# REGOLAMENTO (CE) N. 1153/2007 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2597/97 che fissa le disposizioni complementari dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio [^2] definisce i prodotti che sono considerati come latte alimentare, con particolare riguardo al tenore di materia grassa.

**(2)** Per agevolare la transizione dalle normative nazionali in vigore prima dell’adesione alla normativa comunitaria, in occasione delle recenti adesioni sono state adottate diverse deroghe temporanee.

**(3)** In considerazione delle abitudini di consumo differenti nei vari Stati membri e della scadenza delle deroghe, sembra opportuno autorizzare la commercializzazione, come latte alimentare, di prodotti aventi un tenore di materia grassa diverso da quelli delle tre categorie esistenti.

**(4)** Tuttavia, per motivi di chiarezza nei confronti dei consumatori, questo tipo di latte non dovrebbe essere commercializzato con una delle denominazioni esistenti (latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato) e la percentuale di materia grassa in esso contenuta dovrebbe essere chiaramente indicata sulla confezione.

**(5)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2597/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2597/97 è aggiunto il comma seguente:

«Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), è considerato latte alimentare a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato con una cifra decimale sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la dicitura “… % di materia grassa”. Tale tipo di latte non può essere designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso è applicabile a decorrere dal 1 o gennaio 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2007. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. SILVA

[^1] Parere del 5 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] [GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_351_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1602/1999 ( [GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_189_R_TOC) ).

[^1]: Parere del 5 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1602/1999 ().