# REGOLAMENTO (CE) N. 622/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2007

che istituisce le condizioni applicabili alla pesca sperimentale del cicerello nel Mare del Nord per il 2007

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [^1] , in particolare l’allegato IA,

considerando quanto segue:

**(1)** L’allegato IA del regolamento (CE) n. 41/2007 stabilisce i limiti di cattura per la pesca sperimentale del cicerello nella zona CIEM IV. In conformità di quanto precisato nelle note in calce che accompagnano i limiti di cattura fissati nel suddetto allegato, la Commissione può stabilire le condizioni per l’utilizzo dei contingenti di pesca sperimentale in relazione all’abbondanza di cicerello.

**(2)** Conformemente al punto 1 dell’allegato IID del regolamento (CE) n. 41/2007, le condizioni stabilite in tale allegato si applicano alle navi comunitarie che praticano la pesca nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm. Le stesse condizioni si applicano ai pescherecci di paesi terzi autorizzati a praticare la pesca del cicerello nelle acque comunitarie della zona CIEM IV, salvo diversa indicazione, o a seguito delle consultazioni tra la Comunità e la Norvegia.

**(3)** Lo stock di cicerello del Mare del Nord è in comune con la Norvegia, ma non è attualmente gestito congiuntamente. A seguito di consultazioni svoltesi tra la Comunità e la Norvegia il 30 marzo 2007, è stato raggiunto un accordo sulle condizioni applicabili alla pesca sperimentale del cicerello nel Mare del Nord. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.

**(4)** Al fine di stabilire quanto prima possibile le possibilità di pesca del cicerello in conformità del punto 8 dell’allegato IID del regolamento (CE) n. 41/2007, la pesca sperimentale ha luogo nel mese di aprile e nella prima metà di maggio. È quindi necessario che le condizioni per l’esercizio della pesca sperimentale del cicerello nel Mare del Nord nel 2007 siano applicate quanto prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Oggetto e campo di applicazione

**1.** Il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali possono essere utilizzati nel 2007, nella zona CIEM IV, i contingenti fissati nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 41/2007 per la pesca sperimentale in relazione all’abbondanza di cicerello.

**2.** Le condizioni previste dal presente regolamento si applicano in aggiunta alle condizioni stabilite nell’allegato IID del regolamento (CE) n. 41/2007.

## **Articolo 2**

Elenco dei pescherecci comunitari

**1.** A seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri interessati trasmettono senza indugio alla Commissione un elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che intendono partecipare alla pesca sperimentale del cicerello nelle acque norvegesi della zona CIEM IV; detto elenco reca il nome, il numero di immatricolazione e l’indicativo internazionale di chiamata di ogni imbarcazione.

**2.** Sulla base delle informazioni ricevute in conformità del paragrafo 1, la Commissione stabilisce un elenco di tutti i pescherecci comunitari che intendono partecipare alla pesca sperimentale del cicerello nelle acque norvegesi e lo trasmette alla Norvegia.

## **Articolo 3**

Comunicazione delle catture da parte delle navi comunitarie e norvegesi

**1.** Ogni tre giorni a decorrere dalla prima entrata nella zona norvegese, i pescherecci comunitari dediti alla cattura del cicerello o recanti a bordo reti da traino aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm trasmettono una dichiarazione di cattura alla direzione della Pesca della Norvegia.

**2.** Oltre alle notifiche delle catture in entrata e delle catture in uscita trasmesse in conformità dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 41/2007, i pescherecci norvegesi dediti alla cattura del cicerello o recanti a bordo reti da traino aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm inviano alla Commissione una dichiarazione di cattura ogni tre giorni a decorrere dalla prima entrata nelle acque comunitarie.

## **Articolo 4**

Accesso ai dati VMS relativi alle navi comunitarie

Gli Stati membri trasmettono ai loro esperti nazionali che fanno parte del pertinente gruppo di lavoro del CIEM o, in assenza di tali esperti, direttamente a tale gruppo di lavoro, i dati VMS relativi alle navi battenti la loro bandiera che partecipano alla pesca sperimentale del cicerello.

## **Articolo 5**

Chiusura della pesca sperimentale per le navi norvegesi

**1.** La pesca sperimentale del cicerello da parte di pescherecci norvegesi è autorizzata successivamente al 6 maggio 2007 nelle acque comunitarie della zona IV unicamente a condizione: a) che non sia stato pienamente utilizzato il 30 % dello sforzo complessivo esercitato nel 2005 dalla Norvegia; e b) che non sia stato raggiunto il limite di cattura di 20 000 tonnellate.

**2.** Lo sforzo di pesca esercitato dalle navi norvegesi non deve superare 25 imbarcazioni che effettuino ciascuna non oltre una bordata della durata di diversi giorni.

## **Articolo 6**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2007. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_015_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione ( [GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_106_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione ().