# REGOLAMENTO (CE) N. 389/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo [^1] , in particolare l’articolo 46, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione [^2] stabilisce tra l’altro alcune condizioni di utilizzo delle sostanze autorizzate dal regolamento (CE) n. 1493/1999. In particolare, l’allegato IX *bis* dispone che l’utilizzo del dimetildicarbonato avvenga prima dell’imbottigliamento del vino. La traduzione del termine «imbottigliamento» e il suo significato diverso in alcune lingue hanno dato adito a interpretazioni divergenti circa la portata di questa disposizione da parte degli operatori e delle autorità di controllo.

**(2)** L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli [^3] definisce il termine «imbottigliamento» ai fini dell’applicazione del regolamento medesimo.

**(3)** Per garantire un’interpretazione uniforme delle disposizioni da applicare all’utilizzo del dimetildicarbonato, è opportuno rifarsi alla definizione del termine «imbottigliamento» contenuta nel regolamento (CE) n. 753/2002, utilizzandola per precisare tali disposizioni del regolamento (CE) n. 1622/2000. Occorre pertanto modificare l’allegato IX *bis* del regolamento (CE) n. 1622/2000.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nell’allegato IX *bis* del regolamento (CE) n. 1622/2000, il secondo comma, primo trattino, è sostituito dal seguente:

«— L’aggiunta deve essere effettuata solo poco prima dell’imbottigliamento, definito come il riempimento, a fini commerciali, con il prodotto interessato di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2007. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^2] [GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_194_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2030/2006 ( [GU L 414 del 30.12.2006, pag. 40](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_414_R_TOC) ).

[^3] [GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_118_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/2006 ( [GU L 384 del 29.12.2006, pag. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2030/2006 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/2006 ().