# REGOLAMENTO (CE) N. 421/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2007

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 9 aprile 2007 al 16 aprile 2007 nell’ambito del sottocontingente II del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 2375/2002 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [^2] , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione [^3] ha aperto un contingente tariffario annuo globale per l’importazione di 2 988 387 t di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Tale contingente è suddiviso in tre sottocontingenti.

**(2)** L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2375/2002 ha fissato in 38 000 t il quantitativo per il sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124) per il periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2007.

**(3)** Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2375/2002, risulta che le domande presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 9 aprile 2007 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 16 aprile 2007, secondo il disposto dell’articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

**(4)** È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione nell’ambito del sottocontingente II di cui al regolamento (CE) n. 2375/2002 per il periodo contingentale in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Ogni domanda di titolo d’importazione nell’ambito del sottocontingente II di cui al regolamento (CE) n. 2375/2002, presentata dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 9 aprile 2007 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 16 aprile 2007, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 33,119287 %.

**2.** È sospeso, per ilperiodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 16 aprile 2007 nell’ambito del sottocontingente II di cui al regolamento (CE) n. 2375/2002.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2007. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( [GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ( [GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_078_R_TOC) ).

[^3] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2022/2006 ( [GU L 384 del 29.12.2006, pag. 70](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2022/2006 ().