# REGOLAMENTO (CE) N. 202/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al numero e ai nomi dei gruppi di esperti scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [^1] , e in particolare l’articolo 28, paragrafo 4,

vista la richiesta presentata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 12 settembre 2007,

considerando quanto segue:

**(1)** Il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti è un elemento essenziale della sicurezza della catena alimentare e della tutela dei consumatori.

**(2)** Dalla sua istituzione, tale gruppo di esperti ha di fatto ricevuto quasi il 50 % di tutti i mandati inviati all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA). Nonostante il gruppo adotti ogni anno numerosissimi pareri scientifici, esso incontra difficoltà a gestire il proprio carico di lavoro.

**(3)** Si prevede che, in futuro, con l’adozione di nuova legislazione verticale nel campo delle vitamine e dei minerali aggiunti agli alimenti e agli additivi alimentari, agli aromatizzanti e agli enzimi alimentari, il gruppo di esperti riceverà un numero di mandati ancora maggiore.

**(4)** È dunque necessario sostituire tale gruppo di esperti con 2 nuovi gruppi denominati rispettivamente «Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti» e «Gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici».

**(5)** La suddivisione delle responsabilità tra i due nuovi gruppi di esperti dovrà garantire che l’attività di consulenza di ciascuno di essi corrisponda al rispettivo campo di competenza e contribuisca a una più equilibrata distribuzione del lavoro. Le procedure seguite dal comitato scientifico e dai gruppi di esperti scientifici dell’AESA devono garantire un coordinamento flessibile e metodi armonizzati.

**(6)** Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 178/2002.

**(7)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002, il primo comma è modificato come segue:

| 1) | «a): il Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti;» | «a) | il Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti;» |
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| «a) | il Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti;» |  |  |

| 2) | «j): il Gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici.» | «j) | il Gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici.» |
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| «j) | il Gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici.» |  |  |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2008. *Per la Commissione* Androulla VASSILIOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_031_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione ( [GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_100_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione ().