# REGOLAMENTO (CE) N. 1465/2007 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2007

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 752/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi di alcuni prodotti di acciaio provenienti dall'Ucraina

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 752/2007 del Consiglio, del 30 maggio 2007, relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di alcuni prodotti di acciaio dall'Ucraina [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** Il 18 giugno 2007 la Comunità europea e il governo dell'Ucraina hanno firmato un accordo relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio [^2] («l'accordo»).

**(2)** L'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo dispone che quest'ultimo sia automaticamente rinnovato ogni anno tranne qualora una delle parti ne notifichi all'altra per iscritto la denuncia almeno sei mesi prima della sua scadenza e che, in occasione di ciascun rinnovo annuale, le quantità in ciascun gruppo di prodotti siano aumentate del 2,5 %.

**(3)** L'Ucraina non ha notificato alla Commissione la sua intenzione di denunciare l'accordo. L'accordo verrà pertanto automaticamente rinnovato e le quantità in ciascun gruppo di prodotti verranno aumentate del 2,5 %.

**(4)** Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 752/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I limiti quantitativi per il 2007 fissati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 752/2007 sono sostituiti da quelli per il 2008 fissati nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 2008. Esso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2007. *Per la Commissione* Peter MANDELSON *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 178 del 6.7.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_178_R_TOC) .

[^2] [GU L 178 del 6.7.2007, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_178_R_TOC) .

LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2008

| SB. Prodotti lunghi |  |
| --- | --- |
| SB1. Barre | 51 250 |
| SB2. Vergella | 199 875 |
| SB3. Altri prodotti lunghi | 363 875 |
| *Nota:* SA e SB sono categorie di prodotti.<br>Da SA1 a SA3 e da SB1 a SB3 si tratta di gruppi di prodotti. |  |

[^1]: .
[^2]: .