# DIRETTIVA 2008/89/CE DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2008

che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli [^1] , in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [^2] , è una delle direttive particolari previste nell’ambito della procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [^3] . Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE attinenti a sistemi, componenti ed entità tecniche separate per i veicoli si applicano quindi alla direttiva 76/756/CEE.

**(2)** Al fine di accrescere la sicurezza stradale attraverso il miglioramento della visibilità degli autoveicoli, va introdotto nella direttiva 76/756/CEE l’obbligo dell’installazione su tali veicoli di luci di marcia diurna specifiche.

**(3)** Si prevede che le nuove tecnologie quali i sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) e le segnalazioni di arresto di emergenza (ESS) avranno effetti positivi sulla sicurezza stradale. La direttiva 76/756/CEE va pertanto modificata per consentire l’installazione di tali dispositivi.

**(4)** Al fine di tenere conto di ulteriori modifiche al regolamento UN/ECE n. 48 [^4] su cui la Comunità ha già votato, è opportuno adeguare al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE, allineandola alle prescrizioni tecniche di tale regolamento. Esigenze di chiarezza inducono a emendare l’allegato II della direttiva 76/756/CEE.

**(5)** È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/756/CEE.

**(6)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato tecnico «Veicoli a motore»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L’allegato II, paragrafo 1, della direttiva 76/756/CEE è così modificato:

«1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai paragrafi 2, 5 e 6 e agli allegati 3-11 del regolamento UN/ECE n. 48 .

[GU L 135 del 23.5.2008, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_135_R_TOC) .» "

## **Articolo 2**

A partire dal 7 febbraio 2011 per i veicoli delle categorie M 1 e N 1 e dal 7 agosto 2012 per i veicoli di altre categorie, in caso di mancata conformità alle prescrizioni di cui alla direttiva 76/756/CEE, modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi connessi all’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, rifiutano il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione di portata nazionale per i nuovi modelli di veicoli.

## **Articolo 3**

**1.** Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 15 ottobre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 16 ottobre 2009. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 4**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 5**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2008. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_263_R_TOC) .

[^2] [GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1976_262_R_TOC) .

[^3] [GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_042_R_TOC) .

[^4] [GU L 135 del 23.5.2008, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_135_R_TOC)

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .