# REGOLAMENTO (CE) N. 1216/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2007

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari [^1] , in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 509/2006 ha sostituito il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari [^2] . Per chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1848/93 della Commissione, del 9 luglio 1993 [^3] , che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92, e sostituirlo con un nuovo regolamento.

**(2)** A norma del regolamento (CE) n. 509/2006 per essere riconosciuti come «specialità tradizionale garantita (STG)» i prodotti agricoli o alimentari devono essere conformi ad un disciplinare di produzione. È opportuno stabilire modalità di applicazione relative alle informazioni che deve contenere il disciplinare di produzione, in particolare per quanto riguarda i nomi da registrare, la descrizione del prodotto e il metodo di ottenimento, nonché il controllo della specificità.

**(3)** Occorre adottare regole specifiche per i nomi la cui grafia originale non è in caratteri latini e per le registrazioni in più lingue.

**(4)** A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 509/2006, il disciplinare può fare riferimento alla possibilità che sull’etichetta figuri, oltre al nome registrato, una dicitura da tradurre in lingue diverse dalla lingua di registrazione del nome. È opportuno che il disciplinare indichi il testo originale da tradurre e non necessariamente la relativa traduzione.

**(5)** Il disciplinare deve essere conciso e deve evitare di descrivere pratiche tradizionali che non sono più seguite e di ripetere obblighi generali. È necessario stabilire una lunghezza massima del disciplinare.

**(6)** Occorre inoltre definire il simbolo comunitario di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006. A norma dell’articolo 22, secondo comma, del medesimo regolamento, il simbolo sarà obbligatorio per i prodotti comunitari a partire dal 1 o maggio 2009 ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato prima di tale data. Poiché tuttavia gli operatori possono usare volontariamente il simbolo prima di tale data è opportuno definire le norme relative all’uso del simbolo con efficacia a decorrere dal 1 o luglio 2008.

**(7)** A norma del regolamento (CE) n. 509/2006 i produttori che intendono produrre per la prima volta una specialità tradizionale garantita sono tenuti a informarne per tempo le autorità designate o gli organismi che verificano il rispetto del disciplinare. Per garantire la trasparenza e il corretto funzionamento dei controlli, le autorità e gli organismi designati comunicano allo Stato membro o, nel caso dei paesi terzi, alla Commissione, i nomi e gli indirizzi dei produttori per i quali verificano il rispetto del disciplinare.

**(8)** Per assicurare un’applicazione coerente del regolamento (CE) n. 509/2006, devono essere specificate le procedure e forniti i modelli relativi ai disciplinari di produzione, alle opposizioni e alle modifiche.

**(9)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le specialità tradizionali garantite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Disciplinare di produzione

**1.** Il disciplinare di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 509/2006 contiene le informazioni indicate nell’allegato I, punto 3, del presente regolamento.

**2.** Il tipo del prodotto agricolo o alimentare è indicato secondo la classificazione di cui all’allegato II del presente regolamento.

**3.** Il disciplinare è conciso e non supera le 10 pagine, tranne in casi giustificati.

## **Articolo 2**

Norme specifiche relative al nome da registrare

**1.** Quando la grafia originale di un nome da registrare non è in caratteri latini, insieme al nome nella grafia originale è registrata anche la sua trascrizione in caratteri latini.

**2.** Se la registrazione è richiesta in più di una lingua, nel disciplinare figurano tutte le versioni linguistiche del nome di cui è richiesta la registrazione.

**3.** In caso di applicazione del disposto dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 509/2006, se l’associazione precisa che all’atto della commercializzazione l’etichetta può contenere un’indicazione nelle altre lingue ufficiali da cui risulta che il prodotto è stato ottenuto secondo la tradizione della regione, dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria la domanda, nel disciplinare figura la dicitura da tradurre nelle altre lingue ufficiali.

## **Articolo 3**

Regole specifiche per la descrizione del prodotto e del metodo di ottenimento

**1.** La descrizione di un prodotto si limita a indicare le informazioni necessarie ad identificare il prodotto e le sue caratteristiche specifiche. Essa non ripete obblighi di carattere generale.

**2.** La descrizione di un metodo di ottenimento si limita al metodo di ottenimento in uso. Non sono descritte pratiche tradizionali non più seguite. È descritto esclusivamente il metodo necessario per ottenere un prodotto specifico, in modo da permettere la riproduzione del prodotto.

**3.** Gli elementi essenziali che determinano la specificità di un prodotto comprendono un raffronto che evidenzia le differenze con prodotti appartenenti alla stessa categoria. Si possono citare le norme in vigore a titolo di riferimento o di raffronto.

**4.** Gli elementi essenziali che determinano la tradizionalità del prodotto comprendono le principali caratteristiche rimaste invariate nel tempo, comprovate da riferimenti precisi e consolidati.

## **Articolo 4**

Requisiti minimi e procedure di controllo della specificità

Il disciplinare indica le caratteristiche da controllare per garantire la specificità del prodotto, le procedure da utilizzare e la loro frequenza.

## **Articolo 5**

Norme specifiche relative all’etichettatura

Gli Stati membri possono prevedere l’obbligo di indicare il nome dell’autorità o dell’organismo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 509/2006 sull’etichetta dei prodotti agricoli o alimentari designati come specialità tradizionali garantite prodotte sul loro territorio.

## **Articolo 6**

Domanda di registrazione

**1.** La domanda di registrazione è redatta utilizzando il modulo figurante nell’allegato I del presente regolamento. È trasmessa anche una copia elettronica del modulo debitamente compilato.

**2.** Se l’associazione richiedente è stabilita in uno Stato membro, la domanda è accompagnata dalla dichiarazione prevista all’articolo 7, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (CE) n. 509/2006. Se l’associazione richiedente è stabilita in un paese terzo, la domanda è accompagnata dai documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), del medesimo regolamento.

**3.** La data di presentazione di una domanda alla Commissione è la data alla quale la domanda è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione a Bruxelles.

## **Articolo 7**

Domande congiunte

**1.** Se a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 la domanda è presentata congiuntamente da varie associazioni di diversi Stati membri, la procedura nazionale di opposizione di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo viene espletata in tutti gli Stati membri di cui trattasi.

**2.** La domanda e le dichiarazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (CE) n. 509/2006 sono presentate alla Commissione dagli Stati membri interessati o da qualsiasi associazione di richiedenti stabiliti nei paesi terzi, direttamente o attraverso le autorità del rispettivo paese terzo.

## **Articolo 8**

Opposizioni

**1.** Le dichiarazioni di opposizione ai fini dell’articolo 9, del regolamento (CE) n. 509/2006, possono essere redatte in conformità del modello riportato nell’allegato III del presente regolamento.

**2.** Per stabilire la ricevibilità dell’opposizione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 509/2006, la Commissione controlla che la dichiarazione includa i motivi e la giustificazione dell’opposizione.

**3.** Il periodo di sei mesi di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 509/2006 inizia a decorrere dalla data di invio dell’invito della Commissione agli interessati a raggiungere un accordo.

**4.** Una volta conclusa la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, prima frase, del regolamento (CE) n. 509/2006, lo Stato membro o il paese terzo che ha presentato la domanda comunica entro un mese alla Commissione i risultati di ciascuna consultazione e può utilizzare a tal fine il modello riportato nell’allegato IV del presente regolamento.

## **Articolo 9**

Indicazioni e simboli

**1.** Il simbolo comunitario di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 è riprodotto in conformità dell’allegato V del presente regolamento. I termini «SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA» all’interno del simbolo possono essere sostituiti da termini equivalenti in un’altra lingua ufficiale della Comunità, in conformità dell’allegato V del presente regolamento.

**2.** Se figurano sull’etichetta di un prodotto, i simboli comunitari o le indicazioni di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 509/2006 sono accompagnati dal nome registrato o da uno dei nomi registrati, se il nome è registrato in più lingue.

## **Articolo 10**

Registro

**1.** La Commissione conserva presso la sua sede di Bruxelles il «registro delle specialità tradizionali garantite», di seguito «il registro».

**2.** All’entrata in vigore di uno strumento giuridico che registra un nome, la Commissione annota nel registro: a) il nome registrato del prodotto in una o più lingue; b) se la registrazione comporta o meno la riserva del nome; c) se l’associazione chiede di beneficiare del disposto dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 509/2006; d) la classe del prodotto, in conformità dell’allegato II del presente regolamento; e) il paese o i paesi dell’associazione o delle associazioni richiedenti; e f) il riferimento allo strumento di registrazione del nome.

