# REGOLAMENTO (CE) N. 236/2008 DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2008

che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

**1.** Misure vigenti

**(1)** Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio [^2] , sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia.

**2.** Domanda di riesame

**(2)** La Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.

**(3)** La richiesta è stata presentata da due produttori esportatori russi collegati, appartenenti alla società holding «Acron», vale a dire OJSC Acron e OJSC Dorogobuzh. Poiché si tratta di due società collegate, esse vengono considerate come una singola persona giuridica ai fini della presente inchiesta («il richiedente»). La richiesta riguarda l’esame del dumping limitatamente a quanto concerne il richiedente.

**(4)** Il richiedente ha affermato, presentando sufficienti elementi di prova prima facie, che le circostanze in base alle quali sono state istituite le misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono duraturi. Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie da cui emerge che se si effettuasse un confronto fra i suoi costi del nitrato d’ammonio e i suoi prezzi all’esportazione verso la Comunità ne risulterebbe un dumping ridotto, notevolmente inferiore rispetto al livello delle misure attualmente in vigore. Pertanto, per compensare il dumping non sarebbe più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, stabilito sul livello del dumping determinato in precedenza.

**3.** Apertura

**(5)** Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio parziale, il 19 dicembre 2006 la Commissione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* [^3] , ha avviato un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.

**(6)** Tale riesame ha riguardato solamente il dumping allo scopo di determinare se fosse necessario mantenere, abrogare o modificare le misure in vigore per quanto concerne il richiedente.

**4.** Inchiesta

**(7)** L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo dal 1 o ottobre 2005 al 30 settembre 2006 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

**(8)** La Commissione ha informato ufficialmente dell’avvio del riesame il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l’industria comunitaria. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

**(9)** Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

**(10)** Un questionario è stato fatto pervenire al richiedente e alle società di vendita collegate sul mercato interno russo. Il richiedente e due società di vendita collegate hanno risposto in modo completo al questionario.

**(11)** La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

| a) | —: OJSC Acron, | — | OJSC Acron, | — | OJSC Dorogobuzh; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | OJSC Acron, |  |  |  |  |
| — | OJSC Dorogobuzh; |  |  |  |  |

| b) | —: JSC Rostragronova, | — | JSC Rostragronova, | — | JSC Kubanagronova. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | JSC Rostragronova, |  |  |  |  |
| — | JSC Kubanagronova. |  |  |  |  |

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

**1.** Prodotto in esame

**(12)** Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso di cui alle inchieste citate nel considerando (1), vale a dire concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso originari della Russia («prodotto in esame»), attualmente classificabili ai codici NC 3102 30 90 , 3102 40 90 , ex 3102 29 00 , ex 3102 60 00 , ex 3102 90 00 , ex 3105 10 00 , ex 3105 20 10 , ex 3105 51 00 , ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91 .

**2.** Prodotto simile

**(13)** Come stabilito nelle precedenti inchieste e confermato in quella presente, il prodotto in esame e i prodotti fabbricati e venduti dal richiedente sul mercato interno russo presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sostanzialmente gli stessi impieghi e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Poiché il presente riesame era limitato alla determinazione del dumping per quanto concerne il richiedente, non sono state formulate conclusioni per quanto riguarda il prodotto fabbricato e venduto dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità.

C. RISULTATI DELL’INCHIESTA

**(14)** Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è esaminato se le circostanze che avevano portato alla determinazione dell’attuale margine di dumping fossero cambiate e se tale cambiamento fosse di carattere duraturo.

**1.** Valore normale

**(15)** Per stabilire il valore normale si è dapprima verificato se le vendite totali del richiedente sul mercato interno fossero rappresentative a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite del richiedente sul mercato interno sono risultate rappresentative rispetto alle sue vendite all’esportazione in quanto hanno rappresentato più del 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione verso la Comunità.

**(16)** La Commissione ha poi esaminato se fosse possibile considerare le vendite effettuate sul mercato interno come eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine si è esaminato il costo di produzione del prodotto fabbricato e venduto dal richiedente sul mercato interno.

**(17)** Il gas è una delle principali materie prime nel processo di fabbricazione del prodotto in esame e rappresenta una quota significativa del costo totale di produzione. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base è stato esaminato se i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame si riflettessero adeguatamente nei documenti contabili delle parti interessate.

