# REGOLAMENTO (CE) n. 1386/2007 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2007

che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale, in seguito denominata «convenzione NAFO», è stata approvata dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 3179/78, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale [^2] , ed è entrata in vigore il 1 o gennaio 1979.

**(2)** La convenzione NAFO costituisce il quadro adeguato per una cooperazione multilaterale nel settore della conservazione e della gestione razionale delle risorse ittiche nella zona regolamentata dalla convenzione.

**(3)** Nel corso della sua 25 a riunione annuale, tenutasi ad Halifax dal 15 al 19 settembre 2003, la NAFO ha sottoposto ad un’approfondita revisione le misure di conservazione e di esecuzione applicabili ai pescherecci che operano in zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale delle parti contraenti all’interno della zona della convenzione.

**(4)** Queste misure includono altresì disposizioni intese a promuovere il rispetto, da parte delle navi delle parti contraenti, delle misure di conservazione e di esecuzione al fine di garantire la piena applicazione delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NAFO.

**(5)** Esse includono misure di controllo applicabili alle navi battenti bandiera delle parti contraenti che operano nella zona NAFO, nonché un regime di ispezione in mare e nei porti comprendente in particolare procedure di ispezione e di sorveglianza e procedure di infrazione che devono essere attuate dalle parti contraenti.

**(6)** Le misure prevedono inoltre l’ispezione obbligatoria delle navi delle parti non contraenti quando tali navi entrano volontariamente nei porti delle parti contraenti, nonché il divieto di sbarco e di trasbordo delle catture se nel corso dell’ispezione viene accertato che queste ultime sono state effettuate in violazione delle misure di conservazione adottate dalla NAFO.

**(7)** Conformemente agli articoli 11 e 12 della convenzione NAFO, le suddette misure entrano in vigore il 1 o gennaio 2004 e diventano vincolanti per le parti contraenti. La Comunità dovrebbe pertanto applicare tali misure.

**(8)** La maggior parte delle misure adottate dalla NAFO è stata recepita nel diritto comunitario con il regolamento (CEE) n. 1956/88 del Consiglio, del 9 giugno 1988, che adotta disposizioni per l’applicazione del programma internazionale d’ispezione reciproca adottato dall’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale [^3] , con il regolamento (CEE) n. 2868/88 della Commissione, del 16 settembre 1988, che stabilisce le modalità d’applicazione del programma internazionale d’ispezione reciproca adottato dall’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale [^4] , con il regolamento (CEE) n. 189/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, che stabilisce le modalità d’applicazione di talune misure di controllo adottate dall’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale [^5] , con il regolamento (CE) n. 3680/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che stabilisce alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale [^6] , con il regolamento (CE) n. 3069/95 del Consiglio, del 21 dicembre 1995, che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) [^7] , e con il regolamento (CE) n. 1262/2000 del Consiglio, dell’8 giugno 2000, che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) [^8] .

**(9)** Per consentire l’effettiva attuazione delle misure di conservazione e di esecuzione rivedute adottate dalla NAFO è opportuno abrogare tali regolamenti e sostituirli con un unico regolamento che riunisca e completi l’insieme delle disposizioni in materia di attività di pesca derivanti dagli obblighi che incombono alla Comunità in qualità di parte contraente della convenzione.

**(10)** Alcune delle misure adottate dalla NAFO sono state inoltre recepite nel diritto comunitario tramite il regolamento sui TAC e i contingenti annuali e, più recentemente, con il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [^9] . Le disposizioni di questo genere che non sono di natura temporanea dovrebbero essere trasferite nel nuovo regolamento.

**(11)** Nel 2002 è stato adottato il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [^10] . Ai sensi del suddetto regolamento, gli Stati membri devono controllare le attività condotte al di fuori delle acque comunitarie dalle navi battenti la loro bandiera.

**(12)** L’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca [^11] , prevede che ogni Stato membro controlli che le attività delle sue navi al di fuori della zona di pesca comunitaria siano soggette a una sorveglianza adeguata e, laddove esistano obblighi comunitari in tal senso, a ispezioni e controlli, in modo da garantire il rispetto della normativa comunitaria applicabile in tali acque. È opportuno pertanto disporre affinché gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a pescare nella zona di regolamentazione NAFO assegnino alla NAFO ispettori incaricati del controllo e della sorveglianza, nonché mezzi di ispezione sufficienti.

**(13)** Per garantire il controllo delle attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO è necessario che gli Stati membri cooperino fra di loro e con la Commissione nell’applicazione delle misure.

**(14)** Gli Stati membri devono provvedere affinché i propri ispettori rispettino le procedure di ispezione stabilite dalla NAFO.

**(15)** Al fine di garantire che le misure supplementari di conservazione e di esecuzione adottate dalla NAFO che diventano obbligatorie per la Comunità possano essere attuate nei tempi stabiliti dalla convenzione NAFO il Consiglio può modificare il presente regolamento a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento fissa le norme relative all’applicazione, da parte della Comunità, delle misure di conservazione e di esecuzione stabilite dall’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO). Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Le misure di cui ai capi da II a V del presente regolamento si applicano a tutte le attività di pesca commerciale condotte da pescherecci comunitari impegnati nella pesca di specie coperte dalla convenzione NAFO nella zona di regolamentazione NAFO. 2. Le misure di conservazione e di gestione relative alla cattura del pesce, in particolare per quanto concerne la dimensione delle maglie, i limiti di taglia, l’istituzione di zone vietate e il ricorso a fermi stagionali, non si applicano alle navi da ricerca operanti nella zona di regolamentazione NAFO. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «peschereccio»: qualsiasi nave che svolge o ha svolto attività di pesca, incluse le navi per la trasformazione del pesce e quelle che partecipano a operazioni di trasbordo o ad ogni altra attività preparatoria o connessa alla pesca, inclusa la pesca sperimentale o esplorativa; 2) «nave da ricerca»: ogni nave che svolga permanentemente attività di ricerca od ogni nave dedita abitualmente ad attività di pesca o ad attività di supporto alla pesca o noleggiata per attività di ricerca legate alla pesca e che è stata debitamente notificata come tale; 3) «attività di pesca»: la pesca, le operazioni di trasformazione del pesce, il trasbordo di pesce o di prodotti a base di pesce e qualsiasi altra attività preparatoria o correlata alla pesca nella zona di regolamentazione NAFO; 4) «ispettore»: un ispettore dei servizi di controllo della pesca delle parti contraenti della NAFO assegnato al programma comune di ispezione e sorveglianza della NAFO; 5) «bordata di pesca»: il tempo trascorso tra il momento in cui il peschereccio entra nella zona di regolamentazione NAFO e quello in cui lascia tale zona e tutte le catture provenienti dalla zona di regolamentazione vengono scaricate o trasbordate; 6) «nave di una parte non contraente»: una nave che è stata avvistata o in altro modo identificata e per la quale sia stato comunicato che era impegnata in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO; e a) battente bandiera di uno Stato che non è parte contraente della convenzione NAFO; oppure b) in relazione alla quale sussistano motivi sufficienti per ritenere che non abbia nazionalità; 7) «attività INN»: attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate nella zona di regolamentazione NAFO; 8) «nave INN»: qualsiasi nave di una parte non contraente che pratica attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate nella zona di regolamentazione NAFO; 9) «elenco INN»: l’elenco contenente gli estremi delle navi per le quali la NAFO ha constatato l’esercizio di attività INN; 10) «zona di regolamentazione NAFO»: la zona definita all’articolo I della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale nella pesca nell’Atlantico nord-occidentale (convenzione NAFO); 11) «sottozona»: una sottozona quale definita all’allegato III della convenzione NAFO; 12) «divisione»: una divisione quale definita all’allegato III della convenzione NAFO; 13) «contingente “Altri”»: un contingente che le navi comunitarie condividono con navi battenti bandiera di altre parti contraenti della NAFO; 14) «programma NAFO»: il programma comune di ispezione e sorveglianza adottato dalla NAFO; 15) «misure di conservazione e di esecuzione della NAFO»: le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla commissione Pesca e dal consiglio generale della NAFO; 16) «giornale di pesca»: il giornale di cui al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione [^12] , in cui vengono registrate le operazioni di pesca e le catture; 17) «registro di produzione»: il registro in cui il pesce viene registrato sotto forma di prodotto; 18) «piano di capacità»: lo schema grafico o la descrizione che indicano la capacità di stoccaggio in metri cubi di tutte le stive e gli altri luoghi di stoccaggio a bordo di un peschereccio; 19) «piano di stivaggio»: lo schema grafico che indica il luogo in cui viene stivato il pesce nelle stive o in luoghi di stoccaggio a bordo di un peschereccio.

CAPO II MISURE TECNICHE Articolo 4 Catture accessorie trattenute a bordo 1. Le navi limitano le catture accessorie a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, a seconda di quale valore sia superiore, per ciascuna delle specie regolamentate dalla NAFO per le quali non siano stati assegnati contingenti alla Comunità. 2. Nei casi in cui sia in vigore un divieto di pesca o sia stato integralmente utilizzato un contingente «Altri», le catture accessorie delle specie interessate non possono superare 1 250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore. 3. I valori percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calcolati come la percentuale sul peso di ciascuna specie di tutto il pescato a bordo. Le catture di gamberelli non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali. Articolo 5 Catture accessorie in una qualsiasi cala 1. Se le percentuali di catture accessorie in una qualsiasi cala superano le percentuali di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, la nave deve spostarsi immediatamente di almeno 10 miglia nautiche da una qualsiasi posizione della precedente cala e, per tutto il corso della cala successiva, mantenere una distanza minima di 10 miglia nautiche da qualsiasi posizione della cala precedente. Se, dopo tale spostamento, la cala successiva fa registrare catture accessorie superiori ai limiti indicati, la nave deve abbandonare immediatamente la divisione e non farvi ritorno per almeno 60 ore. 2. Qualora il totale delle catture accessorie di tutte le specie demersali soggette a un contingente superi, in una qualsiasi cala della pesca del gamberello, il 5 % in peso nella divisione 3M o il 2,5 % in peso nella divisione 3L, la nave deve spostarsi di almeno 10 miglia nautiche da una qualsiasi posizione della precedente cala e, per tutto il corso della cala successiva, mantenere una distanza minima di 10 miglia nautiche da qualsiasi posizione della cala precedente. Se, dopo tale spostamento, la cala successiva fa registrare catture accessorie superiori ai limiti indicati, la nave deve abbandonare immediatamente la divisione e non farvi ritorno per almeno 60 ore. 3. Il valore percentuale delle catture accessorie autorizzate in una qualsiasi cala è calcolato come la percentuale sul peso di ciascuna specie di tutto il pescato della cala. Articolo 6 Pesca diretta e catture accessorie 1. I comandanti dei pescherecci comunitari non possono praticare la pesca diretta di specie soggette a limiti per le catture accessorie. Si considera pesca diretta di una specie quella in cui tale specie costituisce la più alta percentuale in peso di tutto il pescato di una cala. 2. Tuttavia, quando una nave pratica la pesca diretta della razza utilizzando reti con dimensioni delle maglie autorizzate per tale tipo di pesca, la prima volta che la percentuale maggiore in peso delle catture totali di una cala è costituita da specie soggette a limiti delle catture accessorie si considera che si sia trattato di un evento fortuito. In questo caso la nave deve cambiare immediatamente posizione conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2. 3. Dopo un’assenza dalla divisione di almeno 60 ore, conformemente alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, i comandanti delle navi comunitarie devono effettuare una cala di prova di durata non superiore a tre ore. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se in una siffatta cala la percentuale maggiore, in peso sul pescato totale, è costituita da specie per le quali si applicano limiti alle catture accessorie, essa non può essere considerata come pesca diretta. In questo caso la nave deve cambiare immediatamente posizione conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2. Articolo 7 Dimensione delle maglie 1. È vietato l’uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta delle specie demersali elencate nell’allegato I, fatta eccezione per la pesca della *Sebastes mentella* di cui al paragrafo 3. Tale dimensione può essere portata a un minimo di 60 mm per la pesca diretta al totano ( *Illex illecebrosus* ). Per la pesca diretta delle razze ( *Rajidae* ), tale dimensione può essere portata a un minimo di 280 mm nel sacco e a 220 mm in tutte le altre parti della rete. 2. I pescherecci che pescano i gamberi ( *Pandalus borealis* ) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm. 3. Le navi che pescano lo scorfano atlantico pelagico ( *Sebastes mentella* ) nella sottozona 2 e nelle divisioni F e 3K utilizzano reti con maglia minima di 100 mm. Articolo 8 Reti a bordo 1. Durante la pesca diretta di una o più delle specie regolamentate dalla NAFO, non possono essere tenute a bordo delle navi comunitarie reti con maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate all’articolo 7. 2. Tuttavia, le navi comunitarie che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo reti con maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate all’articolo 7, purché queste siano correttamente fissate e riposte e non siano disponibili per un impiego immediato, ovvero: a) le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da traino o da strascico; e b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura. Articolo 9 Attacco di dispositivi alle reti 1. È vietato l’uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente articolo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione. 2. Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l’usura. 3. Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L’uso di foderoni è limitato a quelli indicati nell’allegato V. 4. Le navi che pescano i gamberelli boreali ( *Pandalus borealis* ) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm. Le navi che pescano gamberelli nella divisione 3L sono munite inoltre di catenelle distanziatrici di lunghezza non inferiore a 72 cm, come indicato nell’allegato VI. Articolo 10 Taglia minima dei pesci 1. I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell’allegato III non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare dopo essere stati scaricati dalla rete o estratti dal mare. 2. Se le catture di pesci sotto misura superano in talune zone di pesca il 10 % del quantitativo totale, la nave deve spostarsi di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della cala prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente a una specie per la quale si applicano le disposizioni in materia di taglia minima, e che non raggiunge la taglia corrispondente a quella stabilita nell’allegato III, è considerato proveniente da un pesce sotto misura. Articolo 11 Disposizioni specifiche relative alla pesca del gamberello nella divisione 3L La pesca del gamberello nella divisione 3L viene effettuata a una profondità superiore a 200 metri ed è limitata a una nave per Stato membro alla volta. Articolo 12 Attività di pesca in zone soggette a restrizioni È proibito esercitare attività di pesca utilizzando reti a strascico nelle seguenti zone: Zona Coordinata 1 Coordinata 2 Coordinata 3 Coordinata 4 Orphan Knoll 50.00.30 51.00.30 51.00.30 50.00.30 47.00.30 45.00.30 47.00.30 45.00.30 Corner 35.00.00 36.00.00 36.00.00 35.00.00 Seamounts 48.00.00 48.00.00 52.00.00 52.00.00 Newfoundland 43.29.00 44.00.00 44.00.00 43.29.00 Seamounts 43.20.00 43.20.00 46.40.00 46.40.00 New England 35.00.00 39.00.00 39.00.00 35.00.00 Seamounts 57.00.00 57.00.00 64.00.00 64.00.00

CAPO III MISURE DI CONTROLLO SEZIONE 1 Controllo delle attività di pesca Articolo 13 Autorizzazione Soltanto le navi comunitarie di stazza lorda superiore a 50 tonnellate, in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera e inserite nello schedario NAFO della flotta, sono autorizzate, alle condizioni specificate nel permesso, a pescare, tenere a bordo, effettuare operazioni di trasbordo e a sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO. Articolo 14 Elenco delle navi 1. Ogni Stato membro redige un elenco delle navi battenti la propria bandiera e registrate nella Comunità che sono autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO e trasmette questo elenco alla Commissione su supporto informatico. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO. 2. Gli Stati membri informano la Commissione, su supporto informatico e almeno 15 giorni prima che una nave entri nella zona di regolamentazione della NAFO, in merito a ogni modifica dell’elenco di navi battenti la loro bandiera, registrate nella Comunità e autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO. 3. L’elenco di cui al paragrafo 2 comprende le seguenti informazioni: a) se del caso, il numero interno della nave, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria [^13] ; b) l’indicativo internazionale di chiamata; c) se del caso, il noleggiatore della nave. 4. Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale comunicazione comprende le seguenti indicazioni: a) la data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la bandiera dello Stato membro; b) la data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro a esercitare l’attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO; c) lo Stato nel quale la nave è registrata, o era precedentemente registrata, e la data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato; d) il nome della nave; e) il numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti; f) il porto di origine della nave dopo il trasferimento; g) il nome dell’armatore o del noleggiatore; h) una dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto una copia delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO; i) le principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO; j) le sottozone in cui la nave intende operare. Articolo 15 Nolo di navi comunitarie 1. Gli Stati membri possono consentire che una nave da pesca battente la loro bandiera e autorizzata a pescare nella zona di regolamentazione NAFO sia oggetto di un contratto di nolo per l’utilizzo, parziale o totale, di un contingente e/o di giorni di pesca assegnati ad un’altra parte contraente della NAFO. Non sono tuttavia permessi contratti di nolo riguardanti navi di cui è stato accertato dalla NAFO o da un’altra organizzazione regionale della pesca che hanno praticato attività INN. 2. Alla data della conclusione di un contratto di nolo lo Stato membro di bandiera trasmette i seguenti dati alla Commissione, che a sua volta li invia al segretario esecutivo della NAFO: a) il proprio consenso al contratto di nolo; b) le specie oggetto del nolo e le possibilità di pesca assegnate in base al contratto di nolo; c) la durata del contratto di nolo; d) il nome del noleggiatore; e) la parte contraente che ha noleggiato la nave. 3. Alla conclusione del contratto di nolo lo Stato membro di bandiera informa la Commissione, che trasmette sollecitamente tale informazione al segretario esecutivo della NAFO. 4. Lo Stato membro di bandiera provvede affinché: a) la nave noleggiata non sia autorizzata, durante il periodo del nolo, a pescare nell’ambito delle possibilità di pesca assegnate allo Stato membro di bandiera; b) la nave non sia autorizzata a pescare, durante lo stesso periodo, nell’ambito di più contratti di nolo; c) tutte le catture e le catture accessorie effettuate nell’ambito del contratto di nolo notificato siano registrate nel giornale di pesca dalla nave noleggiata separatamente dagli altri dati relativi alle catture registrati a norma dell’articolo 18. 5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le catture e le catture accessorie di cui al paragrafo 4, lettera c), separatamente dagli altri dati nazionali relativi alle catture comunicati a norma dell’articolo 21. La Commissione trasmette sollecitamente tali dati al segretario esecutivo della NAFO. Articolo 16 Controllo dello sforzo di pesca 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi sia commisurato alle possibilità di pesca disponibili per tale Stato membro nella zona di regolamentazione NAFO. 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di pesca delle loro navi che effettuano la pesca nella zona di regolamentazione NAFO al più tardi entro il 31 gennaio di ogni anno o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Il piano di pesca identifica, tra l’altro, la nave o le navi che effettueranno questa attività e la previsione del numero di giorni di pesca che tali navi trascorreranno all’interno della zona di regolamentazione NAFO. 3. Gli Stati membri informano la Commissione, su base indicativa, circa le attività di pesca che le navi intendono effettuare in altre zone. 4. Il piano di pesca rappresenta lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto nella zona di regolamentazione NAFO rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione. 5. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’attuazione dei rispettivi piani di pesca, in cui vengono indicati il numero di navi effettivamente impegnate in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO, le catture di ogni nave e il numero totale di giorni di pesca che ogni nave ha trascorso in tale zona. Le attività delle navi che pescano il gambero nelle divisioni 3M e 3L sono comunicate separatamente per ciascuna divisione. Articolo 17 Sistema di controllo dei pescherecci (VMS) 1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative alle navi battenti la loro bandiera che pescano nella zona di regolamentazione NAFO, ottenute mediante il sistema di controllo dei pescherecci (SCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione [^14] , siano trasmesse su supporto informatico al segretariato della NAFO in tempo reale. 2. Quando un ispettore avvista nella zona di regolamentazione NAFO un peschereccio per il quale non ha ricevuto dati SCP conformemente alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, egli ne informa sollecitamente il comandante del peschereccio e il segretario esecutivo della NAFO. Articolo 18 Trasbordi 1. Le navi comunitarie non procedono a operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle proprie autorità competenti dello stato di bandiera. 2. Le navi comunitarie non procedono a operazioni di trasbordo di pesce da o su una nave di parti non contraenti che è stata avvistata o in altro modo identificata mentre era impegnata in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. 3. Le navi comunitarie notificano alle proprie autorità competenti ciascun trasbordo effettuato nella zona di regolamentazione NAFO. Le navi cedenti effettuano la comunicazione con un preavviso di almeno 24 ore e le navi riceventi entro un’ora dal trasbordo. 4. La comunicazione di cui al paragrafo 3 comprende l’ora, la posizione geografica, il peso totale arrotondato suddiviso per specie da scaricare o da caricare, in chilogrammi, nonché l’indicativo di chiamata delle navi che partecipano al trasbordo. 5. La nave ricevente indica, oltre al totale delle catture presenti a bordo e al peso complessivo da scaricare, il nome del porto e l’ora di sbarco prevista con un preavviso di almeno 24 ore rispetto a qualsiasi sbarco. 6. Gli Stati membri inviano sollecitamente le comunicazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 alla Commissione, che a sua volta le trasmette senza indugio al segretariato della NAFO. Articolo 19 Giornale di pesca, registro di produzione e piano di stivaggio 1. I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di pesca le informazioni elencate nell’allegato IV del presente regolamento. 2. Il comandante di una nave comunitaria tiene, per le catture delle specie elencate all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93: a) un registro di produzione attestante la produzione complessiva, ripartita per specie presenti a bordo, espressa in peso per prodotto (in chilogrammi); b) un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nella stiva. Nel caso dei gamberelli, le navi devono disporre di un piano di stivaggio che specifichi la collocazione dei gamberelli catturati nella divisione 3L e nella divisione 3M, come pure i quantitativi di gamberelli, ripartiti per divisione, detenuti a bordo, con il peso del prodotto espresso in kg. 3. Il registro di produzione e il piano di stivaggio di cui al paragrafo 2 sono aggiornati quotidianamente con i dati del giorno precedente relativi al periodo compreso tra le ore 00.00 (UTC) e le ore 24.00 (UTC) e devono essere tenuti a bordo fino al completamento dello sbarco. 4. I comandanti delle navi comunitarie devono prestare l’assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel registro di produzione e dei prodotti trasformati conservati a bordo. 5. Ogni due anni gli Stati membri certificano l’esattezza dei piani di capacità di tutte le navi comunitarie autorizzate ad esercitare l’attività di pesca ai sensi dell’articolo 12. Il comandante della nave provvede affinché una copia di tale certificazione sia conservata a bordo per essere visionata da un ispettore, qualora quest’ultimo ne faccia richiesta. Articolo 20 Etichettatura del prodotto e stivaggio separato 1. Tutti i pesci trasformati, catturati nella zona di regolamentazione NAFO, devono essere etichettati in modo tale che ciascuna specie e categoria di prodotto di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura [^15] , e nel caso dei gamberelli la data di cattura, siano identificabili. La marcatura deve inoltre indicare che la cattura è avvenuta nella zona di regolamentazione NAFO. 2. La marcatura dei gamberelli catturati nella divisione 3L e degli ippoglossi neri catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO deve indicare che la cattura è avvenuta in tali zone. 3. Tenendo in debito conto la responsabilità legale in materia di sicurezza e di navigazione del comandante della nave, si applica quanto segue: a) tutte le catture effettuate nella zona di regolamentazione NAFO devono essere stivate separatamente dalle catture effettuate al di fuori della stessa, in modo da essere chiaramente distinte mediante plastica, compensato o reti; b) le catture delle stesse specie possono essere tenute in più di una parte della stiva, ma la loro collocazione deve essere chiaramente indicata nel piano di stivaggio di cui all’articolo 19. Articolo 21 Comunicazione delle catture 1. I comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono il resoconto delle catture al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato membro di bandiera conformemente al paragrafo 2. 2. Il resoconto delle catture comprende: a) i quantitativi presenti a bordo nel momento in cui il peschereccio comunitario entra nella zona di regolamentazione NAFO. Tali informazioni devono essere comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascuna entrata della nave dalla zona in questione e devono comprendere la data, l’ora, la posizione geografica della nave e il peso totale arrotondato suddiviso per specie, comprese le specie bersaglio; b) le catture quotidiane di gamberelli effettuate nella divisione 3L. Tali informazioni devono essere comunicate entro le ore 12.00 (UTC) del giorno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture; c) un lunedì su due, le catture di scorfano nella sottozona 2 e nelle divisioni 1F, 3K e 3M effettuate nel periodo di due settimane conclusosi alle ore 24.00 della domenica precedente. Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica è effettuata settimanalmente, ogni lunedì; d) i quantitativi presenti a bordo nel momento in cui la nave esce dalla zona di regolamentazione NAFO. Tali informazioni devono essere comunicate tra le 8 e le 6 ore che precedono ciascuna partenza della nave dalla zona in questione e devono comprendere la data, l’ora, la posizione geografica della nave e il peso totale arrotondato suddiviso per specie; e) i quantitativi caricati e scaricati per ciascun trasbordo di pesce durante la permanenza della nave nella zona di regolamentazione NAFO. Le navi cedenti effettuano la comunicazione con un preavviso di almeno 24 ore e le navi riceventi entro un’ora dal trasbordo. La comunicazione comprende la data, l’ora, la posizione geografica e il peso totale arrotondato suddiviso per specie da scaricare o da caricare, in chilogrammi, nonché l’indicativo di chiamata delle navi che partecipano al trasbordo. La nave ricevente indica il totale delle catture presenti a bordo e il peso complessivo da scaricare, il nome del porto e l’ora di sbarco prevista con un preavviso di almeno 24 ore rispetto a qualsiasi sbarco. 3. Ogni Stato membro, non appena ricevuti i resoconti delle catture, li trasmette per via elettronica alla Commissione, che a sua volta li trasmette al segretariato della NAFO. 4. Gli Stati membri registrano i dati contenuti nei resoconti delle catture nella banca dati informatizzata di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93. 5. Le modalità relative al formato e alle specifiche per la trasmissione dei resoconti di cui al paragrafo 2 figurano nell’allegato VII. Articolo 22 Comunicazione globale delle catture e dello sforzo di pesca 1. Entro il giorno 15 di ogni mese, ogni Stato membro notifica alla Commissione, su supporto informatico: a) i quantitativi di stock di cui all’allegato II che sono stati sbarcati; b) il numero di giorni di pesca utilizzati per la pesca del gamberello nella divisione 3M nel corso del mese precedente; e c) ogni informazione ricevuta a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93. 2. La Commissione riunisce i dati di cui al paragrafo 1 per tutti gli Stati membri e li trasmette al segretariato della NAFO entro 30 giorni dalla fine del mese civile in cui le catture sono state effettuate. SEZIONE 2 Osservatori Articolo 23 Assegnazione di osservatori 1. Gli Stati membri assegnano osservatori a tutti i pescherecci impegnati o che stanno per impegnarsi in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. Gli osservatori restano a bordo dei pescherecci a cui sono stati assegnati fino a quando non vengono sostituiti da altri osservatori. 2. Salvo che per motivi di forza maggiore, nessun peschereccio è autorizzato a iniziare o a proseguire un’attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO senza la presenza di un osservatore a bordo. 3. Gli osservatori devono essere adeguatamente qualificati e in possesso dell’esperienza necessaria. In particolare, devono possedere i seguenti requisiti: a) un’esperienza sufficiente per riconoscere le specie ittiche e gli attrezzi da pesca; b) conoscenze adeguate in materia di navigazione; c) una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO; d) la capacità di svolgere mansioni scientifiche elementari, come ad esempio il prelievo di campioni, e di compiere un lavoro accurato di osservazione, registrando i relativi risultati; e) una conoscenza adeguata della lingua dello Stato membro di bandiera della nave sottoposta ad osservazione. 4. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché gli osservatori possano imbarcarsi a bordo dei pescherecci nel momento e nel luogo convenuti e facilitano la loro partenza al termine del periodo di osservazione. 5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco degli osservatori da essi assegnati ai sensi del paragrafo 1 entro il 20 gennaio di ogni anno e, successivamente a tale data, subito dopo l’assegnazione di ogni nuovo osservatore. Articolo 24 Compiti principali degli osservatori 1. Gli osservatori verificano l’applicazione, da parte dei pescatori, delle pertinenti misure di conservazione e di esecuzione della NAFO. 2. Tutti i compiti di osservazione sono limitati alla zona di regolamentazione NAFO. Articolo 25 Registrazione Gli osservatori: a) redigono un rapporto giornaliero delle attività di pesca delle navi, che includa almeno le informazioni previste dal format che figura nell’allegato VIII; b) prendono nota degli attrezzi, della dimensione delle maglie e dei dispositivi utilizzati dal comandante. Articolo 26 Controllo delle catture 1. Gli osservatori: a) osservano e stimano le catture effettuate in ciascuna cala (luogo, profondità, durata dell’immersione dell’attrezzo); b) identificano la composizione delle catture; c) sorvegliano i rigetti in mare, le catture accessorie e le catture di pesci sottotaglia; d) verificano i dati registrati nel giornale di pesca e nel registro di produzione; la verifica del registro di produzione deve essere effettuata utilizzando il fattore di conversione adottato dal comandante; e) verificano i rapporti sulle catture. 2. Nel procedere al controllo dei rigetti in mare, delle catture accessorie e delle catture di pesci sottotaglia ai sensi del paragrafo 1, lettera c), gli osservatori raccolgono i dati sui rigetti e sui pesci sottotaglia conservati a bordo attenendosi, ove possibile, al seguente schema di campionamento: a) per ciascuna cala deve essere effettuata una stima in peso delle catture totali, suddivise per specie, nonché una stima in peso dei rigetti in mare, suddivisi per specie; b) una cala su dieci deve essere oggetto di un campionamento dettagliato per specie che consenta di rilevare, oltre al peso del campione misurato, anche il numero di esemplari per taglia che costituiscono rispettivamente la parte di catture destinata ad essere sbarcata e la parte dei rigetti; c) ad ogni spostamento del luogo di pesca ai sensi degli articoli 5 e 6. Articolo 27 Altri compiti specifici Gli osservatori: a) verificano la posizione della nave impegnata in attività di pesca; b) sorvegliano gli eventuali trasbordi da navi oggetto di un contratto di nolo ai sensi dell’articolo 14; c) controllano il funzionamento degli apparecchi di localizzazione automatica eventualmente presenti a bordo e utilizzati dalla nave; d) svolgono mansioni scientifiche e prelevano campioni, su richiesta della commissione «Pesca» della NAFO o delle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave sottoposta a osservazione. Articolo 28 Rapporto degli osservatori 1. Gli osservatori trasmettono un rapporto alla Commissione e alle autorità competenti dello Stato membro che li ha designati, entro 20 giorni dal termine di ciascuna bordata. Quando il mandato di un osservatore si conclude prima del termine della bordata, il rapporto relativo al periodo di assegnazione deve essere presentato alla Commissione e alle autorità competenti dello Stato membro interessato nei 20 giorni che seguono la fine di tale periodo. Il rapporto deve riassumere i principali accertamenti effettuati dall’osservatore ed essere inviato alla Commissione, che a sua volta lo trasmette al segretariato della NAFO. 2. In caso di presunta infrazione grave, gli osservatori comunicano ogni elemento di prova entro un termine di 24 ore. Il rapporto deve essere trasmesso a una nave di ispezione della NAFO nella zona di regolamentazione NAFO, che riferirà in merito alla presunta infrazione al segretario esecutivo della NAFO. Per comunicare con una nave di ispezione, gli osservatori si servono di un codice prestabilito. Articolo 29 Precauzioni 1. Gli osservatori adottano tutte le disposizioni necessarie affinché la loro presenza a bordo dei pescherecci non ostacoli né interferisca con il buon funzionamento della nave, incluse le attività di pesca. 2. Gli osservatori rispettano i beni e le attrezzature che si trovano a bordo delle navi, nonché la riservatezza di tutti i documenti che appartengono alle navi suddette. Articolo 30 Obblighi del comandante della nave 1. I comandanti dei pescherecci comunitari accolgono gli osservatori loro assegnati e collaborano nell’esercizio delle loro funzioni per tutto il tempo della loro permanenza a bordo. 2. Il comandante di una nave designata per accogliere a bordo un osservatore prende tutte le disposizioni del caso per agevolare l’arrivo e la partenza dell’osservatore. Durante la sua permanenza a bordo, l’osservatore dispone di un alloggio e di condizioni di lavoro adeguate. 3. Per facilitare l’espletamento dei suoi compiti, il comandante della nave consente all’osservatore di avere accesso ai documenti di bordo (giornale di pesca, registro di produzione, piano di capacità e piano di stivaggio) e alle diverse parti del peschereccio, nonché, su richiesta, alle catture destinate ad essere conservate e a quelle destinate ad essere rigettate in mare. 4. Il comandante è informato in tempo utile in merito alla data e al luogo in cui deve accogliere l’osservatore, nonché in merito alla durata probabile del periodo di osservazione. 5. Il comandante della nave sottoposta a osservazione può, su richiesta, ottenere una copia del rapporto dell’osservatore di cui all’articolo 27, paragrafo 1. Articolo 31 Costi Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori ai sensi della presente sezione sono a carico degli Stati membri. Gli Stati membri possono imputare in tutto o in parte questi costi agli armatori delle loro navi. Articolo 32 Seguito 1. Le autorità competenti degli Stati membri che ricevono il rapporto dell’osservatore conformemente all’articolo 27 ne valutano il contenuto e le conclusioni. 2. Qualora il rapporto indichi che la nave sottoposta a osservazione si sia dedicata a pratiche di pesca contrarie a quanto previsto dalle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, le autorità di cui al paragrafo 1 adottano le misure necessarie per avviare un’indagine e impedire il ripetersi di tali pratiche. SEZIONE 3 Programma per gli osservatori, rilevamento via satellite e trasmissione elettronica Articolo 33 Modalità di applicazione 1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 23 gli Stati membri possono consentire alle navi da pesca che battono la loro bandiera di avviare ed esercitare attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO senza un osservatore assegnato alle condizioni stabilite dalla presente sezione. 2. Le navi possono svolgere attività di pesca senza un osservatore ai sensi del paragrafo 1 a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti: a) siano installate a bordo le attrezzature tecniche necessarie per l’invio elettronico dei rapporti degli osservatori e dei resoconti sulle catture; b) il funzionamento delle attrezzature tecniche di cui alla lettera a) sia stato verificato e ritenuto affidabile al 100 % con il segretariato della NAFO e con le navi di ispezione operanti nella zona di regolamentazione NAFO; e c) i rapporti SCP siano trasmessi con frequenza oraria. Articolo 34 Obblighi degli Stati membri 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi delle navi che intendono applicare le disposizioni di cui alla presente sezione al più tardi 30 giorni prima dell’inizio della campagna di pesca. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO. 2. Gli Stati membri tengono la Commissione informata riguardo ai nomi delle navi che applicano le disposizioni di cui alla presente sezione ed al periodo nel quale non sono assegnati osservatori a bordo. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO. 3. Gli Stati membri la cui nave o le cui navi applicano le disposizioni di cui alla presente sezione autorizzano la nave ad esercitare attività di pesca all’interno della zona di regolamentazione NAFO senza osservatori a bordo per non più del 75 % del tempo durante il quale la nave o le navi operano nella zona di regolamentazione nel corso dell’anno. 4. Gli Stati membri garantiscono, tra le navi che battono la loro bandiera, un equilibrio tra quelle con un osservatore a bordo e quelle senza osservatori nel tipo di attività di pesca in cui le navi sono impegnate. Articolo 35 Obblighi dei comandanti e degli osservatori 1. I comandanti delle navi e gli osservatori che applicano le disposizioni di cui alla presente sezione trasmettono rapporti giornalieri per divisione. 2. I rapporti giornalieri sono trasmessi al segretariato della NAFO tramite il CCP dello Stato di bandiera non più tardi delle 12.00 UTC. Il rapporto riguarda il periodo compreso tra le 0.01 e le 24.00 del giorno precedente. 3. Le catture registrate nel rapporto giornaliero del comandante corrispondono alle catture indicate nel giornale di pesca. 4. I rapporti giornalieri includono se del caso i quantitativi, per divisione, delle seguenti categorie: a) catture quotidiane per specie detenute a bordo; b) rigetti in mare; c) pesci sottotaglia. 5. I formati per le catture giornaliere (CAX) e per i rapporti degli osservatori (OBR) figurano nell’allegato XIV(a). 6. Oltre ai loro obblighi di cui al capo III, sezione 2, gli osservatori a bordo delle navi che applicano le disposizioni della presente sezione riferiscono giornalmente al segretariato della NAFO per via elettronica tramite il CCP riguardo ai loro obblighi descritti all’articolo 26, paragrafo 1 (rapporto OBR). Articolo 36 Guasti tecnici In caso di mancato funzionamento dei sistemi elettronici di trasmissione dei rapporti giornalieri in arrivo ed in partenza dal CCP, il comandante e l’osservatore continuano a riferire su base giornaliera con altri metodi e tengono un registro scritto di tali trasmissioni a bordo a disposizione degli ispettori. Articolo 37 Violazioni Qualora sia riferita una violazione riguardante una nave priva di osservatore si applicano le disposizioni di cui al capo IV, sezione 5. Se la nave non è dirottata in seguito a tale violazione, un osservatore si imbarca sulla nave al più presto. Articolo 38 Relazione sull’attuazione Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’attuazione delle disposizioni di cui alla presente sezione. La relazione contiene tra l’altro informazioni sulla conformità globale delle navi interessate, con confronti tra navi con osservatori e navi senza osservatori, eventuali risparmi per l’industria e le autorità degli Stati membri, interazioni con altri metodi di controllo, nonché il funzionamento tecnico e l’affidabilità dei sistemi operativi.

CAPO IV ISPEZIONE E SORVEGLIANZA IN MARE SEZIONE 1 Disposizioni generali Articolo 39 Norme generali per l’ispezione e la sorveglianza 1. La Commissione e/o gli Stati membri designano ispettori incaricati di svolgere compiti di sorveglianza e di ispezione nella zona di regolamentazione NAFO conformemente alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO. Essi possono inoltre designare tirocinanti che affianchino gli ispettori. 2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché gli ispettori svolgano i loro incarichi conformemente alle norme stabilite nel programma NAFO. Gli ispettori rimangono sotto il controllo operativo delle rispettive autorità nazionali e sono responsabili nei confronti di queste ultime. 3. Ogni Stato membro e la Commissione provvedono affinché le ispezioni effettuate da ispettori comunitari siano condotte in maniera non discriminatoria e conformemente alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO. 4. Il numero di ispezioni è calcolato in funzione della dimensione delle flotte delle parti contraenti presenti nella zona di regolamentazione NAFO, tenendo conto del tempo trascorso da queste flotte nella zona, del livello delle catture e del rispetto delle norme. 5. Oltre alle funzioni svolte nel quadro delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, gli ispettori verificano se le navi comunitarie attive nella zona di regolamentazione NAFO rispettano le altre misure di conservazione e di controllo comunitarie loro applicabili. 6. Gli ispettori possono essere messi a bordo di qualsiasi nave di uno Stato membro che stia effettuando o sia sul punto di effettuare un’ispezione nella zona di regolamentazione NAFO. 7. Gli ispettori che operano nella zona di regolamentazione NAFO coordinano regolarmente le proprie attività con quelle di altri ispettori della NAFO attivi nella zona al fine di scambiarsi informazioni sugli avvistamenti e le ispezioni di navi nonché ogni altra informazione pertinente. Articolo 40 Mezzi di ispezione Gli Stati membri o la Commissione mettono a disposizione dei propri ispettori mezzi adeguati che consentano loro di svolgere i propri incarichi di controllo e di ispezione. A tal fine, essi assegnano navi di ispezione al programma NAFO. Articolo 41 Programmazione 1. L’Agenzia comunitaria di controllo della pesca coordina le attività di sorveglianza e ispezione per la Comunità. A tal fine, essa può redigere, d’intesa con lo Stato membro interessato, programmi operativi di sorveglianza e ispezione comuni. Gli Stati membri le cui navi svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO adottano le misure necessarie per facilitare l’attuazione di questi programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate. 2. Nel redigere i programmi operativi di sorveglianza e ispezione comuni, l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e gli Stati membri provvedono affinché, ogni qualvolta più di quindici pescherecci comunitari siano impegnati in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO, nella suddetta zona sia presente una nave di ispezione o sia stato concluso un accordo con un’altra parte contraente per garantire la presenza di una nave di ispezione. 3. Entro il 15 ottobre di ogni anno, gli Stati membri comunicano all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma NAFO nel corso dell’anno successivo. La notifica deve includere il nome, l’indicativo internazionale di chiamata e la capacità di comunicazione delle navi di ispezione assegnate al programma. Sulla base di queste informazioni l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca, in collaborazione con gli Stati membri, redige un piano di partecipazione della Comunità al programma NAFO per l’anno civile considerato. 4. Gli Stati membri trasmettono all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca su supporto informatico la data e l’ora di inizio e di fine delle attività delle navi di ispezione. SEZIONE 2 Procedura di sorveglianza Articolo 42 Procedura di sorveglianza 1. Gli ispettori effettuano una sorveglianza fondata sull’osservazione dei pescherecci a partire da una nave assegnata al programma NAFO. Quando un ispettore osserva una nave di una parte contraente della NAFO e i risultati di tale osservazione non coincidono con altri dati di cui dispone, egli registra le proprie constatazioni in un rapporto di sorveglianza servendosi del modello fornito all’allegato XI e trasmette questo rapporto alle sue autorità. Il rapporto include foto della nave con indicazione della posizione, data e ora in cui esse sono state scattate. 2. Gli Stati membri trasmettono il rapporto di sorveglianza, sollecitamente e su supporto elettronico, allo Stato di bandiera della nave avvistata o alle autorità designate da tale Stato (quali notificate dal segretariato della NAFO), al segretariato della NAFO e alla Commissione. Essi trasmettono inoltre l’originale di ciascun rapporto di sorveglianza allo Stato di bandiera della nave interessata se quest’ultimo ne fa richiesta. 3. Quando ricevono un rapporto di sorveglianza relativo alle proprie navi, gli Stati membri intervengono rapidamente e svolgono ogni altra indagine necessaria al fine di determinare il seguito da dare al caso. 4. Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in relazione ai rapporti di sorveglianza che hanno riguardato le loro navi nel corso dell’anno precedente. Nei casi in cui le misure adottate abbiano dato luogo all’imposizione di sanzioni, tali sanzioni devono essere descritte in termini specifici. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato della NAFO entro il 1 o marzo di ogni anno. SEZIONE 3 Procedura di ispezione Articolo 43 Disposizioni generali 1. Quando svolgono un’ispezione diurna in condizioni di visibilità normale, le navi di ispezione inalberano un guidone della NAFO per indicare la presenza di ispettori che svolgono un’ispezione nel quadro del programma NAFO. Le imbarcazioni di servizio che effettuano l’abbordaggio devono anch’esse inalberare un guidone, le cui dimensioni possono essere ridotte della metà. 2. Le ispezioni di navi dedite ad attività di ricerca si limitano ad accertare che la nave non stia svolgendo attività di pesca commerciale. 3. Gli ispettori non pregiudicano la possibilità, per il comandante, di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera durante la salita a bordo e l’ispezione. 4. Le navi di ispezione effettuano le manovre a una distanza di sicurezza dal peschereccio, conformemente alle norme di navigazione. 5. Gli ispettori evitano di ricorrere alla forza, salvo nel caso e nella misura in cui ciò sia necessario per garantire la loro sicurezza. Durante le ispezioni a bordo dei pescherecci, gli ispettori non portano armi da fuoco. 6. Le ispezioni sono condotte in modo da recare il minimo intralcio e disturbo possibile alla nave, alle attività e alle catture. Articolo 44 Procedura in caso di ispezione a bordo 1. Gli ispettori e i tirocinanti sono muniti di un documento d’identità rilasciato dal segretariato NAFO che esibiscono al momento di salire a bordo di un peschereccio. 2. Gli ispettori non salgono a bordo senza averne dato preavviso mediante un segnale radio trasmesso alla nave o senza che la nave abbia ricevuto il segnale appropriato in base al codice internazionale dei segnali, con la comunicazione dell’identità dell’équipe di ispettori e della nave di ispezione. 3. Gli ispettori non chiedono alla nave su cui intendono salire di fermarsi o di fare manovra mentre effettua operazioni di pesca, cala in acqua o salpa l’attrezzo da pesca. Essi possono tuttavia ordinare l’interruzione o il ritardo della messa in acqua dell’attrezzo sino al momento in cui siano saliti a bordo della nave, ma in nessun caso per più di trenta minuti dopo il ricevimento del segnale di cui al paragrafo 2. Articolo 45 Attività a bordo 1. Le équipe di ispezione sono composte al massimo di due ispettori. Quando le condizioni lo permettono, gli ispettori possono essere accompagnati da un ispettore tirocinante, che dovrà essere presentato al comandante della nave. Le attività del tirocinante si limitano all’osservazione del lavoro svolto dagli ispettori. 2. La durata di un’ispezione non supera le tre ore o non si prolunga oltre il tempo necessario al salpamento e all’ispezione della rete e delle catture, qualora tali operazioni durino più a lungo. Nel caso in cui venga constatata un’infrazione, gli ispettori possono rimanere a bordo il tempo necessario per svolgere i compiti di cui all’articolo 48 e all’articolo 51. L’ispettore lascia la nave entro un’ora dal completamento dell’ispezione iniziale o dei compiti svolti ai sensi dell’articolo 48, secondo il caso. 3. Vengono adottate precauzioni per evitare danni alle confezioni, agli imballaggi, ai cartoni o altri contenitori e al relativo contenuto. I cartoni e i contenitori devono essere aperti in modo tale da poter essere nuovamente sigillati, incartati e immagazzinati subito e senza difficoltà. 4. Gli ispettori convertono in peso vivo il peso annotato nei registri di produzione per consentire una verifica dei dati registrati nel giornale di pesca, che sono indicati in peso vivo. Gli ispettori prendono come riferimento i fattori di conversione utilizzati dal comandante della nave. 5. Gli ispettori hanno facoltà di esaminare tutte le zone di interesse, i ponti e i locali del peschereccio, le catture (trasformate o meno), le reti e gli altri attrezzi, le attrezzature nonché tutti i documenti necessari per verificare il rispetto delle misure di conservazione e di esecuzione stabilite dalla NAFO. 6. Durante l’ispezione gli ispettori possono chiedere al comandante tutta l’assistenza necessaria. Il rapporto di ispezione, nel quale il comandante può annotare le proprie osservazioni, deve essere firmato dagli ispettori alla fine dell’ispezione. Copia del rapporto è consegnata al comandante del peschereccio. Articolo 46 Redazione dei rapporti di ispezione 1. Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione sulla base del modello fornito all’allegato IX e lo trasmettono alle proprie autorità. 2. A partire dalle annotazioni del giornale di bordo, gli ispettori sintetizzano, ripartendoli per specie e per divisione, i dati relativi alle catture effettuate dalla nave nella zona di regolamentazione NAFO durante la bordata in corso. Tale sintesi deve figurare al punto 14 del rapporto di ispezione. 3. Qualora constati una discrepanza tra le catture registrate e le proprie stime, l’ispettore può riesaminare i calcoli, le procedure, la documentazione pertinente e le catture a bordo della nave. Le discrepanze constatate devono essere menzionate al punto 18 del rapporto di ispezione. Articolo 47 Obblighi dei comandanti dei pescherecci durante l’ispezione I comandanti dei pescherecci comunitari sottoposti a un’ispezione a bordo: a) consentono un imbarco rapido e sicuro, conformemente alle norme di navigazione, quando ricevono il segnale appropriato in base al codice internazionale dei segnali da parte di una nave o di un elicottero che trasportano un ispettore; b) mettono a disposizione una scaletta d’imbarco conforme alle raccomandazioni relative alle scalette per piloti adottate dall’Organizzazione marittima internazionale; c) offrono collaborazione e assistenza durante l’ispezione della loro nave, conformemente alle procedure stabilite dal presente regolamento; garantiscono la sicurezza degli ispettori e non li ostacolano né tentano di intimidirli o di interferire nello svolgimento delle loro mansioni; d) consentono agli ispettori di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera e dello Stato che esegue l’ispezione; e) consentono l’accesso alle zone, ai ponti, ai locali della nave, alle catture (trasformate o meno), alle reti e agli attrezzi, alle attrezzature, ai documenti d’immatricolazione, agli schemi grafici o alle descrizioni delle stive in cui è tenuto il pesce, ai registri di produzione, ai piani di stivaggio e ad ogni altro documento pertinente e forniscono tutta l’assistenza possibile e ragionevole per consentire di verificare la conformità dello stivaggio ai piani corrispondenti; f) agevolano lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza. Articolo 48 Trasmissione dei rapporti di ispezione 1. Lo Stato membro che effettua un’ispezione trasmette alla Commissione il rapporto di ispezione originale della NAFO, redatto conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, nei venti giorni successivi al rientro in porto della nave di ispezione. La Commissione lo trasmette allo Stato di bandiera della nave ispezionata e ne invia copia al segretariato della NAFO nei trenta giorni successivi al rientro in porto della nave di ispezione. 2. Qualora si constati un’infrazione o una discrepanza tra le catture registrate e le stime degli ispettori sulle catture a bordo, il rapporto di ispezione originale corredato dei documenti necessari, comprese copie delle fotografie scattate, viene trasmesso alla Commissione non appena possibile dopo il rientro in porto della nave di ispezione. La Commissione trasmette questa documentazione allo Stato di bandiera della nave ispezionata e ne invia copia al segretariato della NAFO nei dieci giorni successivi al rientro in porto della nave di ispezione. 3. Nelle circostanze di cui al paragrafo 2, l’ispettore redige altresì una dichiarazione che costituisce una notifica preventiva della presunta infrazione. La suddetta dichiarazione riporta le informazioni di cui ai punti 16, 18 e 20 del rapporto di ispezione e descrive nel dettaglio i motivi in base ai quali è redatta una dichiarazione di infrazione, nonché le prove a sostegno di tale dichiarazione. Il giorno successivo all’ispezione, l’ispettore comunitario trasmette la dichiarazione allo Stato di bandiera e al segretariato della NAFO tramite la Commissione. 4. Gli ispettori comunicano alla Commissione ogni dieci giorni un elenco delle navi ispezionate. La Commissione redige mensilmente un elenco delle navi ispezionate e lo trasmette al segretariato della NAFO. SEZIONE 4 Infrazioni Articolo 49 Procedure applicabili in caso di infrazione 1. Qualora constatino un’infrazione alle misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla NAFO, gli ispettori: a) registrano l’infrazione nel rapporto di ispezione, firmano le proprie annotazioni e le fanno controfirmare dal comandante; b) inseriscono nel giornale di pesca o in qualunque altro documento pertinente un’annotazione firmata con indicazione della data, del luogo e del tipo di infrazione constatata. L’ispettore può fare una copia di ogni elemento pertinente figurante nel giornale di pesca o in qualunque altro documento e chiedere al comandante di certificare per iscritto su ogni pagina che si tratta di una copia conforme; c) se necessario, documentano l’infrazione con foto degli attrezzi e delle catture. In tal caso, l’ispettore fornisce una copia della foto al comandante e allega una seconda copia della stessa al rapporto; d) si adoperano per entrare immediatamente in contatto con un ispettore o con le autorità designate dello Stato di bandiera della nave ispezionata; e) trasmettono sollecitamente alle proprie autorità il rapporto di ispezione e la notifica preventiva dell’infrazione di cui all’articolo 47, paragrafo 3. 2. Gli ispettori possono chiedere che il comandante rimuova ogni parte degli attrezzi da pesca che non risulta conforme alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO. L’ispettore fissa saldamente un sigillo di ispezione della NAFO conforme al disposto dell’allegato X su ogni parte degli attrezzi da pesca che non considera regolamentare e annota questa procedura nel rapporto di ispezione. Gli attrezzi devono restare sigillati fino a quando non vengono esaminati dalle autorità competenti della parte contraente responsabile della nave. Articolo 50 Provvedimenti adottati a seguito di infrazioni 1. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro ricevano una notifica relativa a un’infrazione commessa da una nave che batte la bandiera di tale Stato, esse sono tenute a effettuare un’indagine rapida e completa di tale infrazione per acquisire le prove necessarie e, se del caso, provvedere a un’ispezione fisica della nave. 2. In caso di mancato rispetto delle misure adottate dalla NAFO, le autorità competenti dello Stato membro devono intervenire senza indugio a livello amministrativo o giudiziario, secondo le proprie legislazioni nazionali, nei confronti dei responsabili della nave battente bandiera di tale Stato. 3. Le autorità competenti dello Stato di bandiera garantiscono che i procedimenti avviati a norma del paragrafo 2, e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, permettano di adottare misure efficaci, adeguatamente severe e tali da assicurare il rispetto delle disposizioni, privare i contravvenenti dei benefici economici acquisiti con il loro comportamento e costituire per il futuro un deterrente valido. SEZIONE 5 Infrazioni gravi Articolo 51 Elenco delle infrazioni gravi Sono considerate gravi le seguenti infrazioni: a) la pesca nell’ambito di un contingente «Altri» praticata senza averne dato notifica preventiva al segretario esecutivo della NAFO, o più di sette giorni lavorativi dopo che il segretario esecutivo della NAFO abbia notificato la chiusura della pesca nell’ambito di un contingente «Altri» per lo stock o la specie in questione; b) la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata; c) la pesca diretta di stock o di specie successivamente alla data in cui lo Stato di bandiera della nave ispezionata ha notificato al segretario esecutivo della NAFO che le proprie navi avrebbero cessato ogni attività di pesca diretta di questi stock o di queste specie; d) la pesca in una zona di divieto o con l’ausilio di un attrezzo vietato in una determinata zona; e) ogni infrazione relativa alla dimensione delle maglie; f) la pesca senza un’autorizzazione valida rilasciata dalla parte contraente di bandiera; g) le inesattezze nella dichiarazione delle catture; h) ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite; i) ogni infrazione relativa alla comunicazione delle catture; j) il rifiuto di consentire a un ispettore o a un osservatore di svolgere le proprie funzioni. Articolo 52 Attività degli ispettori 1. Quando gli ispettori denunciano una nave per aver commesso una delle infrazioni gravi di cui all’articolo 51, essi ne informano immediatamente lo Stato di bandiera, le loro autorità, la Commissione e il segretariato della NAFO. 2. In caso di infrazione grave, gli ispettori adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova, inclusa se necessario l’apposizione di sigilli alla stiva della nave in attesa della successiva ispezione nel porto. Su richiesta dell’ispettore, il comandante sospende ogni attività di pesca che secondo l’ispettore costituisce un’infrazione grave. 3. Durante la permanenza a bordo dell’ispettore, il comandante non è autorizzato a riprendere le attività di pesca fino a quando l’ispettore non sia sufficientemente convinto, a seguito delle misure adottate dal comandante della nave o del colloquio avuto con un ispettore o un’autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave sottoposta ad ispezione, che l’infrazione grave non sarà ripetuta. 4. Gli ispettori sono autorizzati a restare a bordo di una nave tutto il tempo necessario per ottenere le informazioni pertinenti relative all’infrazione. Essi utilizzano questo tempo per completare l’ispezione e lasciano la nave subito dopo. Gli ispettori possono tuttavia restare a bordo della nave ispezionata qualora riescano a contattare le autorità competenti della parte contraente a cui essa appartiene e tali autorità concedano il loro accordo in proposito. Qualora non riescano a comunicare con le autorità competenti entro un termine ragionevole, essi lasciano la nave ispezionata e si mettono in contatto quanto prima con le suddette autorità. 5. Lo Stato membro che esegue l’ispezione o la Commissione decidono, con il consenso dello Stato di bandiera, se l’ispettore debba restare a bordo in caso di dirottamento della nave ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1. Lo Stato membro che esegue l’ispezione e la Commissione decidono inoltre se un ispettore debba essere presente all’ispezione approfondita della nave che si svolge in porto ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3. Gli Stati membri informano sollecitamente la Commissione in merito alle decisioni adottate conformemente al presente paragrafo. Articolo 53 Ispezione da parte di un ispettore autorizzato dallo Stato membro di bandiera 1. Quando uno Stato membro di bandiera viene informato da un ispettore di una presunta infrazione grave commessa da un peschereccio battente bandiera di tale Stato o quando la Commissione riceve questa informazione, lo Stato membro di bandiera in questione e la Commissione si informano prontamente a vicenda. 2. In seguito all’informazione ricevuta da un’altra parte contraente in merito a un’infrazione grave commessa da una nave comunitaria, lo Stato membro di bandiera provvede affinché la nave venga ispezionata da un ispettore debitamente autorizzato entro 72 ore. 3. L’ispettore debitamente autorizzato sale a bordo del peschereccio interessato, esamina gli elementi costitutivi della presunta infrazione e trasmette quanto prima i risultati della sua indagine all’autorità competente dello Stato membro di bandiera e alla Commissione. Articolo 54 Dirottamento 1. In seguito alla notifica di questi risultati e nel caso in cui la presunta infrazione sia grave, lo Stato membro di bandiera della nave ispezionata, qualora la situazione lo giustifichi ed entro un termine di 24 ore, ordina alla nave oppure incarica l’ispettore debitamente autorizzato di ordinare alla nave di dirigersi verso un porto designato. Il porto in questione deve essere St Johns o Halifax (Canada), Saint-Pierre (Francia) o il porto di origine della nave, a meno che un altro porto non venga designato dallo Stato membro di bandiera. 2. Il termine di 24 ore di cui al paragrafo 1 può essere prolungato dalla Commissione, su richiesta scritta dello Stato membro di bandiera, fino a un massimo di 72 ore. 3. Qualora lo Stato di bandiera non ordini il dirottamento verso un porto determinato, esso informa prontamente la Commissione circa i motivi della propria decisione. La Commissione comunica in tempo utile al segretariato della NAFO tale decisione e la relativa motivazione. Articolo 55 Ispezione in porto a seguito di un dirottamento 1. All’arrivo nel porto verso cui è stata dirottata, la nave sospettata di aver commesso un’infrazione grave è sottoposta ad un’ispezione approfondita, effettuata sotto l’autorità del proprio Stato membro di bandiera ed eventualmente in presenza di un ispettore di qualsiasi altra parte contraente che desideri prendervi parte. Il modello di rapporto di ispezione in porto da utilizzare figura nell’allegato XII. 2. Lo Stato membro di bandiera informa prontamente la Commissione dei risultati dell’ispezione approfondita, nonché delle misure adottate a seguito dell’infrazione, incluse quelle destinate a impedire che questa si ripeta. Articolo 56 Provvedimenti più severi in caso di infrazioni gravi 1. In aggiunta alle disposizioni della presente sezione, in particolare gli articoli 54 e 55, lo Stato membro di bandiera avvia le azioni di cui alla presente sezione qualora una nave battente la sua bandiera abbia commesso una delle seguenti gravi infrazioni: a) la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata; b) le inesattezze nella dichiarazione delle catture. Sono passibili di provvedimenti ai sensi del presente articolo i casi in cui le differenze (calcolate come percentuale dei dati riportati nel registro) tra le stime dell’ispettore sulle catture trasformate a bordo, per specie o in totale, e i dati registrati nel registro di produzione divergano di più di 10 tonnellate o del 20 %, a seconda di quale dato è superiore. Per calcolare la stima del pescato a bordo viene utilizzato un fattore di stivaggio concordato tra gli ispettori della parte contraente che effettua l’ispezione e la parte contraente della nave ispezionata; c) la ripetizione della stessa grave infrazione di cui all’articolo 51 confermata a norma dell’articolo 52, paragrafo 4, nei cento giorni successivi o nell’ambito della stessa bordata (a seconda di quale periodo sia più breve). 2. Lo Stato membro di bandiera garantisce che, successivamente all’ispezione di cui al paragrafo 3, la nave in questione cessi ogni attività di pesca e che venga avviata un’indagine sulle gravi infrazioni. 3. Qualora nella zona di regolamentazione non sia presente un ispettore o un’altra persona designata dallo Stato membro di bandiera per effettuare l’indagine di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera invita la nave a recarsi immediatamente in un porto in cui tale indagine possa essere avviata. 4. Nell’effettuare un’indagine per infrazione grave relativa a inesattezze nella dichiarazione delle catture, di cui al paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro di bandiera deve garantire che l’ispezione fisica e il calcolo delle catture presenti a bordo avvengano sotto la sua autorità nel porto. L’ispezione può avvenire in presenza di un ispettore di una qualsiasi altra parte contraente che intenda parteciparvi, previo consenso dello Stato membro di bandiera. 5. Qualora una nave sia invitata a dirigersi in un porto conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, un ispettore di un’altra parte contraente può salire e/o rimanere a bordo della nave diretta al porto, purché le autorità competenti dello Stato membro della nave sottoposta a ispezione non chiedano all’ispettore di abbandonare la stessa. Articolo 57 Misure di esecuzione 1. Ogni Stato membro di bandiera è tenuto a adottare adeguati provvedimenti nei confronti di una nave, qualora sia stato accertato, in conformità delle sue leggi, che tale nave battente la sua bandiera si è resa responsabile delle gravi infrazioni di cui all’articolo 56. 2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 possono includere, a seconda delle gravità dell’infrazione e conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale: a) ammende; b) il sequestro di attrezzi e catture illegali; c) il sequestro della nave; d) la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di pesca; e) la riduzione o la revoca dei contingenti di pesca. 3. Lo Stato membro di bandiera della nave interessata comunica senza indugio alla Commissione i provvedimenti adottati in conformità del presente articolo. Sulla base di tale notifica la Commissione comunica al segretariato della NAFO i provvedimenti adottati. Articolo 58 Rapporti sulle infrazioni gravi 1. Nel caso delle infrazioni gravi di cui all’articolo 56 lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione un rapporto sull’andamento dell’indagine che illustri i provvedimenti adottati o proposti in relazione all’infrazione grave; la trasmissione deve avvenire in tempi brevi e comunque entro tre mesi dalla notifica dell’infrazione. Alla fine dell’indagine lo Stato membro trasmette un rapporto sui risultati della stessa. 2. La Commissione redige un rapporto comunitario sulla base dei rapporti degli Stati membri. Essa invia al segretariato della NAFO il rapporto comunitario sull’andamento dell’indagine entro quattro mesi dalla notifica dell’infrazione ed al più presto il rapporto sui risultati dell’indagine immediatamente dopo la sua conclusione. SEZIONE 6 Rapporti Articolo 59 Trattamento dei rapporti di ispezione 1. I rapporti di ispezione e sorveglianza redatti dagli ispettori NAFO costituiscono prove ammissibili per avviare procedimenti amministrativi o giudiziari in tutti gli Stati membri. Ai fini dell’accertamento dei fatti, essi sono considerati alla stregua di rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti dai propri ispettori. 2. Gli Stati membri collaborano per agevolare i procedimenti giudiziari o di altro genere avviati a seguito di un rapporto presentato da un ispettore nell’ambito del presente regime, fatte salve le norme che disciplinano l’ammissibilità delle prove nel sistema giudiziario interno o in altri sistemi. Articolo 60 Rapporti di infrazione 1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro il 25 gennaio per il periodo dal 1 o luglio al 31 dicembre ed entro il 25 agosto per il periodo dal 1 o gennaio al 30 giugno, un rapporto contenente le seguenti informazioni: a) l’esito delle misure adottate con riguardo alle infrazioni commesse dalle proprie navi; le infrazioni devono essere segnalate annualmente fino alla conclusione del relativo procedimento; b) ogni discrepanza significativa tra le catture registrate nei giornali di bordo delle proprie navi e le stime degli ispettori relative alle catture a bordo. La discrepanza è considerata significativa quando la stima effettuata dall’ispettore differisce di almeno il 5 % dalle catture registrate nel giornale di bordo; c) la situazione dei procedimenti, indicante, in particolare, se i casi siano pendenti, in appello oppure oggetto di indagine; d) una descrizione specifica delle sanzioni imposte, che indichi in particolare il livello delle ammende, il valore del pesce e/o dell’attrezzo confiscato, gli avvertimenti scritti, ecc.; e e) una giustificazione qualora non sia stata adottata alcuna misura. 2. Sulla base dei rapporti degli Stati membri, la Commissione redige un rapporto comunitario che trasmette al segretariato della NAFO entro il 1 o febbraio e il 1 o settembre di ogni anno. Articolo 61 Rapporti sulle attività di ispezione e sorveglianza 1. Entro il 15 febbraio di ogni anno, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, per l’anno civile precedente: a) il numero di ispezioni effettuate da tale Stato nell’ambito del programma NAFO, precisando il numero di ispezioni sulle navi di ciascuna parte contraente e, qualora sia stata rilevata un’infrazione, la data e la posizione in cui è stata effettuata l’ispezione della nave in causa nonché la natura della presunta infrazione; b) il numero di ore di volo di sorveglianza nella zona NAFO, il numero di rilevamenti e il numero di rapporti di sorveglianza redatti, nonché i provvedimenti adottati a seguito di questi rapporti. 2. Sulla base dei rapporti degli Stati membri, la Commissione redige un rapporto comunitario che trasmette al segretariato della NAFO entro il 1 o marzo di ogni anno.

CAPO V ISPEZIONI IN PORTO Articolo 62 Ispezioni in porto 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le navi che entrano nei loro porti per effettuare sbarchi e/o trasbordi di catture provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO siano sottoposte a un’ispezione in porto. Lo sbarco e il trasbordo di tali catture sono vietati fino a quando l’ispezione non sia stata completata. L’ispezione include la verifica del rispetto, da parte delle navi comunitarie, di ogni altra misura comunitaria di conservazione e di controllo loro applicabile. 2. Per facilitare le ispezioni, gli Stati membri chiedono ai comandanti dei pescherecci o ai loro rappresentanti di fornire alle autorità competenti degli Stati membri di cui desiderano utilizzare i porti o le installazioni di sbarco, almeno 48 ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto, le informazioni seguenti: a) l’ora di arrivo nel porto di sbarco; b) una copia dell’autorizzazione di pesca; c) i quantitativi detenuti a bordo, in chilogrammi di peso vivo; d) la/le divisione/i o le zone di regolamentazione NAFO in cui le catture sono state effettuate. 3. L’ispezione in porto include almeno una verifica dei seguenti elementi: a) le specie e i quantitativi catturati; b) i risultati delle ispezioni effettuate sulla nave conformemente al disposto del capo IV; c) la dimensione delle maglie e la taglia delle catture detenute a bordo. 4. Gli Stati membri provvedono affinché i quantitativi sbarcati per specie e gli eventuali quantitativi detenuti a bordo siano confrontati con i quantitativi registrati nel giornale di bordo e con i resoconti delle catture all’uscita dalla zona di regolamentazione NAFO di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera d). Articolo 63 Rapporti di ispezione in porto 1. Gli Stati membri provvedono affinché il rapporto di ispezione in porto che figura all’allegato XII venga utilizzato per tutte le ispezioni in porto effettuate ai sensi del presente regolamento. 2. Gli Stati membri trasmettono il rapporto di ispezione in porto alla Commissione entro un termine di 14 giorni lavorativi a decorrere dalla fine dell’ispezione. La Commissione trasmette sollecitamente il rapporto al segretariato della NAFO e, su richiesta, allo Stato membro di bandiera della nave.

