# DIRETTIVA 2008/42/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2008

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici [^1] , in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Sulla base del codice deontologico dell'IFRA (associazione internazionale dei produttori di profumi) il comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC) [^2] ha identificato una sostanza utilizzata come composto profumato nei prodotti cosmetici per i quali si dovrebbero stabilire delle restrizioni.

**(2)** Ritenendo giusto prendere in considerazione l'esposizione a queste sostanze a prescindere dalla funzione che esse svolgono nei prodotti cosmetici, le restrizioni non dovrebbero pertanto essere limitate all'uso delle sostanze identificate come composti profumati nei prodotti cosmetici.

**(3)** Se tuttavia la sostanza viene utilizzata in prodotti per uso orale non si hanno reazioni di sensibilizzazione. Per ragioni di coerenza queste restrizioni non andrebbero quindi applicate alle sostanze di cui al repertorio giacché l'impiego di alcune tra queste sostanze in quanto sostanze aromatizzanti è autorizzato dalla decisione 1999/217/CE del 23 febbraio 1999 che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996 [^3] .

**(4)** Alla luce dell'opinione del CSPC occorre modificare le restrizioni relative alle sostanze in questione che figurano nell'allegato III della direttiva 76/768/CEE sotto i numeri di riferimento 45, 72, 73, 88 e 89. È inoltre opportuno includere nell'allegato le sostanze identificate ma non ancora elencate insieme alle rispettive restrizioni e, per coerenza, le sostanze appartenenti alla stessa famiglia e identificate dalla decisione 96/335/CE della Commissione, dell'8 maggio 1996, che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici [^4] .

**(5)** Dato che l'alcol benzilico figura due volte nell'allegato III, parte 1, con i numeri di riferimento 45 e 68, il contenuto della voce 68 e le rispettive nuove restrizioni andrebbero incluse anche nella voce 45.

**(6)** In seguito alla chiarificazione del CSPC relativa al balsamo del Perù sarebbe opportuno modificare la voce 1136 di cui all'allegato II.

**(7)** È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/768/CEE.

**(8)** Per garantire il passaggio graduale dalle formule esistenti dei prodotti cosmetici alle formule conformi alle prescrizioni della presente direttiva occorre disporre un periodo transitorio di opportuna durata.

**(9)** I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del Comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Gli allegati II e III alla direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

Gli Stati membri adottano i provvedimenti del caso per garantire che i prodotti che non risultano conformi alla presente direttiva non vanno commercializzati o distribuiti al destinatario finale dopo il 4 ottobre 2009.

## **Articolo 3**

**1.** Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 4 ottobre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 aprile 2009. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 4**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 5**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2008. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1976_262_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/14/CE della Commissione ( [GU L 42 del 16.2.2008, pag. 43](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_042_R_TOC) ).

[^2] [GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_066_R_TOC) . Decisione modificata dalla decisione 2007/263/CE ( [GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_114_R_TOC) ).

[^3] [GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_084_R_TOC) . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/252/CE ( [GU L 91 del 29.3.2006, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_091_R_TOC) ).

[^4] [GU L 132 dell'1.6.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_132_R_TOC) . Decisione modificata dalla decisione 2006/257/CE ( [GU L 97 del 5.4.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_097_R_TOC) ).

La direttiva 76/768/CEE è così modificata:

1) Nell'allegato II il numero di riferimento 1136 è sostituito dal seguente: «Essudazione di *Myroxylon pereirae* (Royle) Klotzch (balsamo del Perù, grezzo); (numero CAS 8007-00-9), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose».

| 2) | a): Il numero di riferimento 68 è soppresso. |
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As a preservative, see Annex VI, Part 1, No 34.

Questo limite si applica soltanto alle sostanze e non al prodotto cosmetico finito.»

Questo limite si applica soltanto alle sostanze e non al prodotto cosmetico finito.

La somma dei composti non deve superare i limiti riportati nella colonna d».

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/14/CE della Commissione ().
[^2]: . Decisione modificata dalla decisione 2007/263/CE ().
[^3]: . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/252/CE ().
[^4]: . Decisione modificata dalla decisione 2006/257/CE ().