# DIRETTIVA 2008/21/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

che modifica la direttiva 91/675/CEE del Consiglio, che istituisce un comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

## Preamble

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [^1] ,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [^2] ,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 91/675/CEE del Consiglio [^3] prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [^4] .

**(2)** La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.

**(3)** Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [^5] relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

**(4)** Le misure necessarie per l'esecuzione delle direttive nei settori dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e dell'assicurazione diretta sulla vita, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tali direttive anche completandole con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.

**(5)** Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/675/CEE.

**(6)** Dato che le modifiche da apportare alla direttiva 91/675/CEE con la presente direttiva sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Modifiche

La direttiva 91/675/CEE è modificata come segue:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano l'articolo 5 *bis* , paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE , tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. [GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_184_R_TOC) . Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE ( [GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_200_R_TOC) ).»;"

2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 2 bis Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

## **Articolo 2**

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 3**

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008. *Per il Parlamento europeo* *Il presidente* H.-G. PÖTTERING *Per il Consiglio* *Il presidente* J. LENARČIČ

[^1] [GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2007_161_R_TOC) .

[^2] Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

[^3] [GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_374_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_079_R_TOC) ).

[^4] [GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_184_R_TOC) . Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE ( [GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_200_R_TOC) ).

[^5] [GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2006_255_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.
[^3]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ().
[^4]: . Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE ().
[^5]: .