# REGOLAMENTO (CE) N. 566/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2007

che esclude la Repubblica del Cile dall'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate [^1] , in particolare l’articolo 26,

considerando quanto segue:

**(1)** La Repubblica del Cile è compresa nell'elenco dei paesi beneficiari del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005.

**(2)** L'inclusione di tutte le preferenze tariffarie concesse al Cile nell'ambito del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate nell'Accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Cile, dall'altro, è stata completata con il consolidamento messo in atto dalla decisione n. 2/2006 del Consiglio di associazione UE-Cile, del 16 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I dell'accordo [^2] .

**(3)** L'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 980/2005 prevede l'esclusione di un paese dall'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato I qualora tale paese benefici di un accordo commerciale preferenziale con la Comunità che comprende almeno tutte le preferenze concesse nell'ambito di tale sistema a tale paese.

**(4)** L'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 deve pertanto essere opportunamente modificato.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

La Repubblica del Cile viene esclusa dall'elenco dei paesi beneficiari del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2007. *Per la Commissione* Peter MANDELSON *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_169_R_TOC) .

[^2] [GU L 322 del 22.11.2006, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_322_R_TOC) . Decisione 2006/792/CE.

[^1]: .
[^2]: . Decisione 2006/792/CE.