**(18)** Sulla base di dati pubblicati da fonti specializzate nei mercati energetici internazionalmente riconosciute, si è stabilito che i prezzi pagati dal richiedente erano anormalmente bassi. A titolo di esempio, rappresentavano un quinto del prezzo all’esportazione del gas naturale proveniente dalla Russia ed erano anche nettamente inferiori al prezzo del gas pagato dai produttori comunitari. A questo proposito tutti i dati disponibili indicano che i prezzi interni del gas in Russia sono prezzi regolamentati, notevolmente inferiori ai prezzi pagati per il gas naturale in mercati non regolamentati.

**(19)** Poiché i costi del gas non si riflettevano adeguatamente nei documenti contabili del richiedente, è stato necessario adeguarli di conseguenza. In mancanza di prezzi del gas non distorti relativi al mercato interno russo e conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, i prezzi del gas hanno dovuto essere calcolati sulla base di «qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi». Il prezzo adeguato è stato calcolato sulla base del prezzo medio del gas russo venduto all’esportazione al confine tedesco/ceco (Waidhaus), al netto delle spese di trasporto e adeguato per tenere conto dei costi di distribuzione locali. Waidhaus, la piazza principale per le vendite di gas russo all’UE, è il mercato più importante per il gas russo ed applica prezzi che riflettono ragionevolmente i costi; può quindi essere considerato un mercato rappresentativo.

**(20)** In seguito alla comunicazione delle conclusioni, il richiedente ha affermato che qualsiasi adeguamento del prezzo del gas da lui pagato sul mercato interno non sarebbe giustificato in quanto i suoi documenti contabili rifletterebbero pienamente i costi legati all’attività di produzione e di vendita del prodotto simile nel paese d’origine.

**(21)** Tuttavia, se si esaminano i costi di produzione del prodotto simile a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre determinare se i costi quali figurano nei documenti contabili della società esprimano adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame. Per i motivi esposti al considerando (18) si è riscontrato che non era così. Il richiedente non ha preso in considerazione la notevole differenza che appare tra il prezzo del gas pagato sul mercato interno russo e il prezzo all’esportazione del gas naturale proveniente dalla Russia, da un lato, e il prezzo pagato dai produttori comunitari, dall’altro. Non ha neppure tenuto conto del fatto che i prezzi del gas naturale pagati sul mercato interno russo sono regolamentati e che pertanto non si può ritenere che riflettano adeguatamente il prezzo pagabile di norma in mercati esenti da distorsioni. Il richiedente non ha infine spiegato perché, malgrado le ragioni esposte nel considerando (18), il costo del gas utilizzato per la produzione del prodotto simile venduto nel mercato interno si rifletterebbe adeguatamente nei propri documenti contabili. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

**(22)** Il richiedente ha inoltre affermato che, procedendo ad un adeguamento del prezzo del gas, veniva di fatto utilizzato un metodo per la determinazione del valore normale che non era previsto dal regolamento di base. In questo modo, sostituendo i costi del gas sul mercato interno con i costi calcolati come esposto nel considerando (19) e tenendo conto del fatto che tali costi rappresentano una parte significativa dei costi totali del prodotto simile e pertanto anche del valore normale costruito, il valore normale veniva di fatto determinato sulla base di dati provenienti da un mercato terzo «rappresentativo». A tale proposito il richiedente ha affermato che, per i paesi ad economia di mercato, il regolamento di base prevede tuttavia solo i seguenti metodi per la determinazione del valore normale:

**i)** sulla base del prezzo del prodotto simile nel mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali o, qualora le vendite non vengano effettuate nel corso di normali operazioni commerciali,

ii) sulla base del costo di produzione nel paese di origine (maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per i profitti) o

iii) sulla base dei prezzi all’esportazione rappresentativi del prodotto simile a un paese terzo appropriato. Il richiedente ha concluso che per tale motivo il valore normale non andrebbe calcolato in base a dati relativi a un mercato terzo rappresentativo.

