# REGOLAMENTO (CE) N. 450/2007 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2007

relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

**(1)** La Comunità e la Repubblica gabonese hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica gabonese.

**(2)** È nell’interesse della Comunità approvare il suddetto accordo.

**(3)** È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea.

Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.

## **Articolo 2**

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

| Categoria di pesca | Tipo di peschereccio | Stato membro | Licenze o quota |
| --- | --- | --- | --- |
| Pesca del tonno | Pescherecci con palangari di superficie | Spagna | 13 |
| Portogallo | 3 |  |  |
| Pesca del tonno | Tonniere congelatrici con reti a circuizione | Spagna | 12 |
| Francia | 12 |  |  |

Nel caso in cui le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscano le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di qualsiasi altro Stato membro.

## **Articolo 3**

Gli Stati membri le cui navi pescano nell’ambito dell’accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ciascuno stock catturati nella zona di pesca gabonese secondo le modalità di cui al regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare [^1] .

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 16 aprile 2007. *Per il Consiglio* *Il presidente* H. SEEHOFER

[^1] [GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_073_R_TOC) .

# ACCORDO DI PARTENARIATO

nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea

LA REPUBBLICA GABONESE, in appresso denominata «Gabon»,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»,

in appresso denominate «le parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e il Gabon, in particolare nell’ambito della convenzione di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni;

CONSIDERANDO il desiderio di entrambe le parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche attraverso la cooperazione;

TENUTO CONTO delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’atlantico, in appresso denominata «ICCAT»;

CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995;

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine;

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente;

DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo concernente la politica settoriale della pesca adottata dal governo del Gabon e a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo;

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte dei pescherecci comunitari nelle zone di pesca del Gabon e per il sostegno della Comunità all’introduzione di una pesca responsabile in tali zone di pesca;

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la realizzazione e lo sviluppo di investimenti con la partecipazione di imprese delle due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

— la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca al fine di promuovere una pesca responsabile nelle acque del Gabon, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca nel suddetto paese,

— le condizioni per l’accesso dei pescherecci comunitari alle acque del Gabon,

— la cooperazione relativa alle modalità di controllo della pesca nelle acque del Gabon, al fine di garantire l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

— le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

**a)** «autorità del Gabon», il governo del Gabon;

**b)** «autorità comunitarie», la Commissione europea;

**c)** «acque del Gabon», le acque soggette, in materia di pesca, alla sovranità o alla giurisdizione del Gabon;

**d)** «peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive;

**e)** «nave comunitaria», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;

**f)** «commissione mista», una commissione composta da rappresentanti della Comunità e del Gabon, le cui funzioni sono descritte all’articolo 9 del presente accordo;

**g)** «trasbordo», il trasferimento, in parte o per intero, del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in mare o in porto;

**h)** «circostanze anomale», circostanze diverse dai fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti, tali da impedire l’esercizio dell’attività di pesca nelle acque del Gabon.

Articolo 3

Principi e obiettivi relativi all’attuazione del presente accordo

**1.** Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Gabon, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte di pesca operanti nelle acque suddette, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell’ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.

**2.** Le parti cooperano alla definizione e all’attuazione di una politica settoriale in materia di pesca da parte del governo del Gabon e avviano a tal fine un dibattito politico sulle riforme necessarie. Esse effettuano consultazioni preliminari finalizzate all’adozione di eventuali misure in questo settore.

**3.** Le parti cooperano altresì al fine di realizzare, congiuntamente e unilateralmente, valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo.

**4.** Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità dei principi di corretta governance economica e sociale e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche.

**5.** In particolare, l’ingaggio di marinai del Gabon e/o di paesi ACP a bordo di navi comunitarie è disciplinato dalla dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione di discriminazioni in materia di impiego e professione.

Articolo 4

Cooperazione in campo scientifico

**1.** Nel periodo di applicazione dell’accordo la Comunità e il Gabon cooperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca del Gabon.

**2.** Le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista, prevista dall’articolo 9 dell’accordo, per adottare, se del caso a seguito di una riunione scientifica e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

**3.** Le parti si impegnano a consultarsi, direttamente, anche a livello locale nell’ambito del COREP (comitato regionale della pesca del Golfo di Guinea) o nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell’Atlantico e cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.

