# REGOLAMENTO (CE) N. 228/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 per quanto riguarda l'intensità dei controlli sulle consegne e sulle vendite dirette di latte

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione [^2] , recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003, fissa l'intensità minima dei controlli da effettuare sulle consegne e sulle vendite dirette. I suddetti controlli devono essere inclusi nel piano di controllo generale elaborato sulla base di un'analisi del rischio.

**(2)** La Bulgaria e la Romania applicano per la prima volta il regime dei prelievi nel periodo di dodici mesi 2007/2008. Per agevolare l'applicazione del nuovo regime, i suddetti Stati membri devono essere autorizzati a ridurre l'intensità dei controlli sulle consegne per un periodo transitorio di un anno.

**(3)** L'esperienza indica che negli Stati membri il numero di produttori che possiedono una o due vacche è ancora significativo, soprattutto nel settore delle vendite dirette. Mantenere la stessa intensità di controlli nei confronti di questi produttori impone un onere amministrativo sproporzionato e rischia di distogliere i controlli da attività a più alto rischio. È pertanto opportuno ridurre l'intensità dei controlli sui piccoli venditori diretti che producono quantitativi inferiori a 5 000 kg di equivalente latte.

**(4)** Per consentire agli Stati membri di beneficiare della situazione meno gravosa risultante dall'adeguamento dell'intensità dei controlli, e tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, i controlli vengono svolti in parte nel corso del periodo di dodici mesi in questione, in parte dopo la scadenza del periodo di dodici mesi, è opportuno applicare l'intensità dei controlli risultante dall'adeguamento al periodo di dodici mesi 2007/2008, ossia al periodo che ha inizio il 1 o aprile 2007 e termina il 30 marzo 2008.

**(5)** Occorre dunque modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 595/2004.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 595/2004 è modificato come segue:

| 1) | «a): il 2 % dei produttori per il periodo di dodici mesi 2007/2008 e per i successivi periodi di dodici mesi, salvo nel caso della Bulgaria e della Romania, dove almeno l'1 % dei produttori è controllato nel periodo di dodici mesi 2007/2008;» | «a) | il 2 % dei produttori per il periodo di dodici mesi 2007/2008 e per i successivi periodi di dodici mesi, salvo nel caso della Bulgaria e della Romania, dove almeno l'1 % dei produttori è controllato nel periodo di dodici mesi 2007/2008;» |
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| «a) | il 2 % dei produttori per il periodo di dodici mesi 2007/2008 e per i successivi periodi di dodici mesi, salvo nel caso della Bulgaria e della Romania, dove almeno l'1 % dei produttori è controllato nel periodo di dodici mesi 2007/2008;» |  |  |

| 2) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<br>«2. I controlli di cui all'articolo 21, paragrafo 2, interessano almeno:<br>a)<br>il 5 % dei produttori; oppure<br>b)<br>i seguenti due gruppi:<br>i)<br>l'1 % dei produttori il cui quantitativo di riferimento individuale per le vendite dirette è inferiore a 5 000 kg e le cui vendite dirette dichiarate per il periodo di dodici mesi interessato sono inferiori a 5 000 kg di latte o equivalente latte;<br>ii)<br>il 5 % dei produttori che non soddisfano le condizioni di cui al punto i).» | a) | il 5 % dei produttori; oppure | b) | i): l'1 % dei produttori il cui quantitativo di riferimento individuale per le vendite dirette è inferiore a 5 000 kg e le cui vendite dirette dichiarate per il periodo di dodici mesi interessato sono inferiori a 5 000 kg di latte o equivalente latte; | i) | l'1 % dei produttori il cui quantitativo di riferimento individuale per le vendite dirette è inferiore a 5 000 kg e le cui vendite dirette dichiarate per il periodo di dodici mesi interessato sono inferiori a 5 000 kg di latte o equivalente latte; | ii) | il 5 % dei produttori che non soddisfano le condizioni di cui al punto i).» |
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| a) | il 5 % dei produttori; oppure |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | i): l'1 % dei produttori il cui quantitativo di riferimento individuale per le vendite dirette è inferiore a 5 000 kg e le cui vendite dirette dichiarate per il periodo di dodici mesi interessato sono inferiori a 5 000 kg di latte o equivalente latte; | i) | l'1 % dei produttori il cui quantitativo di riferimento individuale per le vendite dirette è inferiore a 5 000 kg e le cui vendite dirette dichiarate per il periodo di dodici mesi interessato sono inferiori a 5 000 kg di latte o equivalente latte; | ii) | il 5 % dei produttori che non soddisfano le condizioni di cui al punto i).» |  |  |  |  |
| i) | l'1 % dei produttori il cui quantitativo di riferimento individuale per le vendite dirette è inferiore a 5 000 kg e le cui vendite dirette dichiarate per il periodo di dodici mesi interessato sono inferiori a 5 000 kg di latte o equivalente latte; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ii) | il 5 % dei produttori che non soddisfano le condizioni di cui al punto i).» |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o aprile 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1186/2007 della Commissione ( [GU L 265 dell'11.10.2007, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_265_R_TOC) ).

[^2] [GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_094_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ( [GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_365_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1186/2007 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ().