# REGOLAMENTO (CE) N. 167/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2008

concernente l'autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali [^1] , in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale [^2] , in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

**(2)** L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce disposizioni transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate in conformità della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione di detto regolamento.

**(3)** La domanda di autorizzazione degli additivi di cui all'allegato del presente regolamento è stata presentata prima della data di applicabilità del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(4)** Le osservazioni iniziali su tale domanda, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda in questione deve pertanto continuare ad essere trattata a norma dell'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

**(5)** Il responsabile della messa in circolazione del prodotto Kokcisan 120G ha presentato una domanda di autorizzazione decennale, come coccidiostatico per polli da ingrasso, a norma dell'articolo 4 della citata direttiva. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ha comunicato il suo parere in merito alla sicurezza dell'utilizzazione di questo preparato per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente, alle condizioni di cui all'allegato del presente regolamento. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. È pertanto opportuno autorizzare per un periodo di dieci anni l'impiego di questo preparato, come precisato nell'allegato.

**(6)** La valutazione di questa domanda dimostra la necessità di talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'additivo di cui all'allegato. Tale protezione dovrebbe essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [^3] .

**(7)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

È autorizzato per dieci anni l'impiego del preparato appartenente al gruppo «coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» di cui all'allegato quale additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2008. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ( [GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_317_R_TOC) ).

[^2] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^3] [GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_183_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_165_R_TOC) ).

| Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
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| E 766 | KRKA, d.d<br>Novo mesto, Slovenia | Salinomicina sodica<br>(Kokcisan 120G) | Composizione dell’additivo: salinomicina sodica 120 g/kg, carbonato di calcio: fino a 1 000 g/kg, saccarosio 80–100 g/kg, amido di granturco: 20 g/kg.: salinomicina sodica 120 g/kg, — carbonato di calcio: fino a 1 000 g/kg, — saccarosio 80–100 g/kg, — amido di granturco: 20 g/kg.<br>salinomicina sodica 120 g/kg,<br>carbonato di calcio: fino a 1 000 g/kg,<br>saccarosio 80–100 g/kg,<br>amido di granturco: 20 g/kg. | Polli da ingrasso | — | 60 | 70 | «Pericoloso per gli equidi e i tacchini» | 26 febbraio 2018 | 5 μg di salinomicina sodica/kg per tutti i tessuti in condizione umida. |

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ().
[^3]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ().