# REGOLAMENTO (CE) N. 704/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l’articolo 15 e l’articolo 47, secondo trattino,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 fissa gli importi dell’aiuto da concedere per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole per il periodo dal 1 o luglio 2006 al 30 giugno 2007.

**(2)** Al fine di agevolare il corretto pagamento dell’aiuto da parte delle amministrazioni nazionali e degli organismi incaricati di attuare il programma di distribuzione del latte, alla fine dell’anno scolastico 2005/2006 nel regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione [^2] , è stata introdotta una disposizione transitoria applicabile in caso di modificazione dell’importo dell’aiuto.

**(3)** Gli Stati membri in cui l’anno scolastico 2006/2007 termina in luglio continueranno ad incontrare difficoltà nella gestione del pagamento dell’aiuto a causa della modificazione dell’importo relativo. È opportuno estendere la disposizione sopra citata all’anno scolastico 2006/2007.

**(4)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2707/2000.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2707/2000, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per l’anno scolastico 2006/2007, l’importo applicabile il 1 o giugno può essere applicato durante il mese di luglio negli Stati membri in cui l’anno scolastico termina in luglio.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 311 del 12.12.2000, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_311_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 943/2006 ( [GU L 173 del 27.6.2006, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_173_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 943/2006 ().