**(23)** A tale proposito, come indicato altresì nei considerando da (45) a (48), si osserva in primo luogo che il valore normale è stato stabilito conformemente ai metodi esposti nell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base. Tuttavia, al fine di determinare se le vendite sul mercato interno siano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali in termini di prezzo, ovvero se siano risultate remunerative, occorre dapprima stabilire se i costi del richiedente costituiscano una base attendibile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Solo dopo aver stabilito in maniera attendibile i costi è possibile determinare quale metodo utilizzare per stabilire il valore normale. Non è pertanto corretto affermare che il calcolo di costi attendibili conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base avrebbe introdotto un nuovo metodo per determinare il valore normale.

**(24)** Il richiedente ha inoltre affermato che, al momento di adeguare i costi conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, il livello dei costi adeguati non può superare quello dei rispettivi costi nel paese esportatore. In caso contrario il metodo utilizzato per adeguare i costi violerebbe l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo cui il valore normale del prodotto simile deve essere calcolato in base ai costi di produzione nel paese d’origine.

**(25)** I costi sono stati adeguati conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. L’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base non fa riferimento al «costo di produzione nel paese d’origine», ma autorizza esplicitamente le istituzioni ad utilizzare i costi di produzione relativi ad «altri mercati rappresentativi» di paesi diversi da quello d’origine. L’argomentazione del richiedente ha dovuto pertanto essere respinta.

**(26)** Infine, le conclusioni di cui ai precedenti considerando (18) e (19) non sono in contrasto con l’articolo 1 del regolamento di base, come afferma invece il richiedente. Infatti, benché l’articolo 1 del regolamento di base preveda che il valore normale debba essere stabilito in base ai dati del paese esportatore, lo stesso regolamento indica chiaramente che tale norma è soggetta ad eccezioni.

**(27)** Le argomentazioni del richiedente a tale proposito sono state quindi respinte.

**(28)** Il richiedente ha inoltre sostenuto che, qualora fosse necessario procedere ad un adeguamento del suo costo del gas naturale sul mercato interno, tale adeguamento dovrebbe basarsi o

**i)** sui prezzi non regolamentati del gas applicati in Russia, o

ii) sul prezzo medio all’esportazione del gas naturale russo verso i paesi baltici o, in alternativa,

iii) sul costo effettivo di produzione del gas naturale in Russia maggiorato di un congruo margine di profitto.

**(29)** In primo luogo, il fatto che la Commissione avrebbe potuto scegliere una base diversa non rende la scelta di Waidhaus inappropriata. Il criterio principale per la scelta della base per stabilire i prezzi del gas è che essa rifletta adeguatamente il prezzo pagabile di norma in mercati esenti da distorsioni. È incontestabile che tale condizione sia soddisfatta nel caso dei prezzi praticati a Waidhaus. In secondo luogo, il fatto che solo un volume modesto di gas sia stato venduto a prezzi non regolamentati sul mercato interno durante il PIR e che tali prezzi fossero molto più vicini al prezzo regolamentato praticato sul mercato interno che al prezzo all’esportazione determinato liberamente indica chiaramente che tali prezzi non regolamentati erano falsati dai prezzi regolamentati prevalenti sul mercato. Non era quindi possibile utilizzare i prezzi non regolamentati praticati nel mercato interno. Si è inoltre ritenuto che i prezzi russi del gas esportato nei paesi baltici non fossero sufficientemente rappresentativi a causa dei volumi relativamente ridotti di esportazioni verso tali paesi. Inoltre, non essendo disponibili i dati necessari relativi ai costi di trasporto e di distribuzione, non era possibile stabilire in maniera attendibile i prezzi all’esportazione verso i paesi baltici. In effetti, il volume di gran lunga più importante di gas viene esportato passando per la piattaforma di Waidhaus, che costituisce pertanto una base appropriata per l’adeguamento. Il richiedente non ha fornito alcun elemento di prova riguardo all’esistenza di mercati rappresentativi, diversi da quello di Waidhaus, in cui i prezzi riflettano adeguatamente il prezzo pagabile di norma in mercati esenti da distorsioni. Di conseguenza, le sue argomentazioni sono state respinte.

**(30)** In tale contesto il richiedente ha inoltre dichiarato di avere acquistato il 50 % circa del gas naturale necessario per la sua produzione di concimi sul mercato russo non regolamentato. Egli ha affermato che sarebbe pertanto discriminatorio procedere ad un adeguamento dei suoi costi del gas quando altri esportatori, che devono sostenere costi più elevati simili a quelli del richiedente, non sarebbero oggetto di un adeguamento del genere. Va osservato che, in base alle risposte verificate date al questionario, gli acquisti di gas naturale da parte del richiedente sul mercato russo non regolamentato sono stati marginali nel corso del PIR. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

**(31)** Per quanto riguarda la terza alternativa di cui al punto iii) del considerando (28), ovvero fondare l’adeguamento sul costo effettivo di produzione del gas naturale in Russia, va osservato innanzitutto che tale opzione, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, non è espressamente prevista dall’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Inoltre, come indicato nel considerando (29), il criterio principale per la scelta della base da utilizzare per stabilire i prezzi del gas è che tale base rifletta adeguatamente il prezzo pagabile di norma in mercati esenti da distorsioni. Pertanto, nel caso in esame, il fatto che il prezzo del gas applicato dal fornitore ai clienti comprenda un margine di profitto o meno risulta di per sé irrilevante. Questa argomentazione è stata quindi respinta.

**(32)** Il richiedente ha inoltre sostenuto che in Russia i prezzi del gas naturale regolamentati dallo Stato sul mercato interno sarebbero in costante crescita e starebbero raggiungendo livelli tali da coprire i costi di produzione del gas. Il prezzo praticato sul mercato interno non potrebbe pertanto essere considerato non concorrenziale o irragionevolmente basso.

**(33)** Tale argomentazione è priva di fondamento in quanto il criterio corretto per scegliere un mercato rappresentativo non è quello che i prezzi siano remunerativi in quanto tali, quanto piuttosto che riflettano adeguatamente il prezzo pagabile di norma in mercati esenti da distorsioni, come illustrato nel considerando (29). Non è così per i prezzi regolamentati dallo Stato. Tale argomentazione è inoltre in contrasto con le dichiarazioni pubbliche del fornitore di gas russo (confermate dalla sua contabilità certificata e pubblicata) secondo cui i prezzi del gas sul mercato interno russo non coprono i costi di produzione, di trasporto e di vendita. L’argomentazione è stata quindi respinta.

**(34)** Per quanto riguarda il metodo di calcolo del prezzo del gas a Waidhaus in quanto tale, il richiedente ha affermato che da tale prezzo si sarebbe dovuto dedurre il dazio russo all’esportazione pagabile per tutte le esportazioni dal momento che questo dazio non è applicato sul mercato interno.

**(35)** In effetti il prezzo di mercato a Waidhaus, considerato come mercato rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, è il prezzo comprendente le tasse all’esportazione e non il prezzo prima dell’imposizione di tali tasse. Dal punto di vista dell’acquirente è il prezzo che bisogna pagare a Waidhaus che conta e, in questo senso, è irrilevante sapere quale percentuale di tale prezzo costituisce una tassa all’esportazione e quale viene pagata al fornitore di gas. Il fornitore, d’altro canto, cercherà sempre di massimizzare il suo prezzo e di applicare quindi il prezzo più elevato che i suoi clienti sono disposti a pagare. Poiché tale prezzo risulta sempre assai più elevato dei suoi costi di produzione e consente quindi al fornitore di gas di realizzare enormi profitti, la sua fissazione dipende principalmente dal prezzo che i clienti sono disposti a pagare e non dall’importo della tassa all’esportazione. Si è concluso pertanto che il prezzo comprendente la tassa all’esportazione, e non il prezzo prima dell’imposizione di tale tassa, corrisponde al prezzo determinato da un mercato esente da distorsioni. Di conseguenza, le argomentazioni del richiedente a questo proposito sono state respinte.

**(36)** Il richiedente ha inoltre sostenuto che il prezzo a Waidhaus avrebbe dovuto essere adeguato per tenere conto della qualità, della disponibilità, della commerciabilità, del trasporto e delle altre condizioni di vendita che risulterebbero diverse nel mercato all’esportazione e nel mercato interno del gas naturale. Va osservato innanzitutto che il prezzo a Waidhaus è stato effettivamente adeguato per tener conto dei diversi costi di trasporto nel mercato all’esportazione e in quello interno; pertanto l’affermazione del richiedente al riguardo, non essendo giustificata, ha dovuto essere respinta. Per quanto concerne gli altri aspetti, il richiedente non ha fornito ulteriori informazioni né elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni. In particolare, il richiedente non ha dimostrato (e non erano disponibili ulteriori informazioni a riprova) che esistano differenze in termini di qualità, disponibilità, commerciabilità e altre condizioni di vendita tali da giustificare ulteriori adeguamenti né ha cercato di quantificare queste presunte differenze.

**(37)** In tale contesto il richiedente ha inoltre affermato che il prezzo a Waidhaus non aveva subito alcun adeguamento per tenere conto dei vantaggi comparativi naturali. Al riguardo ha dichiarato che, poiché il gas è molto più disponibile in Russia che nella Comunità, i prezzi in Russia sarebbero naturalmente inferiori ai prezzi del gas esportato. La capacità di esportazione sarebbe inoltre ridotta dai limiti dell’attuale sistema di trasporto del gas, il che comporterebbe un aumento dei prezzi russi all’esportazione. Il richiedente ha altresì affermato che i profitti anormalmente elevati del fornitore di gas russo sul mercato all’esportazione avrebbero dovuto essere dedotti dal prezzo di Waidhaus che è stato utilizzato.

**(38)** Come indicato al considerando (29), il criterio principale per la scelta dei prezzi di Waidhaus come base per stabilire i prezzi del gas è che essi riflettono adeguatamente il prezzo pagabile di norma in mercati esenti da distorsioni. In tale contesto le condizioni che prevalgono nel mercato interno sono irrilevanti. Si è dovuto pertanto respingere tali argomentazioni.

**(39)** Il richiedente ha inoltre contestato il fatto che il margine commerciale dei distributori locali sia stato aggiunto al prezzo adeguato del gas, affermando che i profitti dei distributori sarebbero già compresi nel prezzo di Waidhaus. A tale proposito ha aggiunto che in Russia i distributori locali erano società interamente controllate dal fornitore di gas e che pertanto l’aggiunta dei profitti di tali distributori avrebbe potuto costituire un doppio conteggio.

**(40)** Va osservato innanzitutto che il margine commerciale dei distributori locali non comprende solamente i profitti di tali società, ma anche i costi da esse sostenuti tra l’acquisto e la rivendita del gas naturale.

**(41)** In secondo luogo, non è stato più possibile verificare adeguatamente questa argomentazione poiché il fornitore di gas in Russia e le sue controllate non erano oggetto della presente inchiesta e pertanto non erano disponibili informazioni sufficienti sull’organizzazione e sulla struttura dei costi. Va osservato altresì che la situazione in Russia al riguardo, anche a causa degli stretti rapporti tra il fornitore di gas e il governo russo, non è sufficientemente trasparente da consentire un accesso adeguato agli elementi di prova necessari.

**(42)** Inoltre il richiedente, cui spetta l’onere della prova, non è stato in grado di presentare ulteriori informazioni o elementi di prova tali da mostrare se e in quale misura i costi di distribuzione fossero effettivamente inclusi nel prezzo di Waidhaus. Tuttavia, poiché i clienti nel mercato interno acquistavano il gas da fornitori locali, si è dovuto ritenere che dovessero pagare i costi locali di distribuzione, che non sono compresi in quanto tali nel prezzo di Waidhaus non adeguato. In questa fase del procedimento si è dovuto pertanto ritenere che l’adeguamento fosse giustificato e l’argomentazione è stata di conseguenza respinta.

**(43)** Tuttavia, le istituzioni comunitarie hanno anche ritenuto che l’incidenza di tale specifico adeguamento sul calcolo del margine di dumping possa essere considerevole. Pertanto, data la particolare situazione descritta al considerando (41), si è concluso che se il richiedente fornirà sufficienti elementi di prova verificabili, la Commissione può prendere in considerazione la riapertura dell’inchiesta a tale riguardo.

**(44)** Il richiedente ha inoltre denunciato come non concorrenziale la fissazione dei prezzi del gas nel mercato interno tedesco. Va osservato che le inchieste attualmente condotte dalle autorità antitrust tedesche riguardano i prezzi di vendita del gas sul mercato interno praticati dai principali distributori tedeschi di tale prodotto e non vi è quindi alcun legame con il prezzo di vendita all’esportazione del gas russo a Waidhaus.