**3.** Per quanto riguarda i nomi automaticamente iscritti nel registro, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, la Commissione annota nel registro, entro il 31 luglio 2008, i dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

## **Articolo 11**

Modifiche del disciplinare

**1.** La domanda di approvazione di modifiche del disciplinare è redatta in conformità del modulo riportato nell’allegato VI del presente regolamento.

**2.** Per le domande di approvazione di modifiche del disciplinare ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 509/2006: a) le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 509/2006 comprendono la domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo debitamente compilata e, se l’associazione richiedente è stabilita in uno Stato membro, la dichiarazione di cui all’articolo 7, paragrafo 6, lettera d), del medesimo regolamento; b) le informazioni da pubblicare a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, comprendono la domanda redatta in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, debitamente compilata.

**3.** Per essere considerate minori ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 le modifiche non devono: a) riferirsi alle caratteristiche essenziali del prodotto; b) introdurre modifiche sostanziali del metodo di ottenimento; c) comportare una modifica del nome, o di una parte del nome o dell’uso del nome del prodotto.

**4.** Se una domanda riguarda una modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 509/2006, occorre fornire la prova dell’applicazione di tali misure.

**5.** Se decide di approvare una modifica del disciplinare che comporta anche un cambiamento delle informazioni annotate nel registro di cui all’articolo 10 del presente regolamento, la Commissione cancella i dati originali dal registro e vi annota i nuovi dati con effetto a decorrere dall’entrata in vigore della propria decisione.

**6.** Le informazioni da presentare alla Commissione in applicazione del presente articolo sono trasmesse in forma cartacea e in forma elettronica. La data di presentazione di una domanda di modifica alla Commissione è la data alla quale la domanda è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione a Bruxelles.

## **Articolo 12**

Comunicazione da parte delle autorità o degli organismi designati

**1.** Le autorità di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 o gli organismi di controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del medesimo regolamento comunicano agli Stati membri i nomi e gli indirizzi dei produttori per i quali verificano il rispetto dei disciplinari. Gli Stati membri tengono l’elenco dei produttori a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione.

**2.** Le autorità o gli organismi di controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei produttori per i quali verificano il rispetto dei disciplinari.

## **Articolo 13**

Cancellazione

**1.** La Commissione può ritenere che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che reca il nome di una specialità tradizionale garantita non sia più possibile o non possa più essere garantito, in particolare se entro un periodo di cinque anni non le sono state comunicate le autorità o gli organismi di controllo di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 509/2006.

**2.** Prima di cancellare una registrazione la Commissione dà all’associazione richiedente la possibilità di esprimersi e può fissare un termine per la presentazione di osservazioni da parte dell’associazione medesima.

**3.** Quando la cancellazione acquista efficacia la Commissione cancella il nome dal registro di cui all’articolo 10 del presente regolamento.

## **Articolo 14**

Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore, fatto salvo quanto segue:

**a)** le disposizioni degli articoli da 1 a 4 si applicano solo per le procedure di registrazione e approvazione di modifiche, la cui pubblicazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 o ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92 non è avvenuta prima dell’entrata in vigore del presente regolamento;

**b)** le disposizioni degli articoli 6 e 7 e dell’articolo 11, paragrafi 1, 2, 4 e 6, si applicano solo per le domande di registrazione e di approvazione di modifiche ricevute dopo il 19 aprile 2006;

**c)** le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano solo per le procedure di opposizione per le quali il periodo di 6 mesi, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006, non è iniziato alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

**d)** le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 4, si applicano solo per le procedure di opposizione per le quali il periodo di 6 mesi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 non è scaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

**e)** le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1 o luglio 2008, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato prima di tale data.

## **Articolo 15**

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 1848/93 è abrogato.

## **Articolo 16**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Tuttavia, il disposto dell’articolo 14, lettera b), si applica a decorrere dal 20 aprile 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_093_R_TOC) .

[^2] [GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_208_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( [GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^3] [GU L 168 del 10.7.1993, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_168_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2167/2004 ( [GU L 371 del 18.12.2004, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_371_R_TOC) ).

