# REGOLAMENTO (CE) N. 1574/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2007

che stabilisce l’importo dell’aiuto all’ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2008

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, che stabilisce le modalità per la concessione dell’aiuto all’ammasso privato per taluni prodotti della pesca [^2] , in particolare l’articolo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** L’importo dell’aiuto non dovrebbe superare l’importo delle spese tecniche e finanziarie constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.

**(2)** Onde evitare di incoraggiare l’ammasso di lunga durata e nell’intento di abbreviare i termini di pagamento e di ridurre gli oneri dei controlli, occorre concedere l’aiuto all’ammasso privato in un’unica rata.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la campagna di pesca 2008, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 104/2000 è stabilito, per i prodotti elencati all’allegato II di tale regolamento, nel modo seguente:

— primo mese: 210 EUR per tonnellata,

— secondo mese: 0 EUR per tonnellata.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_017_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1759/2006 ( [GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_335_R_TOC) ).

[^2] [GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_326_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1759/2006 ().
[^2]: .