# REGOLAMENTO (CE) N. 1274/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2104/2004 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l’articolo 11, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità [^2] , in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** La dichiarazione sulle regioni ultraperiferiche, fatta congiuntamente dal Consiglio e dalla Commissione nel corso del Consiglio pesca del 27 luglio 2006 [^3] , sottolinea la necessità di adeguate misure che assicurino lo sviluppo sostenibile del settore della pesca in tali regioni. Tali misure devono tenere conto delle caratteristiche specifiche dell’attività di pesca nelle regioni pertinenti. Esse devono essere inoltre adottate alla luce dello studio in corso su questa materia e della valutazione dello stato delle risorse alieutiche nelle regioni ultraperiferiche effettuata dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

**(2)** Facendo seguito a tale dichiarazione, la Francia e il Portogallo hanno adottato dei piani di sviluppo per la Guadalupa, la Martinica, la Guiana francese, la Riunione e le Azzorre. Una valutazione degli effetti di questi piani sulle risorse alieutiche è stata fornita dallo CSTEP nella sua riunione plenaria dell’aprile 2007.

**(3)** Contemporaneamente la Commissione ha fornito informazioni complementari su alcune proposte di regolarizzazioni concernenti un numero consistente di navi che svolgevano attività di pesca anteriormente al 31 dicembre 2006 e che sono rimaste attive nelle regioni ultraperiferiche senza essere state iscritte nel registro della flotta comunitaria. Dette regolarizzazioni devono essere considerate un’estensione dei piani di sviluppo.

**(4)** I piani di sviluppo contribuiscono allo sviluppo sostenibile del settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche. Occorre riesaminare in tale contesto i livelli di riferimento per alcune delle flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione [^4] .

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato del regolamento (CE) n. 2104/2004 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 ( [GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_192_R_TOC) ).

[^2] [GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_102_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1646/2006 ( [GU L 309 del 9.11.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_309_R_TOC) ).

[^3] Documento del Consiglio n. 11823/06 ADD 1, del 20 luglio 2006.

[^4] [GU L 365 del 10.12.2004, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_365_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1570/2005 ( [GU L 252 del 28.9.2005, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_252_R_TOC) ).

«ALLEGATO Livelli specifici di riferimento per le flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna Spagna Segmento di flotta Codice del segmento GT kW Isole Canarie. Lunghezza < 12 m. Acque comunitarie CA1 2 878 23 202 Isole Canarie. Lunghezza ≥ 12 m. Acque comunitarie CA2 4 779 16 055 Isole Canarie. Lunghezza ≥ 12 m. Acque internazionali e acque di paesi terzi CA3 51 167 90 680 Totale 58 824 129 937 Francia Segmento di flotta Codice del segmento GT kW Riunione. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m 4FC 1 050 19 320 Riunione. Specie pelagiche. Lunghezza ≥ 12 m 4FD 10 002 31 465 Guiana francese. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m 4FF 475 6 260 Guiana francese. Pescherecci adibiti alla pesca dei gamberetti. 4FG 7 560 19 726 Guiana francese. Specie pelagiche. Pescherecci di altura. 4FH 3 500 5 000 Martinica. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m 4FJ 5 409 142 116 Martinica. Specie pelagiche. Lunghezza ≥ 12 m 4FK 1 000 3 000 Guadalupa. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m 4FL 6 188 167 765 Guadalupa. Specie pelagiche. Lunghezza ≥ 12 m 4FM 500 1 750 Totale 35 684 396 402 Portogallo Segmento di flotta Codice del segmento GT kW Madera. Specie demersali. Lunghezza < 12 m 4K6 680 4 574 Madera. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza ≥ 12 m 4K7 5 354 17 414 Madera. Specie pelagiche. Sciabica. Lunghezza ≥ 12 m 4K8 253 1 170 Azzorre. Specie demersali. Lunghezza < 12 m 4K9 2 721 30 910 Azzorre. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza ≥ 12 m 4KA 14 246 29 845 Totale 23 254 83 913 »

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1646/2006 ().
[^3]: Documento del Consiglio n. 11823/06 ADD 1, del 20 luglio 2006.
[^4]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1570/2005 ().