# REGOLAMENTO (CE) N. 434/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania [^1] , in particolare l'articolo 34, paragrafo 3, e l'articolo 56,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [^2] , in particolare l'articolo 91,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 34 e l'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania definiscono in termini generali le condizioni cui è subordinata la concessione di un sostegno supplementare temporaneo per misure transitorie di sviluppo rurale in questi due nuovi Stati membri. È necessario adottare disposizioni di applicazione per completare tali condizioni e adattare talune norme previste dal regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [^3] .

**(2)** Tali disposizioni di applicazione devono attenersi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e devono quindi limitarsi a quanto è necessario per realizzare gli scopi perseguiti.

**(3)** Occorre specificare le condizioni di ammissibilità relative ad alcune misure transitorie.

**(4)** Al fine di agevolare la stesura dei programmi di sviluppo rurale contenenti tali misure nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è necessario stabilire norme comuni circa la struttura e il contenuto dei programmi stessi, in particolare sulla base dei requisiti enunciati all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

**(5)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1974/2006.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è così modificato:

1) al capo III, sezione I, sottosezione 1, è aggiunto il seguente articolo 25 *bis* : «Articolo 25 bis 1. Un sostegno per la fornitura dei servizi di consulenza e di divulgazione agricole di cui all'allegato VIII, sezione I D dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania può essere concesso alle autorità e agli organismi che prestano questi servizi agli agricoltori. I servizi includono in particolare l'elaborazione di piani aziendali, l'assistenza nella presentazione di domande per beneficiare delle misure di sviluppo rurale, la consulenza e la divulgazione connesse al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e dei criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. 2. Le autorità e gli organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza e divulgazione agli agricoltori devono disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici e amministrativi, nonché esperienza e affidabilità nella prestazione di consulenza con riguardo ai servizi da fornire. 3. Per il periodo 2007-2009, in relazione alla fornitura di servizi di consulenza agli agricoltori, la Bulgaria e la Romania possono applicare la presente misura o la misura “utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali” di cui all'articolo 20, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005.»;

2) al capo III, sezione I, sottosezione 4, la seguente frase è aggiunta all'articolo 37, paragrafo 2: «In Bulgaria e in Romania, la prima gara deve essere indetta entro tre anni dall'approvazione del programma.»;

3) al capo III, sezione I, sottosezione 4, è aggiunto il seguente articolo 37 *bis* : «Articolo 37 bis In Bulgaria e in Romania, l'acquisizione di competenze ai sensi dell'articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 può includere anche i costi connessi alla costituzione di partenariati rappresentativi in materia di sviluppo locale, alla definizione di strategie di sviluppo integrate, al finanziamento della ricerca e alla preparazione delle domande relative alla selezione dei gruppi di azione locale. Tali costi sono sovvenzionabili per i gruppi di azione locale potenziali.»;

4) al capo III, sezione 1, è aggiunta la seguente sottosezione 4 *bis* : « Sottosezione 4 *bis* Misura addizionale temporanea per la Bulgaria e la Romania Articolo 39 bis Le condizioni di ammissibilità per la concessione di aiuti nell'ambito della misura prevista alla sezione I, lettera E, dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania (“Complemento ai pagamenti diretti”) sono definite dalla decisione della Commissione recante approvazione dei pagamenti diretti nazionali complementari.»;

5) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] L'atto di adesione è stato adattato dalle decisioni 2006/663/CE ( [GU L 277 del 9.10.2006, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_277_R_TOC) ) e 2006/664/CE del Consiglio ( [GU L 277 del 9.10.2006, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_277_R_TOC) ).

[^2] [GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_277_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 ( [GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

[^3] [GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_368_R_TOC) .

L'allegato II, parte A, del regolamento (CE) n. 1974/2006 è così modificato:

**1.** Al punto 3.4, il nuovo comma seguente è inserito dopo il primo comma: «Per la Bulgaria e la Romania, la descrizione di cui al comma precedente riguarda l'incidenza delle risorse finanziarie Sapard.»

**2.** Al punto 5.2, il primo trattino è completato dalla frase seguente: «Per la Bulgaria e la Romania, riferimento a tutte le operazioni/i contratti in corso, comprese le clausole finanziarie, e alle procedure/norme (comprese quelle transitorie) ad essi applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 248/2007 della Commissione sulle misure relative alle convenzioni di finanziamento pluriennali e alle convenzioni di finanziamento annuali concluse nell'ambito del programma Sapard e della transizione da Sapard agli strumenti di sviluppo rurale. [GU L 69 del 9.3.2007, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_069_R_TOC) .» "

| 3. | «—: elenco delle imprese che beneficiano di un periodo transitorio ai sensi della sezione II, paragrafo 3, dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania.» | «— | elenco delle imprese che beneficiano di un periodo transitorio ai sensi della sezione II, paragrafo 3, dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania.» |
| --- | --- | --- | --- |
| «— | elenco delle imprese che beneficiano di un periodo transitorio ai sensi della sezione II, paragrafo 3, dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania.» |  |  |