**(45)** Dopo l’adeguamento dei costi di produzione come descritto sopra, non è stata effettuata alcuna vendita sul mercato interno nell’ambito di normali operazioni commerciali a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

**(46)** Si è ritenuto pertanto che i prezzi praticati sul mercato interno non costituissero una base appropriata per stabilire il valore normale ed è stato necessario applicare un altro metodo. A norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione del prodotto in esame sostenuti dall’esportatore, eventualmente adeguati come indicato nel considerando (19), un congruo importo per le SGAV e per i profitti.

**(47)** Non è stato possibile fissare gli importi relativi alle SGAV e ai profitti sulla base dell’alinea dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base in quanto il richiedente non ha effettuato nel mercato interno vendite rappresentative del prodotto in esame nell’ambito di normali operazioni commerciali. Non è stato possibile applicare l’articolo 2, paragrafo 6, lettera a) del regolamento di base poiché solo il richiedente è oggetto dell’inchiesta. Non era applicabile nemmeno l’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), perché anche il costo di fabbricazione del richiedente per i prodotti appartenenti alla stessa categoria generale di beni avrebbe dovuto essere adeguato per quanto riguarda i costi del gas, per i motivi di cui al considerando (18). Di conseguenza le SGAV e i profitti sono stati stabiliti conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base.

**(48)** Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base, le SGAV sono state calcolate sulla base di un metodo appropriato. Il mercato nordamericano ha fatto registrare un volume significativo di vendite nel mercato interno e un livello notevole di concorrenza da parte di società tanto nazionali quanto straniere. In merito, si è tenuto conto delle informazioni disponibili pubblicamente relative alle principali società operanti nel settore dei concimi. È risultato che i dati corrispondenti per i produttori nordamericani (statunitensi e canadesi) sarebbero stati i più idonei ai fini dell’inchiesta, data la vasta disponibilità di informazioni finanziarie pubbliche affidabili e complete di società quotate in tale zona del mondo. Di conseguenza gli importi relativi alle SGAV e ai profitti sono stati fissati sulla base della media ponderata delle SGAV e dei profitti di tre produttori nordamericani, figuranti tra le più grandi società nel settore dei concimi azotati, per quanto riguarda le loro vendite nel mercato interno della stessa categoria generale di prodotti (concimi azotati). Questi tre produttori sono stati considerati rappresentativi del settore dei concimi azotati e i loro importi relativi alle SGAV e ai profitti sono stati quindi ritenuti rappresentativi dello stesso tipo di costi in genere sostenuti dalle società operanti con successo nel segmento di mercato in questione. Occorre rilevare che nessun elemento indicava che la quota di profitto così determinata fosse superiore al profitto realizzato da altri produttori russi sulle vendite di prodotti della stessa categoria generale nel loro mercato interno.

**(49)** L’industria comunitaria ha contestato il metodo di cui sopra per quanto riguarda la determinazione delle SGAV, affermando che si sarebbero dovute utilizzare le SGAV del richiedente. L’articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base stabilisce tuttavia che gli importi relativi alle SGAV devono basarsi unicamente sui dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita da parte del produttore esportatore interessato nel corso di normali operazioni commerciali. Poiché questo non si è verificato, come illustrato nei considerando (45) e (46), l’argomentazione è stata respinta.

**2.** Prezzo all’esportazione

**(50)** Conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame se venduto per l’esportazione nella Comunità.

**3.** Confronto

**(51)** Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra i valori normali e i prezzi all’esportazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati apportati opportuni adeguamenti per i costi di trasporto, credito, imballaggio e per le spese bancarie ogniqualvolta si è accertato che erano ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica.

**4.** Margine di dumping

**(52)** Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

**(53)** L’inchiesta ha dimostrato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Il margine di dumping espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 42,06 %.

**5.** Carattere duraturo delle circostanze sussistenti nel periodo dell’inchiesta

**(54)** Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è esaminato se il mutamento delle circostanze relative al dumping potesse essere ritenuto di carattere duraturo.

