# REGOLAMENTO (CE) N. 1208/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2007

recante deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda la determinazione del tasso di restituzione per il latte e i prodotti lattiero-caseari nel caso delle consegne di cui agli articoli 36 e 44 di detto regolamento effettuate tra il 1 o e il 14 giugno 2007

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l’articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

**(1)** A partire dal 15 giugno 2007, il regolamento (CE) n. 660/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^2] non prevede più restituzioni alle esportazioni per il latte e i prodotti lattiero-caseari, comprese le consegne di cui agli articoli 36 e 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [^3] .

**(2)** A norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 800/1999, gli Stati membri possono autorizzare gli esportatori a ricorrere ad una procedura secondo la quale il giorno preso in considerazione per determinare il tasso della restituzione applicabile ai prodotti imbarcati mensilmente nell’ambito delle consegne di cui agli articoli 36 e 44 del medesimo regolamento è l’ultimo giorno del mese. Non è pertanto possibile determinare il tasso di restituzione applicabile alle consegne di latte e di prodotti lattiero-caseari effettuate secondo tale procedura dal 1 o al 14 giugno 2007.

**(3)** Il diritto alle restituzioni per le consegne effettuate secondo la procedura prevista dall’articolo 37 del regolamento (CE) n. 800/1999, prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 660/2007, deve restare impregiudicato. Per determinare il tasso di restituzione applicabile occorre pertanto stabilire la data da prendere in considerazione a tale fine, in deroga all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, per determinare il tasso di restituzione applicabile al latte e ai prodotti lattiero-caseari nel caso delle consegne di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c) e all’articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento, effettuate dal 1 o al 14 giugno 2007 secondo la procedura prevista dall’articolo 37 del suddetto regolamento, il giorno preso in considerazione è il 14 giugno 2007.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o giugno 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 ( [GU L 258 del 4.10.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_258_R_TOC) ).

[^2] [GU L 155 del 15.6.2007, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_155_R_TOC) .

[^3] [GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_102_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/2007 ( [GU L 226 del 30.8.2007, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_226_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/2007 ().