# REGOLAMENTO (CE) N. 1248/2007 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2007

che abroga il regolamento (CE) n. 2040/2000 riguardante la disciplina di bilancio

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 279 e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

visto il parere della Corte dei conti [^2] ,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, riguardante la disciplina di bilancio [^3] , fissa norme intese a garantire la corretta gestione delle spese comunitarie, per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, e le riserve per azioni esterne, in conformità dei principi della sana gestione finanziaria stabiliti nell’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [^4] .

**(2)** Per quanto riguarda la parte I del regolamento (CE) n. 2040/2000, relativa alle spese agricole, i massimali fissati nel quadro finanziario 2007-2013 di cui all’allegato I dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [^5] , del 17 maggio 2006 («l’accordo interistituzionale del 2006»), rendono inutile mantenere la linea direttrice agricola prevista dal regolamento.

**(3)** Le restanti disposizioni della parte I del regolamento (CE) n. 2040/2000 relative alla disciplina di bilancio in materia agricola risultano superate per effetto degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune [^6] .

**(4)** Per quanto riguarda la parte II del regolamento (CE) n. 2040/2000, relativa alle riserve per azioni esterne, non sono più necessarie disposizioni e misure specifiche, eccezionali nel contesto del sistema delle risorse proprie, per il finanziamento del fondo di garanzia e delle riserve relative agli aiuti d’urgenza. La riserva per operazioni di garanzia di prestiti è stata sostituita, nel quadro finanziario 2007-2013 dell’accordo interistituzionale del 2006, da una linea di bilancio nella rubrica 4 «L’UE quale attore globale». I principi fondamentali relativi alla riserva per aiuti d’urgenza sono enunciati nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [^7] , mentre l’importo e le condizioni di utilizzazione sono stabiliti nell’accordo interistituzionale del 2006. Non essendo direttamente coinvolti gli interessi di terzi, non occorre incorporare tali elementi in un regolamento.

**(5)** Tutte le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2040/2000 sono di conseguenza divenute obsolete.

**(6)** Il regolamento (CE) n. 2040/2000 dovrebbe pertanto essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 2040/2000 è abrogato con effetto dal 1 o gennaio 2007.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. SILVA

[^1] Parere del 13 marzo 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] [GU C 8 del 12.1.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2007_008_R_TOC) .

[^3] [GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_244_R_TOC) .

[^4] [GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_1999_172_R_TOC) .

[^5] [GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2006_139_R_TOC) .

[^6] [GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_209_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 ( [GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_095_R_TOC) ).

[^7] [GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_248_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 ( [GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_390_R_TOC) ).

[^1]: Parere del 13 marzo 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 ().
[^7]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 ().