# REGOLAMENTO (CE) N. 516/2007 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2007

relativo all'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali [^1] , in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9 D, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale [^2] , in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede una procedura di autorizzazione per gli additivi destinati all'alimentazione degli animali.

**(2)** L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie riguardo alle domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima della data di applicabilità di detto regolamento.

**(3)** La domanda di autorizzazione degli additivi di cui all'allegato del presente regolamento è stata presentata prima della data di applicabilità del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(4)** Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicabilità del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

**(5)** L'impiego del preparato di enzimi endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8, prodotti dal *Bacillus subtilis* (LMG-S -15136) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 261/2003 della Commissione [^3] e per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2188/2002 della Commissione [^4] . A sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato del presente regolamento.

**(6)** La valutazione di questa domanda dimostra la necessità di alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi di cui all'allegato. Tale protezione dovrebbe essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [^5] .

**(7)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione degli animali, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato alle condizioni ivi specificate.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2007. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ( [GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_317_R_TOC) ).

[^2] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^3] [GU L 37 del 13.3.2003, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_037_R_TOC) .

[^4] [GU L 333 del 10.12.2002, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_333_R_TOC) .

[^5] [GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_183_R_TOC) . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

| Enzimi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 1606 | Endo-1,4-beta-xilanasi<br>EC 3.2.1.8 | Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Bacillus subtilis* (LMG-S-15136), con un'attività minima di:<br>solido e liquido:<br>endo-1,4-beta-xilanasi: 100 IU [^1] /g o ml | Suini da ingrasso | — | 10 IU | — | 1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato |
| Tacchini da ingrasso | — | 10 IU | — | 1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato |  |  |  |

[^1] 1 IU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (espressi in equivalenti xilosio) a partire da xilano di betulla, al minuto, con pH 4,5 e a 30 °C.

[^1]: 1 IU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (espressi in equivalenti xilosio) a partire da xilano di betulla, al minuto, con pH 4,5 e a 30 °C.
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ().
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ().