# REGOLAMENTO (CE) N. 543/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2007

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2021/2006 per il sottoperiodo di maggio 2007

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [^2] , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2021/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti d’importazione di riso originario degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) [^3] , in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2021/2006 della Commissione ha aperto un contingente tariffario annuo globale per l’importazione di 160 000 tonnellate di riso, espresse in equivalente riso semigreggio, di cui 125 000 tonnellate originarie degli Stati ACP (numero d’ordine 09.4187), 25 000 tonnellate originarie delle Antille olandesi e di Aruba (numero d’ordine 09.4189) e 10 000 tonnellate originarie dei PTOM meno sviluppati (numero d’ordine 09.4190), nonché un contingente tariffario annuo per l’importazione di 20 000 tonnellate di rotture di riso originarie degli Stati ACP (numero d’ordine 09.4188).

**(2)** Per detti contingenti, contemplati dall’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2021/2006, il secondo sottoperiodo è il mese di maggio.

**(3)** Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 17, lettera a), del regolamento (CE) n. 2021/2006, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4187, 09.4188 e 09.4189, le domande presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2007, a norma dell’articolo 13, primo comma, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo in equivalente riso semigreggio superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

**(4)** Risulta inoltre dalla summenzionata comunicazione che, per il contingente recante il numero d’ordine 09.4190, le domande presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2007, a norma dell’articolo 13, primo comma, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo in equivalente riso semigreggio inferiore a quello disponibile.

**(5)** Occorre quindi fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2021/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Le domande di titoli di importazione di riso di cui ai contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4187, 09.4188 e 09.4189 contemplati dal regolamento (CE) n. 2021/2006, presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2007, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

**2.** I quantitativi totali disponibili nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4187, 09.4188, 09.4189 e 09.4190, contemplati dal regolamento (CE) n. 2021/2006, per il sottoperiodo contingentale successivo, sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2007. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 ( [GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_144_R_TOC) ).

[^2] [GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ( [GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_078_R_TOC) ).

[^3] [GU L 384 del 29.12.2006, pag. 61](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) .

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di maggio 2007 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 2021/2006

| Origine/Prodotto | Numero d’ordine | Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di maggio 2007 | Quantitativi disponibili per il sottoperiodo del mese di settembre 2007<br>(in kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| ACP [articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2021/2006] | 09.4187 | 29,237747 % | 41 666 004 |
| —: codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98 , 1006 20 e 1006 30 |  |  |  |
| ACP [articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2021/2006] | 09.4188 | 91,620043 % | 0 |
| —: codice NC 1006 40 00 |  |  |  |
| PTOM [articolo 8 e articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2021/2006] |  |  |  |
| —: codice NC 1006 |  |  |  |
| a): Antille olandesi e Aruba | 09.4189 | 67,574812 % | 8 333 001 |
| b): PTOM meno sviluppati | 09.4190 | — [^1] | 10 000 000 |

[^1] Per questo sottoperiodo non c’è coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

[^1]: Per questo sottoperiodo non c’è coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ().
[^3]: .