# REGOLAMENTO (CE) N. 1345/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2007

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [^1] , in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

**(1)** Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

**(2)** Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

**(3)** In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

**(4)** È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [^2] .

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

## **Articolo 2**

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare a essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2007. *Per la Commissione* László KOVÁCS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione ( [GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_286_R_TOC) ).

[^2] [GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( [GU L 363 del 20.12.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

| Designazione delle merci | Classificazione<br>(codice NC) | Motivazione |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| 1.: Olio di jojoba modificato chimicamente per idrogenazione, ma non altrimenti preparato (miscela di esteri saturi). L’olio ha un tenore di acidi grassi liberi inferiore al 50 % in peso. Il prodotto si presenta in forma di polvere o granuli. Il prodotto è destinato a essere utilizzato come ingrediente nella fabbricazione di prodotti cosmetici. Il prodotto è presentato per la vendita al minuto in confezioni di contenuto netto superiori a 1 kg. | 1516 20 96 | La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 a) del capitolo 34, nonché dal testo dei codici NC 1516 , 1516 20 e 1516 20 96 .<br>L’olio di jojoba è menzionato espressamente nel testo della voce 1515 e deve pertanto essere considerato un olio vegetale (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 1515 , paragrafo 6).<br>Tuttavia, poiché l’olio di jojoba è stato modificato chimicamente, non può essere classificato nella voce 1515 .<br>Nonostante presenti le caratteristiche di una cera, il prodotto è escluso dalla voce 3404 [si veda la nota 5 a) del capitolo 34 e le note esplicative del sistema armonizzato della voce 3404 , esclusioni, lettera b)].<br>Il prodotto deve essere classificato nella voce 1516 , che comprende gli oli vegetali idrogenati. |
| 2.: Olio di jojoba modificato chimicamente per idrogenazione e trasformato ulteriormente mediante testurizzazione. Il prodotto, generalmente conosciuto come «esteri di olio di jojoba», si presenta in forma di polvere, granuli o pasta cerosa. Il prodotto è destinato a essere utilizzato come ingrediente nella fabbricazione di prodotti cosmetici. Il prodotto non è commestibile e non è destinato a essere utilizzato in prodotti alimentari. | 1518 00 99 | La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 a) del capitolo 34, nonché dal testo dei codici NC 1518 00 e 1518 00 99 .<br>L’olio di jojoba è menzionato espressamente nel testo della voce 1515 e deve pertanto essere considerato un olio vegetale (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 1515 , paragrafo 6).<br>Tuttavia, poiché l’olio di jojoba è stato modificato chimicamente, non può essere classificato nella voce 1515 .<br>Poiché il prodotto ha subito una ulteriore trasformazione (testurizzazione), non può essere classificato nella voce 1516 .<br>Poiché il prodotto non è commestibile e non è utilizzato in preparazioni alimentari, non può essere classificato nella voce 1517 .<br>Nonostante presenti le caratteristiche di una cera, il prodotto non rientra nella voce 3404 [cfr. nota 5 a) del capitolo 34].<br>Esso è pertanto classificato nella voce 1518 , che comprende preparazioni non alimentari di diversi oli del capitolo 15 non nominate né comprese altrove. |
| 3.: Prodotto ottenuto mediante interesterificazione/transesterificazio-ne di una miscela di olio di jojoba non trattato e di olio di jojoba idrogenato, che è poi sottoposta a testurizzazione. Il prodotto si può presentare in forma di polvere o di granuli. Il prodotto è destinato ad essere utilizzato come ingrediente nella fabbricazione di prodotti cosmetici. Il prodotto non è commestibile e non è destinato a essere utilizzato in prodotti alimentari. | 1518 00 99 | La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 a) del capitolo 34, nonché dal testo dei codici NC 1518 00 e 1518 00 99 .<br>L’olio di jojoba è menzionato espressamente nel testo della voce 1515 e deve pertanto essere considerato un olio vegetale (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 1515 , paragrafo 6).<br>Tuttavia, poiché l’olio di jojoba è stato modificato chimicamente, non può essere classificato nella voce 1515 .<br>Poiché il prodotto ha subito una ulteriore trasformazione (testurizzazione), non può essere classificato nella voce 1516 .<br>Poiché il prodotto non è commestibile e non è utilizzato in preparazioni alimentari, non può essere classificato nella voce 1517 .<br>Nonostante presenti le caratteristiche di una cera, il prodotto non rientra nella voce 3404 [cfr. nota 5 a) del capitolo 34].<br>Esso è pertanto classificato nella voce 1518 , che comprende preparazioni non alimentari di diversi oli del capitolo 15 non nominate né comprese altrove. |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ().