# REGOLAMENTO (CE) N. 1314/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell’Islanda [^1] , in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

**(1)** La partecipazione della Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo è stata convenuta attraverso l’accordo di allargamento del SEE, stipulato il 25 luglio 2007 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia e i paesi candidati SEE.

**(2)** In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’adozione dell’accordo di allargamento del SEE del 2007, è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l’applicazione provvisoria dell’accordo di allargamento del SEE. Tale accordo è stato approvato con decisione 2007/566/CE del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e di quattro accordi collegati [^2] .

**(3)** L’accordo di allargamento del SEE del 2007 prevede un protocollo aggiuntivo all’accordo di libero scambio CE-Islanda del 1972. Tale protocollo aggiuntivo stabilisce nuovi contingenti tariffari annui esenti da dazio per l’importazione nella Comunità di taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda.

**(4)** Per applicare i nuovi contingenti tariffari è necessario modificare il regolamento (CE) n. 499/96.

**(5)** Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [^3] , prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di ricevimento delle dichiarazioni in dogana. Per motivi di semplificazione, lo stesso sistema deve essere applicato ai contingenti tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 499/96.

**(6)** I contingenti tariffari previsti dal protocollo aggiuntivo devono essere inizialmente considerati come non critici ai sensi dell’articolo 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93. Pertanto, ad essi non si applica l’articolo 308 *quater* , paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

**(7)** In conformità del protocollo aggiuntivo, il volume inutilizzato del contingente tariffario di scampi congelati relativo al 2007 deve essere riportato al corrispondente contingente tariffario per il 2008.

**(8)** Conformemente alla decisione 2007/566/CE, i nuovi contingenti tariffari si applicano dal 1 o settembre 2007. Il presente regolamento deve essere pertanto applicabile a partire dalla stessa data ed entrare in vigore immediatamente.

**(9)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 499/96 è modificato come segue:

1) Il testo degli articoli 2 e 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 I contingenti tariffari di cui al presente regolamento sono gestiti conformemente al disposto degli articoli 308 *bis* , 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93. Tuttavia, l’articolo 308 *quater* , paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0810 e 09.0811. Articolo 3 Nel caso in cui il contingente tariffario del numero d’ordine 09.0810 per il codice NC 0306 19 30 relativo agli scampi congelati non sia esaurito entro la fine del 2007, il volume rimanente è riportato al corrispondente contingente tariffario per il 2008. A tal fine, i prelievi dal contingente tariffario per il 2007 cesseranno il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1 o aprile 2008. Il giorno lavorativo seguente, il saldo inutilizzato del contingente tariffario 2007 è reso disponibile a titolo del contingente tariffario corrispondente applicabile nel 2008. A decorrere da tale data, non possono più essere effettuati prelievi retroattivi o restituzioni sul contingente tariffario specifico per il 2007.»

2) L’allegato è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o settembre 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2007. *Per la Commissione* László KOVÁCS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 75 del 23.3.1996, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_075_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1921/2004 ( [GU L 331 del 5.11.2004, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_331_R_TOC) ).

[^2] [GU L 221 del 25.8.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_221_R_TOC) .

[^3] [GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 ( [GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_062_R_TOC) ).

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 499/96 sono inserite le righe seguenti:

N. d’ordine Codice NC Designazione delle merci Volume contingentale Dazio contingentale (%) «09.0810 0306 19 30 Scampi ( *Nephrops norvegicus* ), congelati Dall’1.9. al 31.12.2007: 520 tonnellate 0 Dall’1.1. al 31.12.2008: 520 tonnellate 0 Dall’1.1. al 30.4.2009: 174 tonnellate 0 09.0811 0304 19 35 Filetti di scorfani del Nord o sebasti ( *Sebastes* spp.), freschi o refrigerati Dall’1.9. al 31.12.2007: 750 tonnellate 0 Dall’1.1. al 31.12.2008: 750 tonnellate 0 Dall’1.1. al 30.4.2009: 250 tonnellate 0 »

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1921/2004 ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 ().