# REGOLAMENTO (CE) N. 1299/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2007

relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo

(Versione codificata)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82 [^1] , in particolare l’articolo 17,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CEE) n. 1351/72 della Commissione, del 28 giugno 1972, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo [^2] , è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese [^3] . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

**(2)** Le condizioni previste all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1952/2005 per il riconoscimento di un’associazione di produttori di luppolo comportano in particolare l’applicazione di norme comuni di produzione e di immissione sul mercato al primo stadio di commercializzazione così come la giustificazione di un’attività economica sufficiente. È necessario precisare tali condizioni.

**(3)** Per assicurare una certa uniformità della procedura amministrativa, occorre regolare taluni particolari riguardanti la domanda, la concessione e il ritiro del riconoscimento.

**(4)** Per l’informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati è utile prevedere la pubblicazione all’inizio di ogni anno civile della lista delle associazioni che sono state riconosciute nel corso dell’anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato ritirato durante lo stesso periodo.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Le norme comuni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1952/2005 sono stabilite per iscritto. Esse comprendono come minimo: a) in materia di produzione: i) disposizioni circa l’impiego di una o più varietà determinate in sede di rinnovo delle piantagioni o di creazione di nuove piantagioni; ii) disposizioni circa il rispetto di determinate pratiche colturali e delle misure di protezione dei vegetali; iii) disposizioni in merito alla raccolta, all’essiccazione e se del caso, al condizionamento; b) in materia di immissione sul mercato, soprattutto per quanto attiene alla concentrazione e alle condizioni dell’offerta: i) disposizioni generali che disciplinano le vendite effettuate dall’associazione; ii) disposizioni circa i quantitativi che i produttori sono autorizzati a vendere in proprio, nonché disposizioni che disciplinano tali vendite.

**2.** Per prima fase di commercializzazione si intende la vendita al commercio all’ingrosso o alle industrie utilizzatrici da parte di un singolo produttore del luppolo da lui prodotto, oppure, da parte di un’associazione, del luppolo prodotto dai suoi membri.

## **Articolo 2**

**1.** Per ottenere il riconoscimento l’associazione di produttori deve comprendere almeno 60 ettari di superfici e almeno 7 produttori. Per quanto riguarda la Grecia il numero minimo di ettari è limitato a 30.

**2.** Conformemente alla procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1952/2005, uno Stato membro può essere autorizzato, a sua richiesta, a riconoscere un’associazione con meno di 60 ha di superfici registrate, se queste sono situate in una regione di produzione riconosciuta di almeno 100 ha.

## **Articolo 3**

Nel richiedere il riconoscimento devono essere presentati i seguenti documenti e informazioni:

**a)** lo statuto;

**b)** l’indicazione delle persone autorizzate ad agire in nome e per conto dell’associazione;

**c)** la specificazione delle attività che giustificano la domanda di riconoscimento;

**d)** la prova che le disposizioni di cui all’articolo 2 sono rispettate.

## **Articolo 4**

**1.** Gli Stati membri decidono la concessione del riconoscimento nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

**2.** Il riconoscimento di un’associazione di produttori viene revocato qualora i requisiti per il riconoscimento non siano più soddisfatti ovvero il riconoscimento sia fondato su indicazioni erronee. Se l’associazione lo ha ottenuto o ne beneficia con mezzi fraudolenti, il riconoscimento è revocato con effetto retroattivo.

**3.** Gli Stati membri esercitano un controllo permanente sul rispetto delle condizioni del riconoscimento da parte delle associazioni riconosciute.

## **Articolo 5**

**1.** Quando uno Stato membro accorda, rifiuta, ovvero revoca il riconoscimento a un’associazione, ne informa la Commissione nel termine di due mesi dalla comunicazione della decisione al richiedente, indicando i motivi del rigetto di una domanda o della revoca del riconoscimento.

**2.** All’inizio di ogni anno civile la Commissione provvede a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* l’elenco delle associazioni riconosciute nell’anno precedente nonché di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nel corso dello stesso periodo.

## **Articolo 6**

Il regolamento (CEE) n. 1351/72 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

## **Articolo 7**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2007. *Per la Commissione* José Manuel BARROSO *Il presidente*

[^1] [GU L 314 del 30.11.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_314_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 317 del 3.12.2005, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_317_R_TOC) .

[^2] [GU L 148 del 30.6.1972, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1972_148_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3858/87 ( [GU L 363 del 23.12.1987, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_363_R_TOC) ).

[^3] Cfr. allegato I.

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

| Regolamento (CEE) n. 1351/72 della Commissione | ( [GU L 148 del 30.6.1972, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1972_148_R_TOC) ) |
| --- | --- |
| Regolamento (CEE) n. 2564/77 della Commissione | ( [GU L 299 del 23.11.1977, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1977_299_R_TOC) ) |
| Articolo 21 e allegato I, sezione II, B, lettera e), dell’atto di adesione del 1979 | ( [GU L 291 del 19.11.1979, pag. 77](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1979_291_R_TOC) ) |
| Regolamento (CEE) n. 2591/85 della Commissione | ( [GU L 247 del 14.9.1985, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1985_247_R_TOC) ) |
| Regolamento (CEE) n. 1323/86 della Commissione | ( [GU L 117 del 6.5.1986, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1986_117_R_TOC) ) |
| Regolamento (CEE) n. 3858/87 della Commissione | ( [GU L 363 del 23.12.1987, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_363_R_TOC) ) |

Tavola di concordanza

| Regolamento (CEE) n. 1351/72 | Presente regolamento |
| --- | --- |
| Articolo 1, paragrafo 1, frase introduttiva | Articolo 1, paragrafo 1, frase introduttiva |
| Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva | Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva |
| Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) aa) | Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) i) |
| Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) bb) | Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) ii) |
| Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) cc) | Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) iii) |
| Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva | Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva |
| Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) aa) | Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) i) |
| Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) bb) | Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) ii) |
| Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) cc) | \_\_ |
| Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 1, paragrafo 2 |
| Articolo 2, paragrafo 1, prima frase | Articolo 2, paragrafo 1, primo comma |
| Articolo 2, paragrafo 1, seconda frase | Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma |
| Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 2 |
| Articolo 3 | Articolo 3 |
| Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 4, paragrafo 1 |
| Articolo 4, paragrafo 2, prima frase | Articolo 4, paragrafo 2, primo comma |
| Articolo 4, paragrafo 2, seconda frase | Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
| Articolo 4, paragrafo 3, primo comma | Articolo 4, paragrafo 3 |
| Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma | \_\_ |
| Articolo 5 | \_\_ |
| Articolo 6 | Articolo 5 |
| \_\_ | Articolo 6 |
| Articolo 7 | Articolo 7 |
| \_\_ | Allegato I |
| \_\_ | Allegato II |

[^1]: ; rettifica nella .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3858/87 ().
[^3]: Cfr. allegato I.