**4.** Il titolo del punto 5.3.1.4 è sostituito dal testo seguente: «5.3.1.4. Misure transitorie per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia»

| 5. | —: descrizione del tipo di servizi di consulenza e di divulgazione da fornire, | — | descrizione del tipo di servizi di consulenza e di divulgazione da fornire, | — | requisiti minimi per gli organismi responsabili della fornitura di questi servizi, | — | modalità di selezione dei suddetti organismi.» |
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| — | descrizione del tipo di servizi di consulenza e di divulgazione da fornire, |  |  |  |  |  |  |
| — | requisiti minimi per gli organismi responsabili della fornitura di questi servizi, |  |  |  |  |  |  |
| — | modalità di selezione dei suddetti organismi.» |  |  |  |  |  |  |

| 6. | «—: Per la Bulgaria e la Romania, i criteri minimi applicabili alla definizione dei gruppi di azione locale potenziali di cui all'articolo 37 *bis* .» | «— | Per la Bulgaria e la Romania, i criteri minimi applicabili alla definizione dei gruppi di azione locale potenziali di cui all'articolo 37 *bis* .» |
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| «— | Per la Bulgaria e la Romania, i criteri minimi applicabili alla definizione dei gruppi di azione locale potenziali di cui all'articolo 37 *bis* .» |  |  |

| 7. | —: contributo comunitario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, | — | contributo comunitario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, | — | designazione dell’organismo pagatore.» |
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| — | contributo comunitario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, |  |  |  |  |
| — | designazione dell’organismo pagatore.» |  |  |  |  |

| 8. | \| Totale settore pubblico \| Tasso di partecipazione FEASR<br>(%) \| Importo FEASR \| \|; \| --- \| --- \| --- \| --- \|; \| Asse 1 \| \| \| \|; \| Asse 2 \| \| \| \|; \| Asse 3 \| \| \| \|; \| Asse 4 \| \| \| \|; \| Assistenza tecnica \| \| \| \|; \| Complementi ai pagamenti diretti \| \| \| \|; \| Totale» \| \| \| \| |
| --- | --- |

**9.** Nel Nota Bene dopo la tabella 6.2 a, è aggiunta la frase seguente: «Per la Bulgaria e la Romania, ai fini dell'identificazione di tali spese deve essere utilizzata la tabella di concordanza di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 248/2007 della Commissione.»

| 10. | \| Misura/asse \| Spesa pubblica \| Spesa privata \| Costo totale \|; \| --- \| --- \| --- \| --- \|; \| Misura 111 \| \| \| \|; \| Misura 112 \| \| \| \|; \| Misura 121 \| \| \| \|; \| Misura 1… \| \| \| \|; \| Totale asse 1 \| \| \| \|; \| Misura 211 \| \| \| \|; \| Misura 212 \| \| \| \|; \| Misura 221 \| \| \| \|; \| Misura 2 … \| \| \| \|; \| Totale asse 2 \| \| \| \|; \| Misura 311 \| \| \| \|; \| Misura 312 \| \| \| \|; \| Misura 321 \| \| \| \|; \| Misura 3… \| \| \| \|; \| Totale asse 3 \| \| \| \|; \| 41: Strategie di sviluppo locale: — 411 Competitività — 412 Gestione dell'ambiente/del territorio — 413 Qualità della vita/diversificazione — — — 411 — Competitività — — — 412 — Gestione dell'ambiente/del territorio — — — 413 — Qualità della vita/diversificazione<br>—: 411 — Competitività<br>—: 412 — Gestione dell'ambiente/del territorio<br>—: 413 — Qualità della vita/diversificazione \| \| \| \|; \| 421: Cooperazione: \| \| \| \|; \| 431: Costi di gestione, acquisizione di competenze, animazione \| \| \| \|; \| Totale asse 4 \| \| \| \|; \| 511: Assistenza tecnica di cui eventuale importo per la rete rurale nazionale: a) costi di gestione b) piano d'azione — a) — costi di gestione — b) — piano d'azione<br>a): costi di gestione<br>b): piano d'azione \| \| \| \|; \| 611: Complementi ai pagamenti diretti \| \| \| \|; \| Totale complessivo \| \| \| \| |
| --- | --- |

| 11. | «(143): Fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole in Bulgaria e in Romania<br>(611): Pagamenti diretti complementari in Bulgaria e in Romania.» | «(143) | Fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole in Bulgaria e in Romania | (611) | Pagamenti diretti complementari in Bulgaria e in Romania.» |
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| «(143) | Fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole in Bulgaria e in Romania |  |  |  |  |
| (611) | Pagamenti diretti complementari in Bulgaria e in Romania.» |  |  |  |  |

[GU L 69 del 9.3.2007, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_069_R_TOC) .» »

Per verificare la conformità all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005, la chiave di ripartizione tra gli assi delle strategie di sviluppo locale sarà applicata alla dotazione complessiva dell’asse 4.»

[^1]: L'atto di adesione è stato adattato dalle decisioni 2006/663/CE () e 2006/664/CE del Consiglio ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 ().
[^3]: .