Articolo 5

Accesso delle navi comunitarie alle zone di pesca nelle acque del Gabon

**1.** Il Gabon si impegna ad autorizzare le navi comunitarie ad esercitare le attività di pesca nella propria zona di pesca, conformemente alle disposizioni del presente accordo, compresi il protocollo e l’allegato.

**2.** Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alla legislazione e alla normativa in vigore nel Gabon. Le autorità del Gabon notificano alla Commissione ogni eventuale modifica della suddetta legislazione.

**3.** Il Gabon si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie all’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità del Gabon preposte ai suddetti controlli.

**4.** La Comunità si impegna ad adottare tutte le misure opportune per garantire che i propri pescherecci rispettino le disposizioni del presente accordo, come pure la legislazione concernente la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione del Gabon.

Articolo 6

Licenze

**1.** Possono svolgere attività di pesca nelle acque del Gabon solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo e del protocollo ad esso allegato.

**2.** La procedura per la domanda di una licenza di pesca per un peschereccio, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell’allegato del protocollo.

Articolo 7

Corrispettivo finanziario

**1.** La Comunità versa al Gabon un corrispettivo finanziario conformemente alle condizioni stabilite nel protocollo e nell’allegato. Tale corrispettivo unico è definito sulla base di due componenti relative, rispettivamente: a) all’accesso delle navi comunitarie alle acque e alle risorse alieutiche del Gabon; e b) al sostegno finanziario della Comunità a favore di una pesca responsabile e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque del Gabon.

**2.** La componente del corrispettivo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera a), è stabilita, di comune accordo e in conformità delle disposizioni del protocollo, in funzione degli obiettivi identificati dalle due parti, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo del Gabon e in base a una programmazione annuale e pluriennale relativa alla sua attuazione.

**3.** Il corrispettivo finanziario versato dalla Comunità è versato annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo e fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo concernente l’eventuale modifica del suo importo per i seguenti motivi: a) circostanze anomale; b) riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce del migliore parere scientifico disponibile; c) aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce del migliore parere scientifico disponibile; d) riesame delle condizioni del sostegno finanziario all’attuazione della politica settoriale della pesca nel Gabon, quando i risultati della programmazione annuale e pluriennale constatati dalle parti lo giustificano; e) risoluzione del presente accordo ai sensi dell’articolo 12; f) sospensione del presente accordo ai sensi dell’articolo 13.

Articolo 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

**1.** Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.

**2.** Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

**3.** Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

**4.** Le parti promuovono, in particolare, la costituzione di società miste per investimenti di interesse comune, nel rispetto della legislazione vigente nel Gabon e nella Comunità.

Articolo 9

Commissione mista

**1.** È costituita una commissione mista incaricata di controllare l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni: a) controlla l’esecuzione, l’interpretazione e l’applicazione dell’accordo e, in particolare, la definizione della programmazione annuale e pluriennale di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del protocollo e ne valuta l’attuazione; b) assicura il coordinamento sulle questioni di comune interesse in materia di pesca; c) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo; d) riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, del corrispettivo finanziario; e) svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

**2.** La commissione mista si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente nel Gabon e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 10

Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio del Gabon.

Articolo 11

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente prorogato per ulteriori periodi di sei anni, salvo denuncia di una delle parti notificata a norma dell’articolo 13.

Articolo 12

Sospensione

**1.** L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo circa l’applicazione delle disposizioni in esso previste. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data alla quale la suddetta sospensione avrebbe effetto. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

**2.** L’ammontare del corrispettivo finanziario di cui all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 13

Denuncia

**1.** Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di gravi circostanze, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

**2.** La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di recedere dall’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

**3.** L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni fra le parti.

**4.** L’ammontare del corrispettivo finanziario di cui all’articolo 7 per l’anno in cui prende effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 14

Protocollo e allegato

Il protocollo e l’allegato formano parte integrante del presente accordo [^1] .

Articolo 15

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque del Gabon sono disciplinate dalla normativa applicabile nel suddetto Stato, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

Articolo 16

Abrogazione

Alla data della sua entrata in vigore, il presente accordo abroga e sostituisce l’accordo di pesca fra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi entrato in vigore il 3 dicembre 1998.

Tuttavia, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e il corrispettivo finanziario previsti nell’accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011 rimane d’applicazione durante il periodo previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo e diventa parte integrante del presente accordo.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di adozione.

[^1] [GU L 319, 18.11.2006, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_319_R_TOC) .

[^1]: .