# REGOLAMENTO (CE) N. 248/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le quote nazionali per il latte

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

**(1)** L’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , stabilisce le quote nazionali per il latte per i sette periodi di dodici mesi aventi inizio il 1 o aprile 2008 nell’ambito del regime delle quote latte per il contenimento della produzione.

**(2)** A norma dell’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, dette quote sono fissate fatto salvo un eventuale riesame alla luce della situazione generale del mercato e delle condizioni particolari esistenti in taluni Stati membri.

**(3)** Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di preparare una relazione sulle prospettive di mercato nel settore, una volta completate le riforme del 2003 relative all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di valutare l’opportunità di procedere all’assegnazione di quote supplementari.

**(4)** La relazione è stata elaborata e le sue conclusioni sono che la situazione attuale del mercato comunitario e del mercato mondiale e l’evoluzione prevista di qui al 2014 consentono un ulteriore aumento del 2 % delle quote, per favorire la produzione nella Comunità di maggiori quantitativi di latte e soddisfare la domanda di prodotti lattiero-caseari emergente dal mercato.

**(5)** È pertanto opportuno aumentare del 2 %, a decorrere dal 1 o aprile 2008 le quote di tutti gli Stati membri riportate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

**(6)** È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il punto 1 dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 è sostituito da quello riportato nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008. *Per il Consiglio* *Il presidente* I. JARC

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

«1. Quote nazionali Stato membro Quantitativi *(in tonnellate)* Belgio 3 427 288,740 Bulgaria 998 580,000 Repubblica ceca 2 792 689,620 Danimarca 4 612 619,520 Germania 28 847 420,391 Estonia 659 295,360 Irlanda 5 503 679,280 Grecia 836 923,260 Spagna 6 239 289,000 Francia 25 091 321,700 Italia 10 740 661,200 Cipro 148 104,000 Lettonia 743 220,960 Lituania 1 738 935,780 Lussemburgo 278 545,680 Ungheria 2 029 861,200 Malta 49 671,960 Paesi Bassi 11 465 630,280 Austria 2 847 478,469 Polonia 9 567 745,860 Portogallo 1 987 521,000 Romania 3 118 140,000 Slovenia 588 170,760 Slovacchia 1 061 603,760 Finlandia 2 491 930,710 Svezia 3 419 595,900 Regno Unito 15 125 168,940 »

[^1]: .