CAPO VI ATTIVITÀ DELLE PARTI NON CONTRAENTI Articolo 64 Attività INN praticate da navi di parti non contraenti 1. Si presume che una nave di una parte non contraente impegnata in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO abbia praticato attività INN che compromettono l’efficacia delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO. 2. In caso di attività di trasbordo che coinvolgano una nave di una parte non contraente avvistata e identificata all’interno o all’esterno della zona di regolamentazione NAFO, la presunzione che sia stata compromessa l’efficacia delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO si estende a ogni nave di una parte non contraente impegnata in tali attività con la nave in questione. Articolo 65 Informazioni relative alle navi di parti non contraenti 1. Se uno Stato membro o un ispettore della Commissione avvistano o in altro modo identificano una nave di una parte non contraente, essi tentano di informare la nave del fatto che si presume essa stia compromettendo l’efficacia delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO e che tale informazione verrà trasmessa alle parti contraenti della NAFO, ad altre organizzazioni regionali della pesca e allo Stato di bandiera della nave. 2. Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione le informazioni concernenti eventuali avvistamenti o la mancata concessione di autorizzazioni ad accedere al porto, sbarcare o trasbordare, nonché i risultati di tutte le ispezioni effettuate in mare o nei loro porti e qualsiasi misura da essi conseguentemente adottata in relazione alla nave considerata. La Commissione trasmette immediatamente queste informazioni al segretariato della NAFO. 3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 includono il nome della nave della parte non contraente e il suo Stato di bandiera, la data e il porto di ispezione, i motivi per la successiva imposizione di un divieto di sbarco e/o di trasbordo oppure, in caso di mancata imposizione del divieto, le prove presentate ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3. 4. Gli Stati membri possono presentare in qualsiasi momento alla Commissione, per immediata trasmissione al segretariato della NAFO, eventuali complementi di informazione utili ai fini dell’identificazione delle navi di parti non contraenti sospettate di praticare attività di pesca INN nella zona di regolamentazione NAFO. 5. La Commissione notifica ogni anno agli Stati membri le navi di parti non contraenti che figurano nell’elenco INN adottato dalla NAFO. Articolo 66 Divieti relativi ai trasbordi e alle operazioni di pesca congiunte I pescherecci comunitari non sono autorizzati a ricevere o a effettuare trasbordi di pesce da e verso le navi di parti non contraenti di cui all’articolo 63, né a svolgere attività di pesca congiunte con tali navi. Articolo 67 Ispezioni in mare Ove del caso, gli ispettori chiedono il permesso di salire a bordo di una nave di una parte non contraente che sia stata avvistata o in altro modo identificata mentre era impegnata in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. Le navi che autorizzano l’accesso a bordo vengono ispezionate conformemente al disposto del capo IV. Articolo 68 Ispezioni in porto 1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni nave di una parte non contraente che entra in un porto designato ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 venga ispezionata dalle autorità competenti. La nave non è autorizzata a effettuare sbarchi o trasbordi di catture fino a quando l’ispezione non sia stata completata. 2. Se, alla fine dell’ispezione, le autorità competenti constatano che la nave di una parte non contraente detiene a bordo uno degli stock o gruppi di stock regolamentati dalla NAFO o figuranti nell’allegato II del presente regolamento, lo Stato membro interessato vieta ogni sbarco e/o trasbordo di catture provenienti dalla nave in questione. 3. Tuttavia tale divieto non si applica qualora il comandante della nave ispezionata o il suo rappresentante dimostri in maniera soddisfacente alle autorità competenti dello Stato membro interessato che: a) le specie presenti a bordo sono state catturate al di fuori della zona di regolamentazione NAFO; o b) le specie presenti a bordo e figuranti nell’allegato II sono state catturate in conformità delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO. 4. Uno Stato membro che vieta uno sbarco o un trasbordo informa il comandante della nave interessata della sua decisione. Articolo 69 Misure applicabili alle navi INN 1. Nel caso di navi che l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha inserito nell’elenco di navi INN di cui all’allegato XIII: a) i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza ai pescherecci INN, impegnarsi in operazioni di trasformazione del pesce o partecipare ad attività di trasbordo o ad attività di pesca congiunte con i pescherecci riportati nell’elenco INN; b) nei porti non devono essere forniti alle navi INN provviste, carburante o altri servizi; c) le navi INN non sono autorizzate ad entrare nel porto di uno Stato membro, salvo in caso di forza maggiore; d) le navi INN non sono autorizzate a cambiare equipaggio, eccetto quando ciò risulta necessario per ragioni di forza maggiore; e) le navi INN non sono autorizzate a pescare nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiate; f) gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera alle navi INN e incoraggiano gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare con tali navi o trasbordare pesce catturato da tali navi; g) è proibita l’importazione di pesce proveniente da navi INN. 2. La Commissione modifica l’elenco delle navi INN in modo da renderlo conforme all’elenco NAFO, non appena quest’ultima adotta un nuovo elenco.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 70 Procedure di modifica Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare le disposizioni di cui al presente regolamento al fine di recepire nel diritto comunitario le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO divenute obbligatorie per la Comunità. Articolo 71 Abrogazione I regolamenti (CE) n. 1262/2000, (CE) n. 3069/95, (CE) n. 3680/93, (CEE) n. 189/92, (CEE) n. 1956/88 e (CEE) n. 2868/88 sono abrogati. Articolo 72 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. SILVA

[^1] Parere del 7 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] [GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1978_378_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 653/80 ( [GU L 74 del 20.3.1980, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1980_074_R_TOC) ).

[^3] [GU L 175 del 6.7.1988, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1988_175_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3067/95 ( [GU L 329 del 30.12.1995, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_329_R_TOC) ).

[^4] [GU L 257 del 17.9.1988, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1988_257_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 497/97 della Commissione ( [GU L 77 del 19.3.1997, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_077_R_TOC) ).

[^5] [GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_021_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/97 ( [GU L 154 del 12.6.1997, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_154_R_TOC) ).

[^6] [GU L 341 del 31.12.1993, pag. 42](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_341_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/94 del Consiglio ( [GU L 114 del 5.5.1994, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_114_R_TOC) ).

[^7] [GU L 329 del 30.12.1995, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_329_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 855/2004 ( [GU L 161 del 30.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_161_R_TOC) ).

[^8] [GU L 144 del 17.6.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_144_R_TOC) .

[^9] [GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_016_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2017/2006 della Commissione ( [GU L 384 del 29.12.2006, pag. 44](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

[^10] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 ( [GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_192_R_TOC) ).

[^11] [GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 ( [GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_409_R_TOC) ).

[^12] [GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1983_276_R_TOC) .

[^13] [GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_005_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1799/2006 ( [GU L 341 del 7.12.2006, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_341_R_TOC) ).

[^14] [GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_333_R_TOC) .

[^15] [GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_017_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 ( [GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_335_R_TOC) ).

| Nome comune | Nome scientifico | Codice Alpha-3 |
| --- | --- | --- |
| Pesci demersali |  |  |
| Merluzzo bianco | *Gadus morhua* | COD |
| Eglefino | *Melanogrammus aeglefinus* | HAD |
| Scorfani, sebasti | *Sebastes* sp. | RED |
| Scorfano di Norvegia | *Sebastes marinus* | REG |
| Scorfano atlantico (di acqua profonda) | *Sebastes mentella* | REB |
| Sebaste | *Sebastes fasciatus* | REN |
| Nasello atlantico | *Merluccius bilinearis* | HKS |
| Musdea atlantica | *Urophycis chuss* | HKR |
| Merluzzo carbonaro | *Pollachius virens* | POK |
| Passera canadese | *Hippoglossoides platessoides* | PLA |
| Passera lingua di cane | *Glyptocephalus cynoglossus* (Witch flounder) | WIT |
| Limanda | *Limanda ferruginea* | YEL |
| Ippoglosso nero | *Reinhardtius hippoglossoides* | GHL |
| Ippoglosso atlantico | *Hippoglossus hippoglossus* | HAL |
| Limanda americana | *Pseudopleuronectes americanus* | FLW |
| Rombo dentato | *Paralichthys dentatus* | FLS |
| Rombo canadese | *Scophthalmus aquosus* | FLD |
| Pleuronettiformi (NS) | *Pleuronectiformes* | FLX |
| Rana pescatrice americana | *Lophius americanus* | ANG |
| Caponi americani | *Prionotus* sp. | SRA |
| Tomcod | *Microgadus tomcod* | TOM |
| Antimora blu | *Antimora rostrata* | ANT |
| Melù | *Micromesistius poutassou* | WHB |
| Tordo americano | *Tautogolabrus adspersus* | CUN |
| Brosmio | *Brosme brosme* | USK |
| Merluzzo bianco groenlandese | *Gadus ogac* | GRC |
| Molva azzurra | *Molva dypterygia* | BLI |
| Molva | *Molva molva* (Ling) | LIN |
| Ciclottero | *Cyclopterus lumpus* | LUM |
| Ombrina americana | *Menticirrhus saxatilis* | KGF |
| Pesce palla maculato | *Sphaeroides maculatus* | PUF |
| Licodi (NS) | *Lycodes* sp. | ELZ |
| Blennio viviparo americano | *Macrozoarces americanus* | OPT |
| Merluzzo artico | *Boreogadus saida* | POC |
| Granatiere | *Coryphaenoides rupestris* | RNG |
| Granatiere | *Macrourus berglax* | RHG |
| Cicerelli | *Ammodytes* sp. | SAN |
| Scazzoni | *Myoxocephalus* sp. | SCU |
| Sarago americano | *Stenotomus chrysops* | SCP |
| Tautoga | *Tautoga onitis* | TAU |
| Tile gibboso | *Lopholatilus chamaeleonticeps* | TIL |
| Musdea americana | *Urophycis tenuis* | HKW |
| Bavose lupe (NS) | *Anarhicas* sp. | CAT |
| Lupo di mare | *Anarhichas lupus* | CAA |
| Bavosa lupa | *Anarhichas minor* (Spotted wolffish) | CAS |
| Pesci demersali (NS) |  | GRO |
| Pesci pelagici |  |  |
| Aringa | *Clupea harengus* | HER |
| Sgombro | *Scomber scombrus* | MAC |
| Fieto americano | *Peprilus triacanthus* | BUT |
| Alaccia americana | *Brevoortia tyrannus* | MHA |
| Costardella | *Scomberesox saurus* | SAU |
| Sardoncino americano | *Anchoa mitchilli* | ANB |
| Pesce serra | *Pomatomus saltatrix* | BLU |
| Carango cavallo | *Caranx hippos* | CVJ |
| Tombarello | *Auxis thazard* | FRI |
| Maccarello reale | *Scomberomourus cavalla* | KGM |
| Maccarello reale maculato | *Scomberomourus maculatus* | SSM |
| Pesce vela del Pacifico | *Istiophorus platypterus* | SAI |
| Marlin bianco | *Tetrapturus albidus* | WHM |
| Marlin azzurro | *Makaira nigricans* | BUM |
| Pesce spada | *Xiphias gladius* | SWO |
| Tonno bianco | *Thunnus alalunga* | ALB |
| Palamita | *Sarda sarda* | BON |
| Tonnetto | *Euthynnus alletteratus* | LTA |
| Tonno obeso | *Thunnus obesus* | BET |
| Tonno rosso | *Thunnus thynnus* | BFT |
| Tonnetto striato | *Katsuwonus pelamis* | SKJ |
| Tonno albacora | *Thunnus albacares* | YFT |
| Sgombri (NS) | *Scombridae* | TUN |
| Pesci ossei pelagici (NS) |  | PEL |
| Invertebrati |  |  |
| Calamaro (Loligo) | *Loligo pealei* | SQL |
| Totano ( *Illex* ) | *Illex illecebrosus* | SQI |
| Calamari (NS) | *Loliginidae, Ommastrephidae* | SQU |
| Cannolicchio dell’Atlantico | *Ensis directus* | CLR |
| Cappa dura | *Mercenaria mercenaria* | CLH |
| Cappa artica | *Arctica islandica* | CLQ |
| Cappa molle | *Mya arenaria* | CLS |
| Cappa americana | *Spisula solidissima* | CLB |
| Cappa | *Spisula polynyma* | CLT |
| Bivalvi (NS) | *Prionodesmacea, Teleodesmacea* | CLX |
| Canestrello americano | *Argopecten irradians* | SCB |
| Canestrello calico | *Argopecten gibbus* | SCC |
| Canestrello d’Islanda | *Chlamys islandica* | ISC |
| Cappasanta americana | *Placopecten magellanicus* | SCA |
| Pettinidi (NS) | *Pectinidae* | SCX |
| Ostrica della Virginia | *Crassostrea virginica* | OYA |
| Mitilo | *Mytilus edulis* | MUS |
| Busici (NS) | *Busycon* sp. | WHX |
| Chiocciole di scogliera (NS) | *Littorina* sp. | PER |
| Molluschi marini (NS) | *Mollusca* | MOL |
| Granciporro atlantico giallo | *Cancer irroratus* | CRK |
| Granchio nuotatore | *Callinectes sapidus* | CRB |
| Granchio comune | *Carcinus maenas* | CRG |
| Granciporro atlantico rosso | *Cancer borealis* | CRJ |
| Grancevola artica | *Chionoecetes opilio* | CRQ |
| Granchio rosso di fondale | *Geryon quinquedens* | CRR |
| Granchio reale | *Lithodes maja* | KCT |
| Crostacei reptanti (NS) | *Reptantia* | CRA |
| Astice americano | *Homarus americanus* | LBA |
| Gamberello boreale | *Pandalus borealis* | PRA |
| Gamberetto rosa | *Pandalus montagui* | AES |
| Mazzancolle (NS) | *Penaeus* sp. | PEN |
| Gamberetti | *Pandalus* sp. | PAN |
| Crostacei di mare (NS) | *Crustacea* | CRU |
| Ricci di mare | *Strongylocentrotus* sp. | URC |
| Polichetti (NS) | *Polychaeta* | WOR |
| Limulo | *Limulus polyphemus* | HSC |
| Invertebrati acquatici (NS) | *Invertebrata* | INV |
| Altri pesci |  |  |
| Falsa aringa atlantica | *Alosa pseudoharengus* | ALE |
| Ricciole | *Seriola* sp. | AMX |
| Grongo americano | *Conger oceanicus* | COA |
| Anguilla americana | *Anguilla rostrata* | ELA |
| Missina | *Myxine glutinosa* | MYG |
| Alaccia americana | *Alosa sapidissima* | SHA |
| Argentine (NS) | *Argentina* sp. | ARG |
| Ombrina | *Micropogonias undulatus* | CKA |
| Aguglia americana | *Strongylura marina* | NFA |
| Salmone atlantico | *Salmo salar* | SAL |
| Latterino menidia | *Menidia menidia* | SSA |
| Alaccia vessillifera | *Opisthonema oglinum* | THA |
| Alepocefalo | *Alepocephalus bairdii* | ALC |
| Ombrina nera | *Pogonias cromis* | BDM |
| Perchia nera | *Centropristis striata* | BSB |
| Alosa canadese | *Alosa aestivalis* | BBH |
| Capelin | *Mallotus villosus* | CAP |
| Salmerini (NS) | *Salvelinus* sp. | CHR |
| Cobia | *Rachycentron canadum* | CBA |
| Leccia dei Caraibi | *Trachinotus carolinus* | POM |
| Alosa americana | *Dorosoma cepedianum* | SHG |
| Grugnoli (NS) | *Pomadasyidae* | GRX |
| Alosa | *Alosa mediocris* | SHH |
| Pesce lanterna | *Notoscopelus* sp. | LAX |
| Muggini (NS) | *Mugilidae* | MUL |
| Fieto americano | *Peprilus alepidotus (= paru)* | HVF |
| Pesce burro maculato | *Orthopristis chrysoptera* | PIG |
| Sperlano | *Osmerus mordax* | SMR |
| Ombrina ocellata | *Sciaenops ocellatus* | RDM |
| Pagro mediterraneo | *Pagrus pagrus* | RPG |
| Suro americano | *Trachurus lathami* | RSC |
| Perchia americana | *Diplectrum formosum* | PES |
| Sarago americano | *Archosargus probatocephalus* | SPH |
| Corvina striata | *Leiostomus xanthurus* | SPT |
| Ombrina dentata | *Cynoscion nebulosus* | SWF |
| Ombrina dentata | *Cynoscion regalis* | STG |
| Persicospigola striata | *Morone saxatilis* | STB |
| Storioni (NS) | *Acipenseridae* | STU |
| Tarpone | *Tarpon (= megalops) atlanticus* | TAR |
| Trote (NS) | *Salmo* sp. | TRO |
| Persicospigola americana | *Morone americana* | PEW |
| Berici (NS) | *Beryx* sp. | ALF |
| Spinarolo | *Squalus acantias* | DGS |
| Spinaroli (NS) | *Squalidae* | DGX |
| Squalo toro | *Odontaspis taurus* | CCT |
| Smeriglio | *Lamna nasus* | POR |
| Squalo mako | *Isurus oxyrinchus* | SMA |
| Squalo grigio | *Carcharhinus obscurus* | DUS |
| Verdesca | *Prionace glauca* | BSH |
| Squaliformi (NS) | *Squaliformes* | SHX |
| Squalo musoguzzo | *Rhizoprionodon terraenova* | RHT |
| Pescecane nero | *Centroscyllium fabricii* | CFB |
| Squalo di Groenlandia | *Somniosus microcephalus* | GSK |
| Squalo elefante | *Cetorhinus maximus* | BSK |
| Razze (NS) | *Raja* sp. | SKA |
| Razza | *Leucoraja erinacea* | RJD |
| Razza | *Amblyraja hyperborea* | RJG |
| Razza | *Dipturus laevis* | RJL |
| Razza occhiata | *Leucoraja ocellata* | RJT |
| Razza stellata | *Amblyraja radiata* | RJR |
| Razza | *Malcoraja senta* | RJS |
| Razza | *Bathyraja spinicauda* | RJO |
| Pesci ossei (NS) |  | FIN |

Conformemente alla raccomandazione adottata dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS) nella sua riunione annuale del 1970 (ICNAF Redbook 1970, parte I, pag. 67), i naselli del genere *Urophycis* sono designati come segue ai fini delle relazioni statistiche: a) quando si fa riferimento alle sottozone 1, 2 e 3 e alle divisioni 4R, S, T e V, come Musdea americana, *Urophycis tenuis* ; b) quando sono catturati con palangari o hanno lunghezza superiore a quella standard di 55 cm, a prescindere dalle modalità di cattura, e la cattura avviene nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6, come Musdea americana, *Urophycis tenuis* ; c) fatta eccezione per quanto indicato alla lettera b), altri naselli del genere *Urophycis* catturati nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6 sono designati come Musdea atlantica, *Urophycis chuss* .