**(55)** In proposito va osservato che il valore normale nell’inchiesta iniziale è stato fissato in base ai prezzi di vendita remunerativi nel mercato interno degli Stati Uniti, in quanto allora la Russia non era un paese ad economia di mercato. Nell’ambito della presente inchiesta di riesame, la Russia è considerata un paese ad economia di mercato e il valore normale è stato quindi fissato sulla base del costo di produzione del richiedente, soggetto, se del caso, ad adeguamento. Non sono emersi elementi che indicassero che il valore normale determinato nel presente riesame non potesse essere considerato duraturo.

**(56)** Nessun elemento di prova ha permesso di dimostrare che le vendite all’esportazione non continueranno ad essere effettuate al livello attuale di prezzi.

**(57)** Su tale base, si è concluso che il mutamento delle circostanze rispetto all’inchiesta iniziale relativa al dumping (basato ora sul confronto tra il valore normale e i prezzi all’esportazione del richiedente) possa essere ragionevolmente ritenuto di carattere duraturo.

D. CHIUSURA DEL RIESAME

**(58)** Dato che nell’inchiesta iniziale il dazio era stato istituito sotto forma di un importo specifico per tonnellata, esso dovrebbe assumere la stessa forma nella presente inchiesta. Il dazio calcolato sulla base dell’attuale margine di dumping sarebbe pari a 48,09 EUR per tonnellata.

**(59)** Si ricorda che, come illustrato nel considerando (94) del regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio, al momento di istituire le misure definitive nel 2002, per determinare l’importo del dazio definitivo da applicare è stato utilizzato il margine di pregiudizio conformemente al principio del dazio minore. Come definito nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 658/2002, il dazio attualmente in vigore dipende dal tipo specifico di prodotto e varia tra 41,42 e 47,07 EUR per tonnellata.

**(60)** Poiché il dazio stabilito sulla base dell’attuale margine di dumping è più elevato del dazio attualmente in vigore, è opportuno chiudere il riesame senza modificare il livello del dazio applicabile al richiedente, che va mantenuto al livello del dazio antidumping definitivo stabilito nell’inchiesta iniziale.

E. IMPEGNO

**(61)** Il richiedente si è detto interessato ad offrire un impegno, ma non ha presentato un’offerta sufficientemente circostanziata entro i termini di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base. Pertanto la Commissione non ha potuto accettare alcuna offerta d’impegno. Si ritiene tuttavia che, a causa della complessità di vari aspetti, ovvero

1) la volatilità del prezzo del prodotto in esame, che richiederebbe una forma di indicizzazione dei prezzi minimi anche se il principale fattore di costo non spiega in maniera sufficiente tale volatilità, e

2) la particolare situazione del mercato del prodotto in esame (il fatto, tra l’altro, che le importazioni dall’esportatore oggetto del presente riesame siano limitate),

sia necessario considerare ulteriormente l’attuabilità di un impegno che combini un prezzo minimo indicizzato e un massimale quantitativo.

**(62)** Come indicato sopra, a causa di tale complessità il richiedente non è riuscito a presentare un’offerta di impegno accettabile entro il termine prescritto. In considerazione di quanto precede, il Consiglio ritiene che il richiedente debba essere eccezionalmente autorizzato a completare la sua offerta di impegno dopo la scadenza del termine citato sopra, ma comunque entro dieci giorni di calendario dall’entrata in vigore del presente regolamento.

F. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

**(63)** Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intende chiudere il presente riesame e mantenere il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato dal richiedente. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le loro osservazioni sono state prese in considerazione se giustificate e suffragate da elementi di prova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, classificabili ai codici NC 3102 30 90 , 3102 40 90 , ex 3102 29 00 , ex 3102 60 00 , ex 3102 90 00 , ex 3105 10 00 , ex 3105 20 10 , ex 3105 51 00 , ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91 e originari della Russia, avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è chiuso senza modifiche delle misure antidumping in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 2008. *Per il Consiglio* *Il presidente* D. RUPEL

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( [GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_340_R_TOC) ).

[^2] [GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_102_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2005 ( [GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_160_R_TOC) ).

[^3] [GU C 311 del 19.12.2006, pag. 55](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2006_311_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2005 ().
[^3]: .