# DIRETTIVA 2008/13/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che abroga la direttiva 84/539/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [^1] ,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [^2] ,

considerando quanto segue:

**(1)** La politica comunitaria per una migliore regolamentazione sottolinea l’importanza della semplificazione delle norme nazionali e comunitarie in quanto elemento di base per migliorare la competitività delle imprese e per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda di Lisbona.

**(2)** Il metodo di valutazione della conformità di cui alla direttiva 84/539/CEE del Consiglio [^3] , non è più necessario per le finalità del mercato interno e del commercio con i paesi terzi.

**(3)** Il funzionamento del mercato interno e la protezione degli utilizzatori e degli animali possono essere garantiti in misura maggiore mediante altre norme comunitarie.

**(4)** La direttiva 84/539/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata.

**(5)** L’abrogazione della direttiva 84/539/CEE implica che dopo il 31 dicembre 2008 il marchio di conformità di cui all’allegato III di tale direttiva non sarà più utilizzato e che le misure di attuazione nazionali corrispondenti siano abrogate di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

La direttiva 84/539/CEE è abrogata a partire dal 31 dicembre 2008.

## **Articolo 2**

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008. *Per il Parlamento europeo* *Il presidente* H.-G. PÖTTERING *Per il Consiglio* *Il presidente* J. LENARČIČ

[^1] Parere del 16 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2008.

[^3] [GU L 300 del 19.11.1984, pag. 179](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1984_300_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ( [GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^1]: Parere del 16 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2008.
[^3]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ().