# REGOLAMENTO (CE) N. 833/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2007

che stabilisce la data di scadenza del periodo transitorio di cui al regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada [^1] , in particolare l'articolo 5, paragrafi 4 e 5,

considerando quanto segue:

**(1)** In forza del regolamento (CE) n. 1172/98, durante un periodo transitorio a iniziare dal 1 o gennaio 1999, agli Stati membri è concesso di impiegare una codifica semplificata per i luoghi di carico e di scarico; una codifica regionale completa non è stata richiesta per il trasporto internazionale all'interno del SEE.

**(2)** Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1172/98, è necessario stabilire la data di scadenza del periodo transitorio, dato che ora sussistono le condizioni tecniche che consentono di utilizzare una codifica regionale efficace, tanto per il trasporto nazionale che internazionale, in base all'allegato G, punti 1 e 2, di tale regolamento.

**(3)** È necessario assicurare l'applicazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) [^2] , entrato in vigore nel 2003.

**(4)** Il presente regolamento non modifica la condizione o il contenuto delle variabili dichiarate facoltative nel regolamento (CE) n. 1172/98.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio [^3] ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il periodo transitorio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1172/98 scade il 31 dicembre 2007.

## **Articolo 2**

II presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2007. *Per la Commissione* Joaquín ALMUNIA *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_163_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_393_R_TOC) ).

[^2] [GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_154_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione ( [GU L 39 del 10.2.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_039_R_TOC) ).

[^3] [GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_181_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione ().
[^3]: .