# REGOLAMENTO (CE) N. 82/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di tener conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 [^1] , in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

**(1)** Nella nomenclatura combinata per il 2008, stabilita nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [^2] , quale modificato dal regolamento (CE) n. 1214/2007 [^3] della Commissione, i codici della nomenclatura combinata (codici NC) di alcuni prodotti sono stati modificati. Gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 32/2000 si riferiscono ad alcuni di questi codici NC. Occorre pertanto adeguare i suddetti allegati.

**(2)** È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 32/2000.

**(3)** Poiché il regolamento (CE) n. 1214/2007 entra in vigore il 1 o gennaio 2008, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 32/2000 sono modificati come indicato nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2008. *Per la Commissione* László KOVÁCS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_005_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 630/2007 della Commissione ( [GU L 145 del 7.6.2007, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_145_R_TOC) ).

[^2] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 ( [GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_303_R_TOC) ).

[^3] [GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_286_R_TOC) .

Gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 32/2000 sono modificati come segue:

| 1) | a): il codice NC «ex 5703 90 10 » è sostituito dal codice NC «ex 5703 90 20 »; | a) | il codice NC «ex 5703 90 10 » è sostituito dal codice NC «ex 5703 90 20 »; | b) | il codice NC «ex 5703 90 90 » è sostituito dal codice NC «ex 5703 90 80 »; |
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| a) | il codice NC «ex 5703 90 10 » è sostituito dal codice NC «ex 5703 90 20 »; |  |  |  |  |
| b) | il codice NC «ex 5703 90 90 » è sostituito dal codice NC «ex 5703 90 80 »; |  |  |  |  |

2) nella prima parte dell’allegato IV, per il numero d’ordine 09.0106 il codice NC «ex 6204 49 00 » nella seconda colonna è sostituito dal codice NC «6204 49 90 »;

| 3) | a): nella riga del codice NC «6204 49 00 », il codice TARIC «91» nella terza colonna è sostituito dal codice TARIC «10»; | a) | nella riga del codice NC «6204 49 00 », il codice TARIC «91» nella terza colonna è sostituito dal codice TARIC «10»; | b) | il codice NC «6204 49 00 » nella seconda colonna è sostituito dal codice NC «6204 49 90 ». |
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| a) | nella riga del codice NC «6204 49 00 », il codice TARIC «91» nella terza colonna è sostituito dal codice TARIC «10»; |  |  |  |  |
| b) | il codice NC «6204 49 00 » nella seconda colonna è sostituito dal codice NC «6204 49 90 ». |  |  |  |  |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 630/2007 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 ().
[^3]: .