# REGOLAMENTO (CE) N. 1519/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2007

che modifica i regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 418/2001 e (CE) n. 162/2003 riguardo ai termini dell’autorizzazione di taluni additivi destinati ad alimenti per animali appartenenti al gruppo dei coccidiostatici e di altre sostanze medicinali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale [^1] , in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare i termini dell’autorizzazione di un additivo in seguito a una domanda del titolare dell’autorizzazione.

**(2)** L’impiego dell’additivo diclazuril 0,5 g/100 g («Clinacox 0,5 % Premix»), diclazuril 0,2 g/100 g («Clinacox 0,2 % Premix»), appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici e altre sostanze medicinali» è stato autorizzato per 10 anni per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione [^2] . L’autorizzazione è legata alla persona responsabile della commercializzazione dell’additivo.

**(3)** L’impiego dell’additivo diclazuril 0,5 g/100 g («Clinacox 0,5 % Premix»), diclazuril 0,2 g/100 g («Clinacox 0,2 % Premix»), appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici e altre sostanze medicinali» è stato autorizzato per 10 anni per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione [^3] . L’autorizzazione è legata alla persona responsabile della commercializzazione dell’additivo.

**(4)** L’impiego dell’additivo diclazuril 0,5 g/100 g («Clinacox 0,5 % Premix»), diclazuril 0,2 g/100 g («Clinacox 0,2 % Premix»), appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici e altre sostanze medicinali» è stato autorizzato per 10 anni per le galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 162/2003 della Commissione [^4] . L’autorizzazione è legata alla persona responsabile della commercializzazione dell’additivo.

**(5)** Il titolare delle autorizzazioni, Janssen Animal Health BVBA, ha presentato una domanda ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 in cui propone di modificare il nome della persona responsabile della commercializzazione degli additivi di cui ai considerando 2, 3 e 4 del presente regolamento. Insieme alla domanda, esso ha presentato dati da cui emerge che i diritti di commercializzazione per gli additivi in questione sono stati trasferiti alla casa madre belga Janssen Pharmaceutica NV, con effetto dal 2 luglio 2007.

**(6)** La procedura con cui l’autorizzazione di un additivo, legata a una persona responsabile della commercializzazione, viene assegnata a un’altra persona è puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

**(7)** Per permettere a Janssen Pharmaceutica NV di sfruttare i suoi diritti di proprietà dal 2 luglio 2007, è necessario modificare il nome della persona responsabile della commercializzazione degli additivi con effetto dal 2 luglio 2007. È perciò necessario che il presente regolamento si applichi retroattivamente.

**(8)** Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 418/2001 e (CE) n. 162/2003.

**(9)** È opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire gli stock esistenti.

**(10)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2430/1999, nella colonna 2 della voce E 771, le parole «Janssen Animal Health BVBA» sono sostituite dalle parole «Janssen Pharmaceutica NV».

**2.** Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 418/2001, nella colonna 2 della voce E 771, le parole «Janssen Animal Health BVBA» sono sostituite dalle parole «Janssen Pharmaceutica NV».

**3.** Nell’allegato del regolamento (CE) n. 162/2003, nella colonna 2 della voce E 771, le parole «Janssen Animal Health BVBA» sono sostituite dalle parole «Janssen Pharmaceutica NV».

## **Articolo 2**

Gli stock esistenti, se conformi alle disposizioni applicabili prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere commercializzati e usati fino al 30 aprile 2008.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 2 luglio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^2] [GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_296_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 249/2006 ( [GU L 42 del 14.2.2006, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_042_R_TOC) ).

[^3] [GU L 62 del 2.3.2001, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_062_R_TOC) .

[^4] [GU L 26 del 31.1.2003, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_026_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 249/2006 ().
[^3]: .
[^4]: .