# REGOLAMENTO (CE) N. 903/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2007

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [^1] , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

**(1)** Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

**(2)** Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

**(3)** In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

**(4)** È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [^2] .

**(5)** Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

## **Articolo 2**

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2007. *Per la Commissione* Franco FRATTINI *Vicepresidente*

[^1] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 ( [GU L 169 del 29.6.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_169_R_TOC) ).

[^2] [GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

| (1) | (2) | (3) |
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| Scagliette misuranti 32 mm per 21 mm contenenti gli ingredienti seguenti (% in peso):<br>alginato di sodio 24-32 maltodestrina 20-28 aromi 5-15 acqua 5-15 carragenina 5-15 cellulosa microcristallina 4-10 glicerina 4-10<br>alginato di sodio<br>24-32<br>maltodestrina<br>20-28<br>aromi<br>5-15<br>acqua<br>5-15<br>carragenina<br>5-15<br>cellulosa microcristallina<br>4-10<br>glicerina<br>4-10<br>lecitina, aspartame, saccarina di sodio, acesulfame K, neoesperidina DC, colorante E102, colorante E133.<br>Il prodotto è commercializzato come «breath freshening strips» (scagliette rinfrescanti per l'alito) che possono essere sciolte sulla lingua. | 2106 90 98 | La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della Nomenclatura Combinata 1 e 6, nonché dal testo dei codici 2106 , 2106 90 e 2106 90 98 .<br>Il prodotto non può essere classificato alla voce 3306 come preparato per l'igiene orale, in quanto non contiene alcun ingrediente specifico che contribuisce a mantenere pulito il cavo orale.<br>Il prodotto deve essere classificato come preparazione alimentare destinata al consumo umano ai sensi della voce 2106 , in quanto contiene sostanze con valore nutritivo (Note Esplicative del Sistema Armonizzato della voce 2106 , 1 o paragrafo, A e 2 o paragrafo, B, 9). |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ().