# DIRETTIVA 2008/103/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2008

che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [^1] ,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [^2] ,

considerando quanto segue:

**(1)** È opportuno chiarire l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/CE [^3] affinché le pile e gli accumulatori che sono stati immessi legalmente sul mercato comunitario prima del 26 settembre 2008 e che non sono conformi a detta direttiva possano restare in commercio nella Comunità dopo tale data. Tale chiarimento permetterebbe di assicurare la certezza giuridica per quanto riguarda le pile immesse sul mercato nella Comunità e garantirebbe il corretto funzionamento del mercato interno. La misura è conforme al principio della riduzione al minimo dei rifiuti e contribuirebbe a ridurre gli oneri amministrativi.

**(2)** La direttiva 2006/66/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Modifica della direttiva 2006/66/CE

L'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2006/66/CE è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva non siano immessi sul mercato dopo il 26 settembre 2008. Le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e che dopo questa data sono immessi sul mercato devono essere ritirati dal mercato.»

## **Articolo 2**

Recepimento

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 gennaio 2009. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 4**

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Strasburgo, addì 19 novembre 2008. *Per il Parlamento europeo* *Il presidente* H.-G. PÖTTERING *Per il Consiglio* *Il presidente* J.-P. JOUYET

[^1] Parere espresso il 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] Parere del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre 2008.

[^3] [GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_266_R_TOC) .

[^1]: Parere espresso il 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: Parere del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre 2008.
[^3]: .