Il seguente è un elenco parziale degli stock soggetti ad obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 21.

| ANG/N3NO. | *Lophius americanus* | Rana pescatrice americana |
| --- | --- | --- |
| CAA/N3LMN. | *Anarhichas lupus* | Lupo di mare |
| CAP/N3LM. | *Mallotus villosus* | Capelin |
| CAT/N3LMN. | *Anarhichas* sp. | Bavose lupe |
| HAD/N3LNO. | *Melanogrammus aeglefinus* | Eglefino |
| HAL/N23KL. | *Hippoglossus hippoglossus* | Ippoglosso atlantico |
| HAL/N3M. | *Hippoglossus hippoglossus* | Ippoglosso atlantico |
| HAL/N3NO. | *Hippoglossus hippoglossus* | Ippoglosso atlantico |
| HER/N3L. | *Clupea harengus* | Aringa |
| HKR/N2J3KL | *Urophycis chuss* | Musdea atlantica |
| HKR/N3MNO. | *Urophycis chuss* | Musdea atlantica |
| HKS/N3NLMO | *Merluccius bilinearis* | Nasello atlantico |
| RNG/N23. | *Coryphaenoides rupestris* | Granatiere |
| HKW/N2J3KL | *Urophycis tenuis* | Musdea americana |
| POK/N3O. | *Pollachius virens* | Merluzzo carbonaro |
| RHG/N23. | *Macrourus berglax* | Granatiere |
| SKA/N2J3KL | *Raja* sp. | Razze |
| SKA/N3M. | *Raja* sp. | Razze |
| SQI/N56. | *Illex illecebrosus* | Totano |
| VFF/N3LMN. | — | Pesci non sottoposti a cernita, non identificati |
| WIT/N3M. | *Glyptocephalus cynoglossus* | Passera lingua di cane |
| YEL/N3M. | *Limanda ferruginea* | Limanda |

| Interi | Decapitati | Decapitati e senza coda | Decapitati e sezionati |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Merluzzo bianco | 41 cm | 27 cm | 22 cm | 27/25 cm [^2] |
| Ippoglosso nero | 30 cm | Senza oggetto | Senza oggetto | Senza oggetto |
| Passera canadese | 25 cm | 19 cm | 15 cm | Senza oggetto |
| Limanda | 25 cm | 19 cm | 15 cm | Senza oggetto |

[^1] Per il merluzzo bianco la taglia fa riferimento alla lunghezza della pinna; per le altre specie alla lunghezza totale.

[^2] Taglia inferiore per i pesci freschi salati.

ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI PESCA

| *Tipo di informazione* |  | *Codice standard* |
| --- | --- | --- |
| Nome della nave |  | 01 |
| Nazionalità della nave |  | 02 |
| Numero di registrazione della nave |  | 03 |
| Porto di immatricolazione |  | 04 |
| Tipi di attrezzi utilizzati (annotazioni distinte per tipi differenti di attrezzi) |  | 10 |
| Tipo di attrezzo | Data — giorno | 20 |
| —: Mese |  | 21 |
| —: Anno |  | 22 |
| Posizione — latitudine |  | 31 |
| —: Longitudine |  | 32 |
| —: Zona statistica |  | 33 |
| n. di cale nel periodo di 24 ore | 40 |  |
| n. di ore di utilizzo degli attrezzi nel periodo di 24 ore | 41 |  |
| Nomi delle specie (allegato II) |  |  |
| Catture quotidiane di ciascuna specie (in tonnellate di peso vivo) | 50 |  |
| Catture giornaliere di ciascuna specie destinate al consumo umano in forma di pesce | 61 |  |
| Catture quotidiane di ciascuna specie destinata alla trasformazione | 62 |  |
| Rigetti quotidiani di ciascuna specie | 63 |  |
| Luogo o luoghi di trasbordo | 70 |  |
| Data o date di trasbordo | 71 |  |
| Firma del comandante | 80 |  |

Codici degli attrezzi

| Categoria di attrezzi | Abbreviazione standard<br>Codice |
| --- | --- |
| ***RETI DA CIRCUIZIONE*** |  |
| Rete da circuizione a chiusura | PS |
| Reti da circuizione azionate da un natante | PS1 |
| Reti da circuizione azionate da due natanti | PS2 |
| Rete da circuizione senza chiusura (lampara) | LA |
| ***SCIABICHE*** | SB |
| Sciabiche da natante | SV |
| Sciabica danese | SDN |
| Sciabica scozzese | SSC |
| Sciabica a coppia | SPR |
| Sciabiche (non specificato) | SX |
| ***RETI DA TRAINO*** |  |
| Nasse | FPO |
| Reti a strascico |  |
| Sfogliare | TBB |
| Reti da traino a divergenti [^1] | OTB |
| Rete a strascico a coppia | PTB |
| Reti a strascico per scampi | TBN |
| Reti da traino pelagiche per gamberetti | TBS |
| Reti a strascico (non specificato) | TB |
| Reti da traino pelagiche |  |
| Rete da traino pelagica a divergenti | OTM |
| Rete a strascico a coppia | PTM |
| Reti da traino pelagiche per gamberetti | TMS |
| Reti da traino pelagiche (non specificato) | TM |
| Reti da traino gemelle a divergenti | OTT |
| Reti da traino a divergenti (non specificato) | OT |
| Reti a traino a coppia (non specificato) | PT |
| Altre reti da traino (non specificato) | TX |
| ***DRAGHE*** |  |
| Draghe tirate da natanti | DRB |
| Draghe a mano | DRH |
| ***RETI DA RACCOLTA*** |  |
| Reti da raccolta portatili (bilance) | LNP |
| Reti da raccolta manovrate da natanti | LNB |
| Reti da raccolta fisse manovrate da terra | LNS |
| Reti da raccolta (non specificato) | LN |
| ***RETI DA LANCIO*** |  |
| Giacchi | FCN |
| Reti da lancio (non specificato) | FG |
| ***RETI DA IMBROCCO E RETI DA POSTA IMPIGLIANTI*** |  |
| Reti da posta (ancorate) | GNS |
| Reti da posta derivanti | GND |
| Reti da posta circuitanti | GNC |
| Reti da posta a pali | GNF |
| Tremagli | GTR |
| Reti combinate (da imbrocco-tremagli) | GTN |
| Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (non specificato) | GEN |
| Reti da imbrocco (non specificato) | GN |
| ***TRAPPOLE*** |  |
| Trappole (reti trappola non coperte) | FPN |
| Cogolli | FYK |
| Reti fisse a corrente | FSN |
| Barriere, reti fisse, lavorieri, ecc. | FWR |
| Trappole di superficie | FAR |
| Trappole (non specificato) | FIX |
| ***AMI E PALANGARI*** |  |
| Lenze a mano e lenze a canna (azionate a mano) [^2] | LHP |
| Lenze a mano e lenze a canna (meccanizzate) | LHM |
| Palangari fissi | LLS |
| Palangari derivanti | LLD |
| Palangari (non specificato) | LL |
| Lenze al traino | LTL |
| Ami e palangari (non specificato) [^3] | LX |
| ***RAMPINI E ARPONI*** |  |
| Arponi | HAR |
| ***MACCHINE PER LA RACCOLTA*** |  |
| Pompe | HMP |
| Draghe automatiche | HMD |
| Macchine per la raccolta (non specificato) | HMX |
| ATTREZZI VARI [^4] | MIS |
| ***ATTREZZI PER LA PESCA SPORTIVA*** | RG |
| ***ATTREZZI NON NOTI O NON SPECIFICATI*** | NK |

Codici delle navi

**1.** Tipi principali di navi

| Codice FAO | Tipo di nave |
| --- | --- |
| BO | Nave guardapesca |
| CO | Nave per la formazione alla pesca |
| DB | Nave draga (non continua) |
| DM | Nave draga (continua) |
| DO | Nave da traino a sfogliara |
| DO | Nave draga n.s.a. |
| FO | Nave per trasporto di pesce |
| FX | Nave da pesca n.s.a. |
| GO | Peschereccio con reti a circuizione |
| HOX | Nave madre n.s.a. |
| HSF | Nave madre officina |
| KO | Nave ospedale |
| LH | Peschereccio con lenze a mano |
| LL | Peschereccio a palangari |
| LO | Peschereccio con lenze |
| LP | Peschereccio con lenze e canne |
| LT | Peschereccio con lenze trainate |
| MO | Navi polivalenti |
| MSN | Peschereccio con rete a circuizione e lenze a mano |
| MTG | Peschereccio per traino a reti derivanti |
| MTS | Peschereccio per traino e circuizione |
| *NB* | Peschereccio con un’unica rete da raccolta |
| NO | Peschereccio con reti da raccolta |
| NOX | Peschereccio con reti da raccolta n.s.a. |
| PO | Nave con ittiopompe |
| SN | Peschereccio con sciabica danese |
| SO | Peschereccio per rete a circuizione |
| SOX | Peschereccio per rete a circuizione n.s.a. |
| SP | Peschereccio a cianciolo |
| SPE | Peschereccio a cianciolo di tipo europeo |
| SPT | Peschereccio con reti a circuizione per tonni |
| TO | Peschereccio per traino |
| TOX | Pescherecci per traino n.s.a. |
| TS | Peschereccio da traino laterale |
| TSF | Peschereccio da traino laterale congelatore |
| TSW | Peschereccio da traino laterale per pesce fresco |
| TT | Peschereccio per traino poppiero |
| TTF | Peschereccio congelatore per traino poppiero |
| TTP | Nave officina per traino poppiero |
| TU | Peschereccio per rete da traino con buttafuori |
| WO | Natante posa trappole |
| WOP | Natante posa nasse |
| WOX | Natante posa trappole n.s.a. |
| ZO | Nave da ricerca alieutica |
| DRN | Peschereccio con reti da posta derivanti |
| *n.s.a. = non specificato altrove.* |  |

**2.** Principali attività delle navi

| Codice ALFA | Categoria |
| --- | --- |
| ANC | Cala |
| DRI | Pesca con rete derivante |
| FIS | Pesca |
| HAU | Salpamento |
| PRO | Trattamento |
| STE | Trattamento con vapore |
| TRX | Trasbordo (carico o scarico) |
| OTH | Altre (da specificare) |

Qualora vengano utilizzati due o più tipi di attrezzi nello stesso periodo di 24 ore, occorre procedere a registrazioni distinte per ciascun tipo di attrezzi.

[^1] Le organizzazioni di pesca possono indicare se si tratta di rete da traino laterale o a poppiera o di rete da traino pelagica laterale o poppiera utilizzando rispettivamente i codici OTB-1 e OTB-2, e OTM-1 e OTM-2.

[^2] Inclusa la tecnica detta «jigging».

[^3] Il codice LDV per i palangari manovrati dai dory è mantenuto per la registrazione dei dati storici.

[^4] Questa voce comprende: guadini, reti a mano, reti drive-in, la raccolta a mano senza uso di attrezzi e con o senza equipaggiamento da immersione, veleni ed esplosivi, animali addestrati, pesca elettrica.

FODERONI AUTORIZZATI

**1.** Foderone superiore tipo ICNAF

Il foderone superiore di tipo ICNAF è una pezza di rete rettangolare da fissare al cielo del sacco di una rete da traino per ridurne o impedirne l’usura, purché risponda ai requisiti seguenti:

**a)** le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per il sacco all’articolo 5;

**b)** la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco; in mancanza di corda divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno 4 maglie dalla maglia iniziale del sacco;

**c)** la larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza la larghezza della parte coperta del sacco, misurata perpendicolarmente all’asse longitudinale del sacco.

Attached not less than 4 meshes ahead of codline mesh

Topside chafing gear (netting only permitted) must be 1 1/2 times width of lop codend

To headline

Spliting strap

May not be attached more than 4 meshes ahead of spliting strap

Nothing permitted to cover forward part of net

Chafing gear: Any material may be used to protect the bottom of codend

Codline

**2.** Foderone superiore a fascia multipla

Il foderone superiore a fascia multipla è definito come le pezze di rete le cui maglie hanno dimensioni non inferiori a quelle del sacco, a prescindere dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte, a condizione che:

| i) | a): sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, perpendicolarmente all’asse longitudinale del sacco; | a) | sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, perpendicolarmente all’asse longitudinale del sacco; | b) | abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli retti rispetto all’asse longitudinale del sacco, nel punto d’attacco); | c) | non sia più lunga di dieci maglie; nonché |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, perpendicolarmente all’asse longitudinale del sacco; |  |  |  |  |  |  |
| b) | abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli retti rispetto all’asse longitudinale del sacco, nel punto d’attacco); |  |  |  |  |  |  |
| c) | non sia più lunga di dieci maglie; nonché |  |  |  |  |  |  |

ii) la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso.

Flap chalers

Mouth of net

Topside of codlend

Codlend

Flap chalers attached by leading edge only

Underside of codlend

FODERONE DI TIPO POLACCO

**3.** Foderone superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato) Il foderone superiore a maglie larghe consiste di una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso filo ritorto del sacco o di un filo ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo i bordi anteriore, laterale e posteriore, in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco.

Le catenelle distanziatrici sono catene o corde, o una combinazione delle due, che collegano la lima da piombo alla lima di armamento o alla lima di supporto a intervalli variabili. I termini «lima di armamento» o «lima di supporto» sono intercambiabili. Alcune navi usano esclusivamente una lima di armamento; altre utilizzano sia la lima di armamento che la lima di supporto, come mostrato nel disegno. La lunghezza della catenella distanziatrice si misura dal centro della catena o filo che passa attraverso la lima da piombo (centro della lima da piombo) alla parte inferiore della lima di armamento.

Il disegno allegato mostra come misurare la lunghezza della catenella distanziatrice.

