# REGOLAMENTO (CE) N. 1446/2007 DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2007

relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

**(1)** La Comunità e la Repubblica del Mozambico hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nella zona di pesca del Mozambico.

**(2)** È nell’interesse della Comunità approvare tale accordo.

**(3)** Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (di seguito denominato «l'accordo») [^1] .

## **Articolo 2**

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca sono ripartite tra gli Stati membri nel seguente modo:

| Categoria di pesca | Tipo di nave | Stato membro | Licenze |
| --- | --- | --- | --- |
| Pesca del tonno | Pescherecci con reti a circuizione | Spagna | 23 |
| Francia | 20 |  |  |
| Italia | 1 |  |  |
| Pesca del tonno | Pescherecci con palangari | Spagna | 23 |
| Francia | 11 |  |  |
| Portogallo | 9 |  |  |
| Regno Unito | 2 |  |  |

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di altri Stati membri.

## **Articolo 3**

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca del Mozambico secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi o in alto mare [^2] .

## **Articolo 4**

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

## **Articolo 5**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2007. *Per il Consiglio* *Il presidente* M. PINHO

[^1] Cfr. pag. 35 della presente Gazzetta ufficiale.

[^2] [GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_073_R_TOC) .

[^1]: Cfr. pag. 35 della presente Gazzetta ufficiale.
[^2]: .