# REGOLAMENTO (CE) N. 1305/2007 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune [^1] , in particolare l’articolo 42, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione [^2] le spese effettuate in anticipo dagli Stati membri sotto la loro responsabilità prima dell’adozione dei programmi di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 devono essere dichiarate globalmente nella prima dichiarazione di spesa successiva all’adozione dei suddetti programmi. Questa norma era stata prevista per i programmi non adottati entro il 31 marzo 2007.

**(2)** Un numero consistente di programmi può tuttavia essere approvato solo dopo il 16 ottobre 2007. Pertanto per l’anno 2007, primo anno del periodo di programmazione, la maggior parte dei pagamenti effettuati in anticipo dagli Stati membri non potrà verosimilmente essere oggetto di una dichiarazione di spese entro un termine che ne permetta la contabilizzazione per il 2007.

**(3)** Per agevolare la gestione finanziaria dei programmi di sviluppo rurale è dunque opportuno fissare un nuovo termine che permetta agli Stati membri, in deroga all’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006, di redigere una dichiarazione di spese specifica complementare per i pagamenti anticipati da essi effettuati per i programmi approvati dalla Commissione tra il 15 ottobre e il 12 dicembre 2007.

**(4)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 883/2006.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 16, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006 è aggiunto il testo seguente:

«Inoltre, in deroga al primo comma del presente paragrafo, per i programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione tra il 15 ottobre e il 12 dicembre 2007, le spese effettuate in anticipo dagli organismi pagatori fino al 15 ottobre 2007 incluso sono oggetto di una dichiarazione di spese specifica entro il 12 dicembre 2007.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_209_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2007 ( [GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_095_R_TOC) ).

[^2] [GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_171_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2007 ().
[^2]: .