# REGOLAMENTO (CE) N. 869/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2007

concernente lo svincolo di cauzioni relative ai diritti di importazione nell'ambito di taluni contingenti tariffari nel settore delle carni bovine a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

**(1)** Fino al 31 dicembre 2006, le importazioni nella Comunità di bovini vivi nell'ambito di contingenti tariffari aperti su base pluriennale con la Bulgaria o con la Romania dal regolamento (CE) n. 1217/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi originari della Bulgaria ai sensi della decisione 2003/286/CE del Consiglio [^1] e dal regolamento (CE) n. 1241/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi originari della Romania ai sensi della decisione 2003/18/CE del Consiglio [^2] , erano soggetti all'assegnazione di diritti di importazione gestiti mediante titoli di importazione. Dal 1 o gennaio 2007, detti titoli di importazione non potevano essere più utilizzati per gli scambi in questione.

**(2)** Alcuni diritti di importazione concessi nel luglio 2006 e normalmente validi fino al 30 giugno 2007 sono stati utilizzati solo in parte o non sono stati utilizzati affatto. Il mancato rispetto degli impegni previsti con riguardo ai suddetti titoli di importazione dovrebbe comportare l'incameramento della cauzione. Dato che a seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania detti impegni non possono essere più soddisfatti, è necessario adottare, con effetto a decorrere dalla data di adesione di questi due paesi, una misura che preveda lo svincolo delle cauzioni relative ai diritti di importazione concessi nell'ambito di tali contingenti tariffari.

**(3)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Su richiesta delle parti interessate, le cauzioni relative a diritti di importazione costituite in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2005 e dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1241/2005 sono svincolate alle seguenti condizioni: a) il richiedente ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito del contingente: i) di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1217/2005; o ii) di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1241/2005; b) al 1 o gennaio 2007 i diritti di importazione erano stati utilizzati solo in parte o non erano stati utilizzati affatto.

**2.** Le cauzioni di cui al paragrafo 1 sono svincolate proporzionalmente ai diritti di importazione non utilizzati al 1 o gennaio 2007.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 199 del 29.7.2005, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_199_R_TOC) . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1965/2006 ( [GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_408_R_TOC) ).

[^2] [GU L 200 del 30.7.2005, pag. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_200_R_TOC) . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1965/2006.

[^1]: . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1965/2006 ().
[^2]: . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1965/2006.