# REGOLAMENTO N. (CE) 132/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 745/2004 recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano [^1] , in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [^2] , in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 3 e l'articolo 17, paragrafo 7,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [^3] , in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione [^4] stabilisce misure relative alle importazioni di carni e prodotti a base di carne e alle importazioni di latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo personale. Questi prodotti sono definiti in riferimento ad alcuni dei prodotti elencati nell'allegato della decisione 2002/349/CE della Commissione, del 26 aprile 2002, che stabilisce l'elenco di prodotti che devono essere sottoposti a controllo ai posti d'ispezione frontalieri a norma della direttiva 97/78/CE del Consiglio [^5] .

**(2)** In seguito all'abrogazione della decisione 2002/349/CE, con effetto dal 17 maggio 2007, in forza della decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE [^6] e al fine di garantire chiarezza, coerenza e trasparenza, è necessario elencare nel regolamento (CE) n. 745/2004 i prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione.

**(3)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 745/2004.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 745/2004 è modificato come segue:

**(1)** All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del presente regolamento per “carni e prodotti a base di carne” e “latte e prodotti lattiero-caseari” si intendono i prodotti elencati nell'allegato V.»

**(2)** L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato V.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2008. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_018_R_TOC) .

[^2] [GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_024_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^3] [GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_224_R_TOC) . Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^4] [GU L 122 del 26.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_122_R_TOC) .

[^5] [GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_121_R_TOC) .

[^6] [GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_116_R_TOC) .

«ALLEGATO V Carni e prodotti a base di carne e latte e prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 Codice NC Descrizione Precisazioni e spiegazioni ex Capitolo 2 (0201 -0210 ) Carni e frattaglie commestibili Escluse le cosce di rana (codice NC 0208 90 70 ) 0401 -0406 Latte e derivati del latte Tutti 0504 00 00 Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, (diversi da quelli di pesci) freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati Tutti 1501 00 Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 Tutti 1502 00 Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 Tutti 1503 00 Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati Tutti 1506 00 00 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Tutti 1601 00 Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti Tutti 1602 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue Tutti 1702 11 00 1702 19 00 Lattosio e sciroppo di lattosio Tutti ex 1901 Estratto di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove Unicamente le preparazioni contenenti latte ex 1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato Unicamente le preparazioni contenenti carne ex 2004 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 Unicamente le preparazioni contenenti carne ex 2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 Unicamente le preparazioni contenenti carne ex 2103 Salse e preparazioni per salse; condimenti composti; farina di senape e senape preparata Unicamente le preparazioni contenenti carne o latte ex 2104 Zuppe, minestre e brodi e preparazioni per zuppe, minestre o brodi; preparazioni alimentari composte omogeneizzate Unicamente le preparazioni contenenti carne o latte ex 2105 00 Gelati, ghiaccioli e sorbetti, anche contenenti cacao Unicamente le preparazioni contenenti latte ex 2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove Unicamente le preparazioni contenenti carne o latte ex 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali Unicamente gli alimenti per animali domestici, gli articoli da masticare e le miscele di farine contenenti carne o latte Note: Colonna 1 : se solo determinati prodotti di un dato codice devono essere sottoposti a controlli veterinari e la nomenclatura combinata non prevede una suddivisione di tale codice, quest'ultimo è contrassegnato con “ex” (ad esempio ex 1901 : devono essere incluse unicamente le preparazioni contenenti latte). Colonna 2 : la designazione delle merci è quella contenuta nella colonna “Designazione delle merci” dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Per ulteriori precisazioni sulla tariffa doganale comune si rinvia alla modifica più recente di detto allegato. Colonna 3 : in questa colonna sono riportate precisazioni sui prodotti.»

[^1]: .
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE ().
[^3]: . Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ().
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: .