# REGOLAMENTO (CE) N. 157/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2008

recante fissazione dell’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammasso privato di burro

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 105/2008 della Commissione, del 5 febbraio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro [^2] , l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 deve essere fissato ogni anno.

**(2)** A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l’importo dell’aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell’andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.

**(3)** Per quanto riguarda le spese di ammasso, in particolare le spese di entrata e di svincolo dei prodotti dall’ammasso, occorre tenere conto delle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e delle spese finanziarie di ammasso.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Per i contratti conclusi nel 2008, l’aiuto di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è calcolato, per tonnellata di burro, in base ai seguenti elementi: — 15,62 EUR per le spese fisse di ammasso, — 0,23 EUR per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino frigorifero, — un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato sulla base del 90 % del prezzo d’intervento del burro in vigore il giorno di inizio dell’ammasso contrattuale e sulla base di un tasso di interesse annuo del 4,25 %.

**2.** L’organismo d’intervento registra la data di ricezione delle domande di conclusione di contratti, come previsto dall’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 105/2008, e i quantitativi corrispondenti.

**3.** Ogni martedì entro le ore 12 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto delle domande pervenute nel corso della settimana precedente.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 ( [GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_258_R_TOC) ).

[^2] [GU L 32 del 6.2.2008, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_032_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 ().
[^2]: .