# REGOLAMENTO (CE) N. 1532/2007 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CEE) n. 3491/90 relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh

## Preamble

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio [^1] prevede le riduzioni dei prelievi all’importazione applicabili alle importazioni di riso originario di tale paese. Dette riduzioni corrispondevano, da un lato, ad importi fissati in ECU e, dall’altro, all’importo di protezione dell’industria di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso [^2] .

**(2)** Da quando tale dispositivo è stato adottato, sono state apportate numerose modifiche alle normative orizzontali applicabili in materia, che tuttavia non hanno comportato la modifica del regolamento (CEE) n. 3491/90. Gli elementi di calcolo di cui all’articolo 1 del suddetto regolamento per i dazi applicabili alle importazioni devono essere applicati tenendo conto delle normative orizzontali interessate, il che può dare adito ad interpretazioni divergenti.

**(3)** Più particolarmente, i prelievi variabili all’importazione sono stati convertiti in dazi doganali a decorrere dal 1 o luglio 1995, in seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell’agricoltura per l’attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round [^3] .

**(4)** La nozione di «importo di protezione dell’industria» è stata soppressa a decorrere dal 1 o luglio 2006 dal regolamento (CE) n. 797/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1785/2003 per quanto riguarda il regime di importazione del riso [^4] .

**(5)** Il meccanismo di «switch-over», introdotto nel 1984 nel sistema agromonetario comunitario per evitare un’evoluzione dei tassi di cambio agricoli in linea con i tassi monetari, è stato abolito il 1 o febbraio 1995 dal regolamento (CE) n. 150/95 del Consiglio, del 23 gennaio 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all’unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [^5] . Quando il regolamento (CEE) n. 3813/92 è stato abrogato, a decorrere dal 1 o gennaio 1999, dal regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro [^6] , i prezzi e gli importi previsti dalla politica agricola comune (PAC), espressi in ECU, hanno contemporaneamente subito un aumento in seguito all’applicazione di un coefficiente correttore pari a 1,207509, in modo da neutralizzare il ritorno ad un livello realistico dei tassi di conversione in valuta nazionale adoperati nell’ambito della PAC. Agli importi di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3491/90 è stato quindi attribuito lo stesso coefficiente pari a 1,207509 a decorrere dal 1 o febbraio 1995.

**(6)** È quindi opportuno adeguare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3491/90 onde stabilire chiaramente quali siano gli elementi di cui tenere conto ai fini del calcolo dei dazi all’importazione applicabili al riso originario del Bangladesh importato nel contesto del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CEE) n. 3491/90 è modificato come segue:

| 1) | all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<br>«1. Per le importazioni originarie del Bangladesh e limitatamente ai quantitativi indicati all’articolo 2, il dazio all’importazione di riso di cui ai codici NC 1006 10 (escluso il codice 1006 10 10 ), 1006 20 e 1006 30 è pari:<br>—<br>per il risone di cui al codice NC 1006 10 , escluso il codice NC 1006 10 10 , ai dazi doganali stabiliti nella tariffa doganale comune, diminuiti del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR,<br>—<br>per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 , al dazio stabilito in applicazione dell’articolo 11 *bis* del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso , diminuito del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR,<br>—<br>per il riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30 , al dazio stabilito in applicazione dell’articolo 11 *quater* del regolamento (CE) n. 1785/2003, diminuito di un importo fisso di 16,78 EUR e, quindi, del 50 % e di un importo fisso di 6,52 EUR.<br>[GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006.»;" | — | per il risone di cui al codice NC 1006 10 , escluso il codice NC 1006 10 10 , ai dazi doganali stabiliti nella tariffa doganale comune, diminuiti del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR, | — | per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 , al dazio stabilito in applicazione dell’articolo 11 *bis* del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso , diminuito del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR, | — | per il riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30 , al dazio stabilito in applicazione dell’articolo 11 *quater* del regolamento (CE) n. 1785/2003, diminuito di un importo fisso di 16,78 EUR e, quindi, del 50 % e di un importo fisso di 6,52 EUR. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | per il risone di cui al codice NC 1006 10 , escluso il codice NC 1006 10 10 , ai dazi doganali stabiliti nella tariffa doganale comune, diminuiti del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR, |  |  |  |  |  |  |
| — | per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 , al dazio stabilito in applicazione dell’articolo 11 *bis* del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso , diminuito del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR, |  |  |  |  |  |  |
| — | per il riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30 , al dazio stabilito in applicazione dell’articolo 11 *quater* del regolamento (CE) n. 1785/2003, diminuito di un importo fisso di 16,78 EUR e, quindi, del 50 % e di un importo fisso di 6,52 EUR. |  |  |  |  |  |  |

| 2) | a): al primo comma il termine «prelievo» è sostituito da «dazio all’importazione»; | a) | al primo comma il termine «prelievo» è sostituito da «dazio all’importazione»; | b) | il secondo comma è sostituito dal seguente testo:<br>«La conversione dei quantitativi riferentisi a fasi di lavorazione del riso diverse dalla fase del riso semigreggio si attua applicando i tassi di conversione di cui all’articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso ( 4 )»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | al primo comma il termine «prelievo» è sostituito da «dazio all’importazione»; |  |  |  |  |
| b) | il secondo comma è sostituito dal seguente testo:<br>«La conversione dei quantitativi riferentisi a fasi di lavorazione del riso diverse dalla fase del riso semigreggio si attua applicando i tassi di conversione di cui all’articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso ( 4 )»; |  |  |  |  |

| 3) | «( 4 ): [GU 204 del 24.8.1967, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1967_204_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 ( [GU L 202 del 27.7.1988, pag. 41](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1988_202_R_TOC) ).»; | «( 4 ) | [GU 204 del 24.8.1967, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1967_204_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 ( [GU L 202 del 27.7.1988, pag. 41](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1988_202_R_TOC) ).»; |
| --- | --- | --- | --- |
| «( 4 ) | [GU 204 del 24.8.1967, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1967_204_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 ( [GU L 202 del 27.7.1988, pag. 41](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1988_202_R_TOC) ).»; |  |  |

4) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1785/2003.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. SILVA

[^1] [GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_337_R_TOC) .

[^2] [GU L 166 del 25.6.1976, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1976_166_R_TOC) . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 3072/95 ( [GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_329_R_TOC) ).

[^3] [GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_349_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/98 ( [GU L 184 del 27.6.1998, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_184_R_TOC) ).

[^4] [GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_144_R_TOC) .

[^5] [GU L 22 del 31.1.1995, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_022_R_TOC) .

[^6] [GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_349_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 3072/95 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/98 ().
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: .