(Nel compilare il modulo omettere il testo fra parentesi quadre)

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UNA STG

Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

[inserire il nome, come in 3.1 infra:] « »

N. CE: [esclusivamente per uso CE]

**1.** Nome e indirizzo dell’associazione richiedente

[se ci sono più associazioni richiedenti fornire le informazioni per ciascuna di esse]

— Nome dell’associazione o organizzazione (se pertinente):

— Indirizzo:

— Tel.:

— Indirizzo di posta elettronica:

**2.** Stato membro o Paese terzo

**3.** Disciplinare di produzione

3.1. Nome (nomi) da registrare [articolo 2 del regolamento (CE) n. 1216/2007]

[se la registrazione è chiesta in più lingue, indicare tutte le versioni linguistiche del nome da utilizzare. In caso di applicazione del disposto dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 509/2006, ossia se l’associazione precisa che all’atto della commercializzazione, l’etichetta può contenere oltre al nome del prodotto in lingua originale un’indicazione nelle altre lingue ufficiali da cui risulta che il prodotto è stato ottenuto secondo la tradizione della regione, dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria la domanda, inserire nel disciplinare anche la dicitura da tradurre nelle altre lingue ufficiali.]

3.2. Indicare se il nome:

|  | è specifico di per sé |
| --- | --- |
|  | indica la specificità del prodotto agricolo o del prodotto alimentare |

[fornire spiegazioni]

3.3. Indicare se è richiesta la riserva del nome a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006

[barrare con una X la casella pertinente]

|  | Registrazione con riserva del nome |
| --- | --- |
|  | Registrazione senza riserva del nome |

3.4. Tipo di prodotto [ cfr. allegato II ]

3.5. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare che reca il nome indicato al punto 3.1 [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1216/2007]

3.6. Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare che reca il nome indicato al punto 3.1 [articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2007]

3.7. Specificità del prodotto agricolo o alimentare [articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1216/2007]

3.8. Tradizionalità del prodotto agricolo o alimentare [articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1216/2007]

3.9. Requisiti minimi e procedure di controllo della specificità del prodotto [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1216/2007]

**4.** Autorità o organismi che verificano il rispetto del disciplinare

[se il rispetto del disciplinare è verificato da più di un’autorità o più di un organismo, indicare le informazioni relative a ciascuno di loro]

4.1. Nome e indirizzo

— Nome:

— Indirizzo:

— Tel.:

— Indirizzo di posta elettronica:

| [barrare con una X la casella pertinente] |  Pubblico |  Privato |
| --- | --- | --- |

4.2. Compiti specifici dell’autorità o dell’organismo

[indicare solo i compiti connessi alla verifica del rispetto del disciplinare]

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI AI FINI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 509/2006 DEL CONSIGLIO

**1.** Prodotti elencati nell’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana

| — | Classe 1.1. | Carni fresche (e frattaglie) |
| --- | --- | --- |
| — | Classe 1.2. | Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) |
| — | Classe 1.3. | Formaggi |
| — | Classe 1.4. | Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero caseari ad eccezione del burro, ecc.) |
| — | Classe 1.5. | Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.) |
| — | Classe 1.6. | Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati |
| — | Classe 1.7. | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
| — | Classe 1.8. | Altri prodotti dell’allegato I del trattato |

**2.** Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 509/2006

| — | Classe 2.1. | Birra |
| --- | --- | --- |
| — | Classe 2.2. | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
| — | Classe 2.3. | Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria |
| — | Classe 2.4. | Paste alimentari anche cotte o farcite |
| — | Classe 2.5. | Piatti precotti |
| — | Classe 2.6. | Salse per condimento preparate |
| — | Classe 2.7. | Minestre o brodi |
| — | Classe 2.8. | Bevande a base di estratti di piante |
| — | Classe 2.9. | Gelati e sorbetti |

(Nel compilare il modulo omettere il testo fra parentesi quadre)

DICHIARAZIONE DI OPPOSIZIONE

Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

**1.** Nome del prodotto

[quale figura nella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU)]

**2.** Riferimento ufficiale

[quale figura nella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU)]

Numero di riferimento:

Data di pubblicazione nella GU:

**3.** Contatti

| Persona di contatto: | titolo (sig. sig.ra, ecc.): | Nome: |
| --- | --- | --- |

Associazione/organizzazione/persona richiedente:

*O autorità nazionale:*

Servizio:

Indirizzo:

Tel.: +

Indirizzo di posta elettronica:

**4.** Motivo dell’opposizione

| — |  | Non rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 509/2006 |
| --- | --- | --- |
| — |  | Non rispetto delle condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 509/2006 |
| — |  | Non rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2006 |
| — |  | Per domande conformi all’articolo 13, paragrafo 2, perché il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi |

**5.** Elementi dell’opposizione

Presentare una dichiarazione che contenga le ragioni che giustificano l’opposizione. Presentare inoltre una dichiarazione che dimostri l’interesse legittimo dell’opponente, a meno che l’opposizione venga presentata dalle autorità nazionali, nel qual caso non è richiesta alcuna dichiarazione di interesse legittimo. La dichiarazione di opposizione deve essere firmata e datata.