Toggle Chain

Netting

Bolchline

Fishing line

Footrope

**1.** Rapporto «catture in entrata»

| Dato | Dato codice | Obbligatorio/facoltativo | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- |
| Inizio della registrazione | SR | O | Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione |
| Della | FR | O | Nome della parte che trasmette |
| Indirizzo | AD | O | Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO |
| Numero di serie | SQ | O | Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso |
| Tipo di messaggio | TM | O | Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio «COE» per rapporto «catture in entrata» |
| Indicativo di chiamata | RC | O | Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave |
| Numero della bordata | TN | F | Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso |
| Nome della nave | NA | F | Dato relativo all’immatricolazione della nave: nome della nave |
| Nome del comandante | MA | O | Nome del comandante della nave |
| Numero di immatricolazione esterno | XR | F | Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave |
| Latitudine | LA | O | Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
| Longitudine | LO | O | Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
| Area di cui trattasi | RA | O | Divisione NAFO in cui la nave è in procinto di entrare |
| Data | DA | O | Dato relativo al messaggio; data della trasmissione |
| Ora | TI | O | Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione |
| A bordo | OB | O | Peso totale arrotondato del pesce suddiviso per specie (codice alpha-3) a bordo all’entrata nella zona di regolamentazione NAFO espresso in chilogrammi arrotondati a 100. Consentire diverse coppie di campi consistenti di specie + 9 peso, con ciascun campo separato da uno spazio, ad esempio //OB/specie peso specie peso specie peso// |
| Specie bersaglio | DS | O | Specie bersaglio. Consentire l’inserimento di diverse specie con il valore separato da spazi, ad esempio //DS/specie specie specie// |
| Fine della registrazione | ER | O | Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio |

**2.** Rapporto di «entrata» nella zona di regolamentazione

| Dato | Dato codice | Obbligatorio/facoltativo | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- |
| Inizio della registrazione | SR | O | Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione |
| Della | FR | O | Nome della parte che trasmette |
| Indirizzo | AD | O | Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO |
| Numero di serie | SQ | O | Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso |
| Tipo di messaggio | TM | O | Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio «ENT» per rapporto «catture in entrata» |
| Indicativo di chiamata | RC | O | Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave |
| Numero della bordata | TN | F | Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso |
| Nome della nave | NA | F | Dato relativo all’immatricolazione della nave: nome della nave |
| Numero di immatricolazione esterno | XR | F | Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave |
| Latitudine | LA | O | Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
| Longitudine | LO | O | Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
| Area di cui trattasi | RA | O | Divisione NAFO in cui la nave è entrata |
| Data | DA | O | Dato relativo al messaggio; data della trasmissione |
| Ora | TI | O | Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione |
| Fine della registrazione | ER | O | Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio |

**3.** Rapporto «catture»

| Dato | Dato codice | Obbligatorio/facoltativo | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- |
| Inizio della registrazione | SR | O | Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione |
| Indirizzo | AD | O | Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO |
| Numero di serie | SQ | O | Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso |
| Tipo di messaggio | TM | O | Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio «CAT» per rapporto «catture» |
| Indicativo di chiamata | RC | O | Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave |
| Numero della bordata | TN | F | Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso |
| Nome della nave | NA | F | Dato relativo all’immatricolazione della nave: nome della nave |
| Parte contraente<br>Riferimento interno<br>Numero | IR | F | Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero individuale della nave della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |
| Numero di immatricolazione esterno | XR | F | Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave |
| Latitudine | LA | O 1 | Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
| Longitudine | LO | O 1 | Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
| Catture | CA |  | Dato relativo all’attività; catture totali detenute a bordo per specie dall’inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione o dall’ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario |
| Specie |  |  | Codice FAO della specie |
| Peso vivo |  | O | Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 |
|  |  | O |  |
| Giorni di pesca | DF | O | Dato relativo all’attività; numero di giorni di pesca nella zona di regolamentazione NAFO dall’inizio dell’attività di pesca o dall’ultimo rapporto «catture» |
| Data | DA | O | Dato relativo al messaggio; data della trasmissione |
| Ora | TI | O | Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione |
| Fine della registrazione | ER | O | Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio |

**4.** Rapporto «trasbordi»

| Dato | Campo codice | Obbligatorio/Facoltativo | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- |
| Inizio della registrazione | SR | O | Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione |
| Della | FR | O | Nome della parte che trasmette |
| Indirizzo | AD | O | Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO |
| Numero di serie | SQ | O | Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso |
| Tipo di messaggio | TM | O | Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio «TRA» per rapporto «trasbordi» |
| Indicativo di chiamata | RC | O | Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave |
| Numero della bordata | TN | F | Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso |
| Nome della nave | NA | F | Dato relativo all’immatricolazione della nave: nome della nave |
| Nome del comandante | MA | F | Nome del comandante della nave |
| Numero di immatricolazione esterno | XR | F | Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave |
| Quantitativo caricato o scaricato | KG |  | Quantitativo caricato o scaricato nella zona di regolamentazione, per specie (in coppia se necessario) |
| Specie |  | O | Codice FAO della specie |
| Peso vivo |  | O | Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 |
| Trasbordato su | TT | O [^1] | Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente |
| Trasbordato da | TF | O [^1] | Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave che trasborda |
| Latitudine | LA | O [^2] | Dato relativo all’attività; latitudine stimata del luogo in cui il comandante intende effettuare il trasbordo |
| Longitudine | LO | O [^2] | Dato relativo all’attività; longitudine stimata del luogo in cui il comandante intende effettuare il trasbordo |
| *Data prevista* | *PD* | *O [^2]* | *Dato relativo all’attività; data UTC stimata in cui il comandante intende effettuare il trasbordo (AAAAMMGG)* |
| *Ora prevista* | *PT* | *O [^2]* | *Dato relativo all’attività; ora UTC stimata in cui il comandante intende effettuare il trasbordo (OOMM)* |
| Data | DA | O | Dato relativo al messaggio; data della trasmissione |
| Ora | TI | O | Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione |
| Fine della registrazione | ER | O | Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio |

**5.** Rapporto «catture in uscita»

| Dato | Dato codice | Obbligatorio/facoltativo | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- |
| Inizio della registrazione | *SR* | O | Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione |
| Indirizzo | *AD* | O | Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO |
| Della | *FR* | O | Nome della parte che trasmette |
| Numero di serie | *SQ* | O | Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso |
| Tipo di messaggio | *TM* | O | Dato relativo al messaggio; «COX» per rapporto «catture in uscita» |
| Indicativo di chiamata | *RC* | O | Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave |
| Numero della bordata | TN | F | Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso |
| Nome della nave | *NA* | F | Dato relativo all’immatricolazione della nave: nome della nave |
| Nome del comandante | *MA* | O | Nome del comandante della nave |
| Numero di immatricolazione esterno | *XR* | F | Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave |
| Latitudine | *LA* | O | Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
| Longitudine | *LO* | O | Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
| Area di cui trattasi | *RA* | O | Zona NAFO da cui la nave è in procinto di uscire |
| Catture | *CA* |  | Dato relativo all’attività; catture totali detenute a bordo per specie dall’inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione o dall’ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario |
| Specie |  | O | Codice FAO della specie |
| Peso vivo |  | O | Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 |
| Giorni di pesca | DF | O | Dato relativo all’attività; numero di giorni di pesca nella zona di regolamentazione NAFO dall’inizio dell’attività di pesca o dall’ultimo rapporto «catture» |
| Data | *DA* | O | Dato relativo al messaggio; data della trasmissione |
| Ora | *TI* | O | Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione |
| Fine della registrazione | *ER* | O | Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio |

**6.** Rapporto di «uscita» dalla zona di regolamentazione

| Dato | Dato codice | Obbligatorio/facoltativo | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- |
| Inizio della registrazione | *SR* | O | Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione |
| Indirizzo | *AD* | O | Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO |
| Della | *FR* | O | Nome della parte che trasmette |
| Numero di serie | *SQ* | O | Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso |
| Tipo di messaggio | *TM* | O | Dato relativo al messaggio; «EXI» per rapporto «catture in uscita» |
| Indicativo di chiamata | *RC* | O | Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave |
| Numero della bordata | TN | F | Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso |
| Nome della nave | *NA* | F | Dato relativo all’immatricolazione della nave: nome della nave |
| Nome del comandante | *MA* | O | Nome del comandante della nave |
| Numero di immatricolazione esterno | *XR* | F | Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave |
| Latitudine | *LA* | O | Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
| Longitudine | *LO* | O | Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
| Data | *DA* | O | Dato relativo al messaggio; data della trasmissione |
| Ora | *TI* | O | Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione |
| Fine della registrazione | *ER* | O | Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio |

**7.** Rapporto «porto di sbarco»

| Dato | Dato codice | Obbligatorio/Facoltativo | Osservazioni: |
| --- | --- | --- | --- |
| Inizio della registrazione | SR | O | Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione |
| Della | FR | O | Nome della parte che trasmette |
| Indirizzo | AD | O | Dato relativo al messaggio; destinazione «XNW» per NAFO |
| Numero di serie | SQ | O | Dato relativo al messaggio; numero di serie del rapporto della nave per l’anno in causa |
| Tipo di messaggio | TM | O | Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «POR» |
| Indicativo di chiamata | RC | O | Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave |
| Numero della bordata | TN | F | Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso |
| Nome della nave | NA | F | Dato relativo all’immatricolazione della nave: nome della nave |
| Nome del comandante | MA | F | Nome del comandante della nave |
| Numero di immatricolazione esterno | XR | F | Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave |
| Latitudine | LA | O [^3] | Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
| Longitudine | LO | O [^3] | Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
| Stato costiero | CS | O | Dato relativo all’attività; Stato costiero del porto di sbarco |
| Nome del porto | PO | O | Dato relativo all’attività; nome del porto di sbarco |
| Data prevista | PD | O | Dato relativo all’attività; data UTC stimata in cui il comandante intende trovarsi in porto (AAAAMMGG) |
| Ora prevista | PT | O | Dato relativo all’attività; ora UTC stimata in cui il comandante intende trovarsi in porto (OOMM) |
| Quantitativo da sbarcare | KG | O | Dato relativo all’attività; quantitativo di ogni specie da sbarcare in porto, in coppia se necessario |
| Specie | Codice FAO della specie |  |  |
| Peso vivo | Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 |  |  |
| Quantitativo a bordo | OB | O | Dato relativo all’attività; quantitativi di ogni specie detenuti a bordo, in coppia se necessario |
| Specie | Codice FAO della specie |  |  |
| Peso vivo | Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 |  |  |
| Data | DA | O | Dato relativo al messaggio; data UTC di trasmissione |
| Ora | TI | O | Dato relativo al messaggio; ora UTC di trasmissione |
| Fine della registrazione | ER | O | Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio |

[^1] Secondo il caso.

[^2] Facoltativo per i rapporti trasmessi dalle navi riceventi dopo il trasbordo.

[^3] Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI PESCA ORA LOCALE ZT + 1. Numero d’ordine Data Ora Nome dell’osservatore Nave Numero di registrazione Nazionalità 2. Tipo di attrezzo Numero di cale effettuate Dimensione delle maglie mm Numero di ami Numero di reti da imbrocco di m Attacco di dispositivi alle reti Dimensioni di maglia dei dispositivi fissati alle reti mm 3. Posizione N O Profondità M Tempo di pesca Divisione NAFO Cambiamento divisione NAFO Posizione N O Ora UTC sì no Rapporto di posizione trasmesso Codice Zona sì no Via Radio DTG UTC Indicare se la posizione effettiva corrisponde all’ultimo rapporto di posizione trasmesso sì no

**4.** Catture detenute a bordo. Tutte le specie, in chilogrammi Specie Peso vivo (PV) stimato dall’osservatore Giornale di bordo CE in PV Registro di produzione Tipo di trasformazione Fattori di conversione utilizzati Peso lavorato stimato dall’osservatore Codici alpha-3 Cala attuale Totali cumulativi Foglio n. Foglio n. Osservatore Comandante Cala attuale Totali cumulativi

**5.** Pesci sotto taglia Specie sì no Quantitativo in kg in % Rigetti di pesci sotto taglia Quantitativo in kg sì no 6. Altri rigetti Specie sì no Quantitativo in kg 7. Altre osservazioni 8. Data Firma

RAPPORTO DI ISPEZIONE ORGANIZZAZIONE DELLA PESCA NELL’ATLANTICO NORDOCCIDENTALE (Ispettore: si prega di scrivere in STAMPATELLO) ISPETTORE/ISPETTORI AUTORIZZATO/I 1. NOME/NOMI PARTE CONTRAENTE 2. Nome e lettere e/o numero di identificazione della nave che trasporta l’ispettore/gli ispettori INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NAVE ISPEZIONATA 3. Parte contraente e porto di immatricolazione 4. Nome e numero di immatricolazione della nave 5. Nome del comandante 6. Nome e indirizzo dell’armatore 7. Posizione determinata dal comandante della nave d’ispezione a UTC Latitudine Longitudine 8. Posizione determinata dal comandante del peschereccio a UTC Latitudine Longitudine DATA E ORA DI INIZIO E DI FINE DELL’ISPEZIONE 9. Data Ora di arrivo a bordo UTC-Ora di partenza UTC MISURA DELLE MAGLIE – IN MILLIMETRI 10. Tipo di rete Sacco della rete (compresi eventuali avansacchi) — Campioni di 20 maglie 100 mm + Media Legale Larghezza (dimensione di maglia) larghezza dimensione 1 a rete 2 a rete Foderone – Campioni di maglie 1 a rete 2 a rete Parte restante della rete — Campioni di 20 maglie 1 a rete 2 a rete 11. Indicare se le registrazioni relative alle catture sono state conservate a bordo per l’intera durata del periodo contingentale. SÌ/NO Esito dell’ispezione del pescato detenuto a bordo

**12.** Esito dell’ispezione del pescato relativo all’ultima retata (se del caso) TOTALE (t) SPECIE CATTURATE PERCENTUALE DI CIASCUNA SPECIE 13. Esito dell’ispezione delle catture a bordo SPECIE E CODICE ALPHA-3 STIMA DEGLI ISPETTORI (t) Osservazioni degli ispettori sulle modalità di calcolo delle stime: 14. Riepilogo delle catture registrate nel giornale di bordo per la bordata in corso (1) e per il periodo contingentale (2): DATA DI ENTRATA NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO DIVISIONE SPECIE E CODICE ALPHA-3 CATTURE (t) MODO DI TRASFORMAZIONE RIGETTI 15. Natura dell’infrazione: Firma dell’ispettore: Firma del comandante: ANNOTAZIONI E OSSERVAZIONI 16. Documenti controllati a seguito di un’infrazione 17. Osservazioni: (ove si riscontri una differenza tra le stime degli ispettori delle catture detenute a bordo e i quantitativi riportati nei corrispondenti riepiloghi dei giornali di bordo, indicare tale differenza in percentuale)

**18.** Soggetti fotografati in relazione all’infrazione 19. Altre annotazioni, dichiarazioni e/o osservazioni dell’ispettore/degli ispettori 20. Dichiarazioni del secondo ispettore o del testimone 21. Nome e firma del secondo ispettore o del testimone 22. Firma dell’ispettore responsabile 23. Dichiarazione del testimone/dei testimoni del comandante 24. Nome e firma del testimone/dei testimoni del comandante 25. Conferma di ricezione del rapporto: Il sottoscritto, comandante della nave , conferma di aver ricevuto in data odierna copia del presente rapporto e delle eventuali fotografie. Tale firma non comporta l’accettazione di qualsivoglia parte del contenuto del rapporto. Data Firma 26. Osservazioni e firma del comandante della nave COPIA DEL RAPPORTO È CONSEGNATA AL COMANDANTE. L’ORIGINALE È CONSERVATO DALL’ISPETTORE CHE LO INOLTRA A CHI DI DOVERE. 27. I formulari del rapporto di ispezione devono essere raggruppati in un fascicolo in cui ciascuna pagina è costituita da un originale e da due copie carbone (di cui, se possibile, una di colore giallo e una di colore verde). 28. Le pagine devono essere perforate nel margine superiore ed inferiore in modo da poter essere estratte facilmente. 29. I punti da 1 a 8 e il punto 18 del rapporto devono essere evidenziati con inchiostro rosso. 30. I fascicoli dovrebbero possibilmente comprendere 20 serie complete di formulari (originali più due copie carbone). Una volta staccate dal fascicolo, le pagine dovrebbero avere le seguenti dimensioni: 355,5 mm (14'') di lunghezza per 216 mm (8 1/2'') di larghezza.

NAFO Inspection Seal Top View Side View

Il sigillo di ispezione della NAFO comprende i seguenti elementi:

Ragione sociale … LOB TAG

Marchio … «N. di ispezione NAFO a sei cifre»

Materiali … polietilene riciclabile

Colore … (arancio)

Indice di fusione … 6,70 +0,60 (secondo la norma internazionale)

Densità … 953 +0,003 (secondo la norma internazionale)

Punto di rottura (carico) … min. 45 kg (t 20 o C)

ORGANIZZAZIONE DELLA PESCA NELL’ATLANTICO NORDOCCIDENTALE RAPPORTO DI SORVEGLIANZA PARTE I ISPETTORI AUTORIZZATI 1. Nome(i) Numero del documento di identità Parte contraente 2. Identificazione/indicativo di chiamata della nave di sorveglianza Inizio del pattugliamento nella zona di regolamentazione a (posizione) il (data) alle (ora) UTC Fine del pattugliamento nella zona di regolamentazione a (posizione) il (data) alle (ora) UTC INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NAVE SOTTOPOSTA AD OSSERVAZIONE 3. Parte contraente 4. Nome, lettere e numero di immatricolazione della nave 5. Altri caratteristiche (tipo di nave, colore dello scafo, sovrastruttura, ecc.) 6. Data/ora UTC della prima identificazione Rotta e velocità Posizione al momento della prima identificazione Sottodivisione NAFO Latitudine Longitudine Apparecchiatura utilizzata per determinare la posizione 7. CONDIZIONI METEOROLOGICHE Direzione del vento Condizioni del mare Velocità del vento Visibilità 8. DATI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE SCATTATE Data/ora Posizione Altitudine in caso di sorveglianza aerea a. b. c. d.

