# REGOLAMENTO (CE) N. 1065/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 493/2006 per quanto riguarda le misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] , in particolare l'articolo 44,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, recante misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 [^2] , prevede un ritiro preventivo. È fissato un limite al di là del quale la produzione di quota di ogni impresa si considera ritirata ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 oppure, a richiesta dell'impresa da presentarsi entro il 31 gennaio 2007, si considera come produzione fuori quota ai sensi dell'articolo 12 del medesimo regolamento.

**(2)** A differenza dei produttori di zucchero, i produttori di isoglucosio non erano in grado di presentare una simile richiesta entro il 31 gennaio 2007, in considerazione della loro produzione continuativa nel corso dell'anno. A fini di equità, risulta opportuno rinviare il termine suddetto alla fine della campagna 2006/2007 per i produttori di isoglucosio, affinché questi ultimi possano presentare la domanda in base a una decisione fondata e ponderata.

**(3)** Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 493/2006.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 493/2006, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per ogni impresa, la parte di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina della campagna di commercializzazione 2006/2007 prodotta nell'ambito delle quote di cui all'allegato IV e che supera il limite fissato a norma del paragrafo 2 del presente articolo è considerata ritirata ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006, oppure, a richiesta dell'impresa interessata da presentarsi entro il 31 gennaio 2007 per lo zucchero ed entro il 30 settembre 2007 per l'isoglucosio, è considerata in tutto o in parte prodotta fuori quota ai sensi dell'articolo 12 del medesimo regolamento.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione ( [GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_069_R_TOC) ).

[^2] [GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_089_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 739/2007 ( [GU L 169 del 29.6.2007, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_169_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 739/2007 ().