(Nel compilare il modulo omettere il testo fra parentesi quadre)

NOTIFICA DELLA CONCLUSIONE DELLE CONSULTAZIONI NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

**1.** Nome del prodotto

[quale figura nella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU)]

**2.** Riferimento ufficiale [quale figura nella Gazzetta ufficiale (GU)]

Numero di riferimento:

Data di pubblicazione nella GU:

**3.** Risultato delle consultazioni

3.1. *È stato raggiunto un accordo con i seguenti opponenti:* [allegare copia delle lettere che comprovano l’accordo raggiunto]

3.2. *Non è stato raggiunto un accordo con i seguenti opponenti:*

**4.** Disciplinare di produzione

***Il disciplinare è stato modificato***

| Sì  | No  |
| --- | --- |

In caso affermativo, allegare il disciplinare modificato.

**5.** Datato e firmato

[Nome]

[servizio/organizzazione]

[indirizzo]

[tel.:] +]

[indirizzo di posta elettronica:]

RIPRODUZIONE DEI SIMBOLI E DELLE INDICAZIONI COMUNITARI

**1.** Simboli comunitari a colori o in bianco e nero

Se vengono utilizzati i colori, possono essere utilizzati colori diretti (Pantone©) o la riproduzione in quadricromia. I colori di riferimento sono indicati infra.

Simboli comunitari in Pantone©:

Simboli comunitari in quadricromia:

Simboli comunitari in bianco e nero:

**2.** Simboli comunitari in negativo

Se il colore di fondo del condizionamento o dell’etichetta è scuro, i simboli possono essere utilizzati in negativo, avvalendosi del colore di fondo del condizionamento o dell’etichetta.

**3.** Contrasto con colori di fondo

Se viene utilizzato un simbolo a colori su un fondo colorato, che rende difficile vederlo, utilizzare un cerchio delimitante esterno intorno al simbolo per migliorare il contrasto con i colori di fondo:

**4.** Caratteri tipografici

Utilizzare per il testo lettere maiuscole in Times Roman.

**5.** Riduzione

La dimensione minima dei simboli comunitari è di 15 mm di diametro.

**6.** «Specialità tradizionale garantita» e sue abbreviazioni nelle lingue CE

| Lingue CE | Termine | Abbreviazione |
| --- | --- | --- |
| BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |
| ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |
| CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |
| DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |
| DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |
| ET | garanteeritud traditsiooniline eritunnus | GTE |
| EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |
| EN | traditional speciality guaranteed | TSG |
| FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |
| GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR |
| IT | specialità tradizionale garantita | STG |
| LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI |
| LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |
| HU | hagyományos különleges termék | HKT |
| MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |
| NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |
| PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |
| PT | especialidade tradicional garantida | ETG |
| RO | specialitate tradițională garantată | STG |
| SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |
| SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |
| FI | aito perinteinen tuote | APT |
| SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |

(Nel compilare il modulo omettere il testo fra parentesi quadre)

DOMANDA DI MODIFICA

Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

Domanda di modifica ai sensi dell’articolo 11

[nome registrato] « »

N. CE: [esclusivamente per uso CE]

**1.** Associazione richiedente:

— Nome dell’associazione:

— Indirizzo:

— Tel.:

— Indirizzo di posta elettronica:

**2.** Stato membro o paese terzo

**3.** Voce del disciplinare interessata dalla modifica

|  | Nome del prodotto |
| --- | --- |
|  | Riserva del nome [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006] |
|  | Descrizione del prodotto |
|  | Metodo di ottenimento |
|  | Altro (specificare): |

**4.** Tipo di modifica

|  | Modifica del disciplinare di una STG registrata |
| --- | --- |
|  | Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 509/2006] (fornire prova delle misure) |

**5.** Modifica (modifiche)

[per ogni voce indicata nel paragrafo 3 che precede, fornire una breve spiegazione di ogni modifica. Fornire inoltre una dichiarazione che prova l’interesse legittimo dell’associazione che propone la modifica].

**6.** Disciplinare di produzione modificato

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2167/2004 ().