# REGOLAMENTO (CE) N. 757/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2007

relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali [^1] , segnatamente gli articoli 3, 9d, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale [^2] , in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1831/2003 istituisce una procedura per l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

**(2)** L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate, prima della sua data di applicazione, a norma della direttiva 70/524/CEE.

**(3)** Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(4)** Le osservazioni iniziali su tali richieste di autorizzazione, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

**(5)** Sono stati presentati dati per una domanda di autorizzazione per un periodo illimitato del preparato conservante a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio per bovini da ingrasso. Il 18 ottobre 2006 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha emesso un parere sulla sicurezza e l'efficacia di detto preparato. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato I del presente regolamento.

**(6)** L'impiego del preparato a base di acido benzoico è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 877/2003 della Commissione [^3] . A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato per suini da ingrasso sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato II del presente regolamento.

**(7)** L'esame delle domande rivela che alcune procedure possono servire a proteggere i lavoratori da un'esposizione agli additivi indicati negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [^4] .

**(8)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le sostanze appartenenti al gruppo «Conservanti» contenute nell'allegato I, sono autorizzate per un periodo illimitato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni ivi specificate.

## **Articolo 2**

Le sostanze appartenenti al gruppo «Regolatori dell'acidità», contenute nell'allegato II, sono autorizzate per un periodo illimitato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni ivi specificate.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ( [GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_317_R_TOC) ).

[^2] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^3] [GU L 126 del 22.5.2003, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_126_R_TOC) .

[^4] [GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_183_R_TOC) . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

| Conservanti |  |  |  |  |  |  |  |  |
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| E700 | Benzoato di sodio 140 g/kg<br>Acido propionico 370 g/kg<br>Propionato di sodio 110 g/kg | Composizione dell'additivo: benzoato di sodio: 140 g/kg acido propionico: 370 g/kg propionato di sodio: 110 g/kg acqua: 380 g/kg | Bovini da ingrasso | — | 3 000 | 22 000 | Per la conservazione di cereali con un tenore di umidità superiore al 15 % | A tempo indeterminato |

| Regolatori dell'acidità |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E210 | Acido benzoico | C 7 H 6 O 2 | Suini da ingrasso | — | 5 000 | 10 000 | «Gli alimenti complementari contenenti acido benzoico non possono essere utilizzati come tali per i suini da ingrasso.» | A tempo indeterminato |

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ().
[^3]: .
[^4]: . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ().