# REGOLAMENTO (CE) N. 79/2008 DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2008

che abroga il regolamento (CE) n. 152/2002 relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità europea (sistema di duplice controllo)

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** L’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, ha istituito nel protocollo n. 2 sui prodotti siderurgici un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l’importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

**(2)** Il sistema di duplice controllo è stato attuato dal regolamento (CE) n. 152/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità europea (sistema di duplice controllo) [^1] .

**(3)** Con decisione n. 1/2007 del 20 dicembre 2007 [^2] , il Consiglio di stabilizzazione e di associazione CE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha modificato il protocollo n. 2 sui prodotti siderurgici con l’effetto di abolire il sistema di duplice controllo. Il regolamento (CE) n. 152/2002 deve pertanto essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 152/2002 è abrogato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o febbraio 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2008. *Per il Consiglio* *Il presidente* D. RUPEL

[^1] [GU L 25 del 29.1.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_025_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^2] Cfr. pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ().
[^2]: Cfr. pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.