# REGOLAMENTO (CE) N. 1442/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] , in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

**(2)** Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

**(3)** A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

**(4)** È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2007. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione ( [GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_069_R_TOC) ). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ) a partire dal 1 o ottobre 2008.

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 7 dicembre 2007

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Importo della restituzione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1701 11 90 9100 | S00 | EUR/100 kg | 28,88 [^1] |
| 1701 11 90 9910 | S00 | EUR/100 kg | 29,49 [^1] |
| 1701 12 90 9100 | S00 | EUR/100 kg | 28,88 [^1] |
| 1701 12 90 9910 | S00 | EUR/100 kg | 29,49 [^1] |
| 1701 91 00 9000 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,3140 |
| 1701 99 10 9100 | S00 | EUR/100 kg | 31,40 |
| 1701 99 10 9910 | S00 | EUR/100 kg | 32,06 |
| 1701 99 10 9950 | S00 | EUR/100 kg | 32,06 |
| 1701 99 90 9100 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,3140 |
| S00: — — tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti: a) paesi terzi: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e Liechtenstein; b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. c) Territori europei di cui uno stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra — a) — paesi terzi: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e Liechtenstein; — b) — territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. — c) — Territori europei di cui uno stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra<br>a): paesi terzi: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e Liechtenstein;<br>b): territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.<br>c): Territori europei di cui uno stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra |  |  |  |

[^1] Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.

[^1]: Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.