# REGOLAMENTO (CE) N. 719/2007 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2007/400/PESC dell'11 giugno 2007, che pone fine a talune misure restrittive nei confronti della Liberia [^1] ,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** La posizione comune 2004/137/PESC, del 10 febbraio 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia [^2] , prevedeva l'attuazione delle misure nei confronti della Liberia imposte dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1521(2003), tra cui il divieto di importare diamanti grezzi da questo paese. Tale divieto è stato recentemente rinnovato per sei mesi dalla posizione comune 2007/93/PESC, del 12 febbraio 2007, che modifica e proroga la posizione comune 2004/137/PESC [^3] . Il 27 aprile 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1753(2007), in cui decideva, tra l'altro, di porre fine alle misure restrittive relative ai diamanti provenienti dalla Liberia. Il 4 maggio 2007, pertanto, la Liberia è entrata a far parte del sistema di certificazione del processo di Kimberley. La Liberia dovrebbe quindi essere inserita come partecipante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi [^4] .

**(2)** Il regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio [^5] vieta, fra l'altro, l’importazione di diamanti grezzi dalla Liberia.

**(3)** È opportuno quindi abrogare retroattivamente, con effetto dal 27 aprile 2007, i paragrafi 1 e 3 dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 234/2004, che vietano rispettivamente di importare nella Comunità diamanti grezzi provenienti dalla Liberia e di eludere il divieto stesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I paragrafi 1 e 3 dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 234/2004 sono abrogati.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 27 aprile 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007. *Per il Consiglio* *La presidente* A. SCHAVAN

[^1] [GU L 150 del 12.6.2007, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_150_R_TOC) .

[^2] [GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_040_R_TOC) . Posizione comune modificata e prorogata da ultimo dalla posizione comune 2007/93/PESC ( [GU L 41 del 13.2.2007, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_041_R_TOC) ).

[^3] [GU L 41 del 13.2.2007, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_041_R_TOC) .

[^4] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 613/2007 della Commissione ( [GU L 141 del 2.6.2007, pag. 56](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_141_R_TOC) ).

[^5] [GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_040_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1819/2006 ( [GU L 351 del 13.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_351_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: . Posizione comune modificata e prorogata da ultimo dalla posizione comune 2007/93/PESC ().
[^3]: .
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 613/2007 della Commissione ().
[^5]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1819/2006 ().