# REGOLAMENTO (CE) N. 223/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2008

relativo alle condizioni e alle procedure di riconoscimento delle organizzazioni di produttori di bachi da seta

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l’articolo 127, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede, all’articolo 201, paragrafo 1, lettera b), l’abrogazione del regolamento (CEE) n. 707/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori di bachi da seta [^2] a decorrere dal 1 o aprile 2008.

**(2)** Talune condizioni e taluni obblighi previsti dal regolamento (CEE) n. 707/76 non sono stati incorporati nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

**(3)** Al fine di garantire il corretto funzionamento del settore della bachicoltura e per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, è opportuno adottare un nuovo regolamento che stabilisca tali obblighi e condizioni, nonché le attuali modalità di applicazione previste dal regolamento (CEE) n. 822/76 della Commissione, del 7 aprile 1976, relativo alle condizioni ed alla procedura di riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore dei bachi da seta [^3] .

**(4)** Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 822/76.

**(5)** È opportuno disporre che il nuovo regolamento si applichi a decorrere dalla data di abrogazione del regolamento (CEE) n. 707/76.

**(6)** L’articolo 122 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede il riconoscimento, nel settore della bachicoltura, delle organizzazioni di produttori che perseguono un obiettivo specifico, in particolare per quanto riguarda la concentrazione dell’offerta e la commercializzazione della produzione dei propri membri, l’adattamento, in comune, della produzione alle esigenze del mercato e il miglioramento del prodotto, la promozione della razionalizzazione e della meccanizzazione della produzione.

**(7)** Per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori e assicurare l’unità e l’efficacia delle eventuali misure adottate, è opportuno stabilire per l’insieme della Comunità condizioni e procedure di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della bachicoltura; per ottenere il riconoscimento da parte degli Stati membri, le organizzazioni di produttori devono conformarsi a tali condizioni e procedure.

**(8)** È opportuno che il riconoscimento delle organizzazioni di produttori sia subordinato all’esistenza di una comprovata attività economica su scala adeguata connessa alla produzione e alla commercializzazione nel settore della bachicoltura, con possibili deroghe per le regioni a debole capacità produttiva. Tuttavia, poiché negli ultimi anni il numero di bachicoltori è notevolmente diminuito, è opportuno ridurre in misura significativa il numero minimo di produttori necessario per costituire un’organizzazione di produttori riconosciuta, stabilito dal regolamento (CEE) n. 822/76.

**(9)** È opportuno completare le disposizioni relative alla procedura di concessione e di revoca del riconoscimento, precisando in particolare le informazioni che devono figurare nella domanda.

**(10)** Per informazione degli Stati membri e delle parti interessate, è opportuno che all’inizio di ogni anno sia pubblicato l’elenco delle associazioni riconosciute nel corso dell’anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato revocato durante lo stesso periodo.

**(11)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori di bachi da seta che: a) presentano richiesta di riconoscimento; b) soddisfano i requisiti generali di cui all’articolo 122 del regolamento (CE) n. 1234/2007; c) soddisfano i requisiti specifici di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

**2.** È competente per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori l’autorità dello Stato membro nel cui territorio l’organizzazione di produttori ha la propria sede legale.

## **Articolo 2**

**1.** Per ottenere il riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono: a) comprendere, tra le proprie attività, la produzione e la commercializzazione di bozzoli di bachi da seta; b) comprendere almeno 50 produttori che utilizzino o si impegnino a utilizzare almeno 2 500 telaini nella campagna nella quale è concesso il riconoscimento; c) escludere, per tutto il loro campo di attività, qualsiasi discriminazione fra bachicoltori della Comunità basata, in particolare, sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento; d) avere personalità giuridica o capacità giuridica sufficiente per essere, secondo la legislazione nazionale, soggetti di diritti e di obblighi; e) ammettere come membri esclusivamente i bachicoltori; f) includere nel loro statuto i seguenti obblighi per i membri: i) commercializzare, ossia vendere a grossisti o a industrie utilizzatrici, la totalità della loro produzione attraverso l’organizzazione di produttori, con possibili deroghe per determinati quantitativi; ii) applicare, in materia di produzione e di commercializzazione, le regole adottate dall’organizzazione al fine di adattare il volume dell’offerta e la qualità del prodotto alle esigenze del mercato; iii) poter recedere dall’organizzazione unicamente dopo avervi aderito per almeno tre anni a decorrere dal suo riconoscimento e previo preavviso minimo di un anno, fatte salve le disposizioni di diritto nazionale intese a proteggere, in determinati casi, l’organizzazione o i suoi creditori dalle conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso di un membro, ovvero ad impedire tale recesso nel corso dell’esercizio finanziario; g) tenere una contabilità separata per le attività cui si riferisce il riconoscimento.

**2.** In conformità della procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, uno Stato membro può essere autorizzato, su richiesta, a riconoscere in una regione a bassa produzione un’organizzazione che non risponda ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

## **Articolo 3**

Le domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori sono corredate dei documenti e delle informazioni seguenti:

**a)** lo statuto dell’organizzazione;

**b)** il nome delle persone autorizzate ad agire in nome e per conto dell’organizzazione;

**c)** l’elenco delle attività che giustificano la domanda di riconoscimento;

**d)** la prova che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 2, paragrafo 2, sono state rispettate;

**e)** le norme adottate in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto ii), e segnatamente quelle riguardanti l’essiccatura dei bozzoli.

## **Articolo 4**

**1.** Gli Stati membri decidono sulla domanda di riconoscimento entro due mesi dal ricevimento della medesima.

**2.** Gli Stati membri comunicano le loro decisioni alla Commissione entro due mesi; nel caso in cui respingano la domanda, essi ne precisano i motivi.

## **Articolo 5**

**1.** Gli Stati membri esercitano un controllo permanente sul rispetto dei requisiti per il riconoscimento da parte delle organizzazioni riconosciute.

**2.** Gli Stati membri revocano il riconoscimento di un’organizzazione se i requisiti cui è subordinato non sono più soddisfatti o se il riconoscimento è stato concesso sulla base di indicazioni erronee; essi revocano con effetto retroattivo il riconoscimento se l’organizzazione lo ha ottenuto o ne ha beneficiato in modo fraudolento.

**3.** In caso di revoca del riconoscimento lo Stato membro ne informa la Commissione entro due mesi indicandone le ragioni.

## **Articolo 6**

All’inizio di ogni anno la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* , serie C, l’elenco delle organizzazioni riconosciute nel corso dell’anno precedente e l’elenco delle organizzazioni il cui riconoscimento è stato revocato nello stesso periodo.

## **Articolo 7**

Il regolamento (CEE) n. 822/76 è abrogato.

## **Articolo 8**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o aprile 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 84 del 31.3.1976, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1976_084_R_TOC) .

[^3] [GU L 94 del 9.4.1976, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1976_094_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .