# REGOLAMENTO (CE) N. 560/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [^1] , in particolare l'articolo 63, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del medesimo regolamento sulla base dei prezzi di questi prodotti sul mercato mondiale ed entro i limiti degli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

**(2)** Le restituzioni all'esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono ai prodotti della Comunità un trattamento preferenziale all'importazione godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre perciò sopprimere le restituzioni all'esportazione per tali destinazioni.

**(3)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione [^2] .

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^2] [GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_128_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/2006 ( [GU L 384 del 29.12.2006, pag. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2001, il testo delle sezioni «Zona 3» e «Zona 4» è sostituito dal seguente:

«Zona 3: Europa dell'est e paesi della Comunità degli Stati indipendenti Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan. Zona 4: Europa occidentale Islanda, Norvegia».

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/2006 ().