PARTE II (da compilare a cura dell’ispettore trascorse 72 ore dall’osservazione registrata nella parte I) (NON APPLICABILE ALLE PARTI NON CONTRAENTI) Il sottoscritto certifica che le informazioni relative al peschereccio trasmesse alle autorità dalle autorità competenti della parte contraente ai sensi degli articoli 21 e 22 delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO non corrispondono alle osservazioni riportate nella parte I del presente rapporto. Ispettore autorizzato: Firma:

A. MODELLO DI «RAPPORTO DI ISPEZIONE IN PORTO» Pagina n. del 1. DATI RELATIVI ALL’ISPEZIONE Autorità di ispezione Data del rapporto Porto di ispezione Nome della nave 2. DATI RELATIVI ALLA BORDATA ( 1 ) Data di inizio della bordata Numero della bordata ( 2 ) Attività nella zona di regolamentazione NAFO: Data di entrata nella zona di regolamentazione Data di uscita dalla zona di regolamentazione Altre zone frequentate Data di conclusione della bordata 3. IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE ( 3 ) Identificazione esterna Indicativo internazionale di chiamata Stato di bandiera Parte contraente della NAFO Porto di origine Armatore Operatore della nave Nome del comandante

**4.** ESITO DELL’ISPEZIONE DELLE OPERAZIONI DI SCARICO ( 4 ) 4.1. Informazioni generali Inizio delle operazioni di scarico: Data Ora Fine delle operazioni di scarico: Data Ora La nave ha scaricato tutte le catture a bordo? SÌ Se SÌ, compilare la tabella 4.2 NO Se NO, compilare la tabella 4.3 Osservazioni 4.2. Quantitativi scaricati Specie (Codice FAO) Presentazione Peso vivo (giornale di bordo, kg) Fattore di conversione Peso lavorato degli sbarchi (kg) Equivalente peso vivo (kg) Diff. (kg) Diff. (%) Osservazioni 4.3. Quantitativi rimanenti a bordo della nave Da compilare qualora parte delle catture resti a bordo della nave dopo il completamento delle operazioni di scarico Specie Presentazione Fattore di conversione Peso lavorato (kg) Equivalente peso vivo (kg) Osservazioni 5. ISPEZIONE DEGLI ATTREZZI IN PORTO ( 5 ) 5.1. Dati generali Numero di attrezzi controllati Data del controllo La nave ha formato oggetto di una segnalazione? In caso affermativo, compilare per intero il modello di «controllo dell’ispezione in porto» SÌ In caso negativo, compilare il modello esclusi i dati figuranti nel sigillo della NAFO. NO

5.2. Dati relativi alle reti da traino a divergenti Numero di sigillo della NAFO Il sigillo è intatto? SÌ NO Tipo di attrezzo: Allegati: Distanza tra le sbarre della griglia (mm): Tipo di maglia: Dimensione media delle maglie (mm): Parte di rete Bracci: Corpo: Avansacco: Sacco: B. INFORMAZIONI DA INSERIRE NEL RAPPORTO 1. DATI RELATIVI ALL’ISPEZIONE Dato O/F Categoria, definizione Autorità di ispezione O Dati relativi all’ispezione: nome dell’autorità di ispezione o dell’organismo da questa designato Data O Dati relativi all’ispezione: data di compilazione del rapporto Porto di ispezione O Dati relativi all’attività della nave: luogo in cui la nave è stata sottoposta ad ispezione: porto seguito dal codice ISO-3 del paese (ad esempio «St Johns/CAN») Nome della nave O Dato relativo all’immatricolazione della nave: nome della nave 2. DATI RELATIVI ALLA BORDATA Dato O/F Categoria, definizione Data di inizio della bordata O Dati relativi all’attività della nave: data di inizio della bordata Numero della bordata F Dati relativi all’attività della nave: numero della bordata di pesca nell’anno in corso Data di entrata nella zona di regolamentazione O Dati relativi all’attività della nave: data di entrata della nave nella zona di regolamentazione della NAFO per la bordata in questione Data di uscita dalla zona di regolamentazione O Dati relativi all’attività della nave: data di uscita della nave dalla zona di regolamentazione della NAFO per la bordata in corso Altre zone frequentate F Dati relativi all’attività della nave: altre zone in cui la nave ha praticato la pesca nel corso della bordata Data di conclusione della bordata O Dati relativi all’attività della nave: data di conclusione della bordata

**3.** IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE Dato O/F Categoria, definizione Numero di identificazione esterno O Dati relativi all’immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave Indicativo internazionale di chiamata O Dati relativi all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave Stato di bandiera O Dato relativo all’immatricolazione della nave: Stato di immatricolazione della nave, codice ISO-3 del paese Parte contraente della NAFO F ( 1 ) Dato relativo all’immatricolazione della nave: parte contraente della NAFO, codice ISO del paese, EUR per Comunità europea, NCP per parte non contraente Porto di origine F Dati relativi all’immatricolazione della nave: porto di immatricolazione della nave o porto di origine Armatore O Dati relativi all’immatricolazione della nave: nome e indirizzo dell’armatore Operatore della nave O ( 2 ) Dati relativi all’immatricolazione della nave: responsabile dell’utilizzo della nave Nome del comandante F Dati relativi all’attività della nave: nome del comandante ( 1 ) Se diverso dallo Stato di bandiera. ( 2 ) Se diverso dall’armatore. 4. ESITO DELL’ISPEZIONE DELLE OPERAZIONI DI SCARICO 4.1. Informazioni generali Dato O/F Categoria, definizione Data di inizio delle operazioni di scarico O Dati relativi alle operazioni di scarico: data di inizio delle operazioni di scarico Data di conclusione delle operazioni di scarico O Dati relativi alle operazioni di scarico: data di conclusione delle operazioni di scarico La nave ha sbarcato tutte le catture presenti a bordo? O Dati relativi alle operazioni di scarico: la nave ha sbarcato tutte le catture presenti a bordo? Indicare Y in caso affermativo, N in caso negativo Osservazioni F Dati relativi alle operazioni di scarico: eventuali osservazioni In caso di scarico parziale, indicare una stima delle catture rimanenti a bordo 4.2. Quantitativi scaricati Dato O/F Categoria, definizione Specie O Dati relativi alle operazioni di scarico: codice alpha-3 FAO (parte V, elenco II, allegato II) Presentazione O Dati relativi alle operazioni di scarico: tipo di prodotto Peso vivo O Quantitativi ricavati dal giornale di bordo Fattore di conversione F Dati relativi al prodotto: fattore di conversione definito dal comandante per specie, taglia e presentazione, facoltativo se già indicato nella tabella B Peso lavorato O Dati relativi alle operazioni di scarico: quantitativi sbarcati per specie e presentazione, in chilogrammi di prodotto, arrotondati a 10 Equivalente peso vivo O Dati relativi alle operazioni di scarico: quantitativi sbarcati in equivalente peso vivo, espressi in «peso del prodotto x fattore di conversione», in chilogrammi, arrotondati a 10 Osservazioni F Dati relativi alle operazioni di scarico: eventuali osservazioni

4.3. Quantitativi rimanenti a bordo della nave Dato O/F Categoria, definizione Specie O Dati relativi alle operazioni di scarico: codice alpha-3 FAO Presentazione O Dati relativi alle operazioni di scarico: tipo di prodotto Fattore di conversione F Dati relativi al prodotto: fattore di conversione definito dal comandante per specie, taglia e presentazione, facoltativo se già indicato nella tabella B Peso lavorato O Dati relativi alle operazioni di scarico: quantitativi sbarcati per specie e presentazione, in chilogrammi di prodotto, arrotondati a 10 Equivalente peso vivo O Dati relativi alle operazioni di scarico: quantitativi sbarcati in equivalente peso vivo, espressi in «peso del prodotto x fattore di conversione», in chilogrammi, arrotondati a 10 Osservazioni F Dati relativi alle operazioni di scarico: eventuali osservazioni 5. ESITO DELL’ISPEZIONE DEGLI ATTREZZI ( 6 ) 5.1. Informazioni generali Dato O/F Categoria, definizione Data dell’ispezione O Dati relativi all’ispezione: data dell’ispezione degli attrezzi Attrezzi sottoposti ad ispezione O Dati relativi all’ispezione: numero di attrezzi controllati durante l’ispezione in porto 5.2. Dati relativi alle reti da traino a divergenti Dato O/F Categoria, definizione Numero del sigillo della NAFO O Dati relativi all’ispezione (ove del caso): numero del sigillo NAFO apposto sull’attrezzo dopo l’ispezione in mare Il sigillo è intatto? O Indicare se il sigillo NAFO è intatto — «sì» o «no» Tipo di attrezzo O Classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca, OTB per reti da traino a divergenti Allegati Dati relativi alle reti da traino a divergenti: accessori fissati alla lima da piombo Distanza tra le sbarre O Dati relativi alle reti da traino a divergenti: distanza tra le sbarre in millimetri Tipo di maglia O Dati relativi alle reti da traino a divergenti: tipo di maglia: SQ per maglie quadrate, DI per maglie a diamante Dimensione media delle maglie O Dati relativi alle reti da traino a divergenti: dimensione media delle maglie nella parte della rete, per coppia Parte della rete da traino O Parte della rete misurata Dimensione delle maglie O Dimensioni delle maglie in millimetri ( 1 ) Da compilare, subito dopo l’entrata in porto della nave, a cura dell’autorità di ispezione o dell’organismo da questa designato utilizzando i dati riportati nel giornale di bordo. ( 2 ) Se applicabile. ( 3 ) Da compilare sulla base dei dati figuranti nella licenza. ( 4 ) Da compilare una volta ultimate le operazioni di scarico. ( 5 ) Si procede ad accertamento qualora venga riferita/constatata un’irregolarità nel corso dell’ispezione in mare. Da compilare nel caso in cui l’ispezione in porto verta anche sugli attrezzi da pesca detenuti a bordo. Compilare un formulario per ciascun attrezzo sottoposto ad ispezione in porto. ( 6 ) Si procede ad accertamento qualora venga riferita/constatata un’irregolarità nel corso dell’ispezione in mare. Da compilare nel caso in cui l’ispezione in porto verta anche sugli attrezzi da pesca detenuti a bordo. Compilare un formulario per ciascun attrezzo sottoposto ad ispezione in porto.

| Nome della nave<br>(+ nome precedente conosciuto) | Stato di bandiera attuale<br>(Stato di bandiera precedente conosciuto) | Indicativo di chiamata<br>(RC) | Numero OMI |
| --- | --- | --- | --- |
| Carmen<br>(Ostovets) | Georgia<br>(Dominica) | 4LSK | 8522030 |
| Eva<br>(Oyra) | Georgia<br>(Dominica) | 4LPH | 8522119 |
| Isabella<br>(Olchan) | Georgia<br>(Dominica) | 4LSH | 8422838 |
| Juanita<br>(Ostroe) | Georgia<br>(Dominica) | 4LSM | 8522042 |
| Ulla<br>(Lisa, Kadri) | Georgia<br>(Dominica) | sconosciuto | 8606836 |

ALLEGATO XIV (a)

**1.** Rapporto «catture» giornaliero — Capo VII (CAX)

| Dato | Codice | Obbligatorio/ Facoltativo | Commenti |
| --- | --- | --- | --- |
| Inizio della registrazione | SR | O | Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione |
| Indirizzo | AD | O | Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO |
| Numero di serie | SQ | O | Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso |
| Tipo di messaggio | TM | O | Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «CAX» per rapporto «catture» |
| Indicativo di chiamata | RC | O | Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave |
| Numero della bordata | TN | F | Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso |
| Nome della nave | NA | F | Dato relativo all’immatricolazione della nave: nome della nave |
| Parte contraente<br>Riferimento interno<br>OMI | IR | F | Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero individuale della nave della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |
| Numero di immatricolazione esterno | XR | F | Dato relativo all’immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave |
| Area di cui trattasi | RA | O | Dato relativo all’attività: Divisione NAFO |
| Latitudine | LA | O [^1] | Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
| Longitudine | LO | O [^1] | Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
| Catture giornaliere | CA |  | Dato relativo all’attività; catture totali detenute a bordo (eccetto i rigetti) per specie dall’inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione [^2] o dall’ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario |
| Specie |  | O | Codice FAO della specie |
| Peso vivo |  | O | Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 |
| Rigetti in mare | RJ | O | Dato relativo all’attività; catture rigettate in mare per specie dall’inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione [^2] o dall’ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario |
| Specie |  |  | Codice FAO della specie |
| Peso vivo |  |  | Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 |
| Pesci sotto taglia | US | O | Dato relativo all’attività; catture di pesci sotto taglia per specie dall’inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione [^2] o dall’ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario |
| Specie |  |  | Codice FAO della specie |
| Peso vivo |  |  | Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 |
| Data | DA | O | Dato relativo al messaggio; data della trasmissione |
| Ora | TI | O | Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione |
| Fine della registrazione | ER | O | Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio |

**2.** Rapporto dell’osservatore (OBR)

| Dato | Codice | Obbligatorio/ Facoltativo | Commenti |
| --- | --- | --- | --- |
| Inizio della registrazione | SR | O | Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione |
| Indirizzo | AD | O | Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO |
| Numero di serie | SQ | O | Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso |
| Tipo di messaggio | TM | O | Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «OBR» per rapporto dell’osservatore |
| Indicativo di chiamata | RC | O | Dato relativo all’immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave |
| Attrezzi di pesca | GE | O | Dato relativo all’attività; codice FAO per gli attrezzi da pesca |
| Specie bersaglio [^3] | DS | O | Dato relativo all’attività; codice FAO della specie |
| Dimensione delle maglie | ME | O | Dato relativo all’attività; dimensione media delle maglie in millimetri |
| Area di cui trattasi | RA | O | Dato relativo all’attività; divisione NAFO |
| Catture giornaliere | CA | O<br>O | Dato relativo all’attività; catture totali detenute a bordo (eccetto i rigetti) per specie dall’inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione [^4] o dall’ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario |
| Specie |  |  | Codice FAO della specie |
| Peso vivo |  |  | Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 |
| Rigetti in mare | RJ | O [^5] | Dato relativo all’attività; catture rigettate in mare per specie dall’inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione [^4] o dall’ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario |
| Specie |  |  | Codice FAO della specie |
| Peso vivo |  |  | Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 |
| Pesci sotto taglia | US | O [^5] | Dato relativo all’attività; catture di pesci sotto taglia per specie dall’inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione [^4] o dall’ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario |
| Specie |  |  | Codice FAO della specie |
| Peso vivo |  |  | Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 |
| Giornale di bordo | LB | O | Dato relativo all’attività; «SÌ» o «NO» [^6] |
| Produzione | PR | O | Dato relativo all’attività; codice per la produzione, cfr. allegato XIV(b) |
| Rapporti di posizione | HA | O | Dato relativo all’attività; verifica da parte degli osservatori della correttezza dei rapporti del capitano, «SÌ» o «NO» [^7] |
| Presunte infrazioni | AF | O | Dato relativo all’attività; «SÌ» o «NO» [^8] |
| Nome dell’osservatore | ON | O | Dato relativo al messaggio; nome dell’osservatore che firma il rapporto |
| Data | DA | O | Dato relativo al messaggio; data della trasmissione |
| Testo libero | MS | F [^9] | Dato relativo all’attività; per ulteriori osservazioni dell’osservatore |
| Ora | TI | O | Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione |
| Fine della registrazione | ER | O | Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio |

[^1] Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

[^2] Vale a dire il primo rapporto «catture» per la bordata in corso nella zona di regolamentazione.

[^3] La specie bersaglio è la specie che rappresenta il più alto numero di catture per quel giorno.

[^4] Vale a dire il primo rapporto «catture» per la bordata in corso nella zona di regolamentazione.

[^5] Da trasmettere solo se pertinente.

[^6] «SÌ» se l’osservatore approva le iscrizioni riportate dal capitano nel giornale di bordo.

[^7] «SÌ» se l’osservatore approva i rapporti di posizione trasmessi dal capitano.

[^8] «SÌ» se viene rilevata un’infrazione.

[^9] Obbligatorio se «LB» = «NO», o «HA» = «NO», o «AF» = «SÌ».

ALLEGATO XIV(b)

Codici dei tipi di prodotti

| Codice | Tipo di prodotto |
| --- | --- |
| A | Intero — congelato |
| B | Intero — congelato (cotto) |
| C | Eviscerato non decapitato — congelato |
| D | Eviscerato decapitato — congelato |
| E | Eviscerato decapitato — sezionato — congelato |
| F | Filetti senza pelle — congelati |
| G | Filetti con pelle — congelati |
| H | Pesce salato |
| I | Pesce in salamoia |
| J | Pesce in scatola |
| K | Olio |
| L | Carne proveniente da pesci interi |
| M | Carne proveniente da frattaglie |
| N | Altro (specificare) |

[^1]: Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.
[^2]: Vale a dire il primo rapporto «catture» per la bordata in corso nella zona di regolamentazione.
[^3]: La specie bersaglio è la specie che rappresenta il più alto numero di catture per quel giorno.
[^4]: Vale a dire il primo rapporto «catture» per la bordata in corso nella zona di regolamentazione.
[^5]: Da trasmettere solo se pertinente.
[^6]: «SÌ» se l’osservatore approva le iscrizioni riportate dal capitano nel giornale di bordo.
[^7]: «SÌ» se l’osservatore approva i rapporti di posizione trasmessi dal capitano.
[^8]: «SÌ» se viene rilevata un’infrazione.
[^9]: Obbligatorio se «LB» = «NO», o «HA» = «NO», o «AF» = «SÌ».
[^10]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 ().
[^11]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 ().
[^12]: .
[^13]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1799/2006 ().
[^14]: .
[^15]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 ().