# REGOLAMENTO (CE) N. 605/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1 o giugno 2007

recante misure transitorie relative ad alcuni titoli di importazione e di esportazione per gli scambi di prodotti agricoli fra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006 e la Bulgaria e la Romania

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 41,

considerando quanto segue:

**(1)** Fino al 31 dicembre 2006 gli scambi di prodotti agricoli fra la Comunità e la Bulgaria e la Romania erano soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione. Dal 1 o gennaio 2007, tali titoli non possono più essere utilizzati per gli scambi suddetti.

**(2)** Alcuni titoli, ancora validi dopo il 1 o gennaio 2007, non sono stati utilizzati affatto o sono stati utilizzati solo parzialmente. Gli impegni derivanti dai suddetti titoli devono essere rispettati pena l’incameramento della cauzione depositata. Poiché dopo l’adesione della Bulgaria e della Romania tali impegni non possono più essere rispettati, è necessario stabilire, con effetto a decorrere dalla data di adesione di questi due paesi, una misura transitoria che preveda lo svincolo delle cauzioni depositate.

**(3)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere di tutti i competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le cauzioni depositate per il rilascio di titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata sono svincolate, su richiesta delle parti interessate, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

**a)** i titoli indichino come paese di destinazione, di origine o di provenienza la Bulgaria o la Romania;

**b)** la validità dei titoli non sia scaduta prima del 1 o gennaio 2007;

**c)** al 1 o gennaio 2007 i titoli siano stati utilizzati solo parzialmente o non siano stati utilizzati affatto.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o giugno 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*