# REGOLAMENTO (CE) N. 327/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2007

recante deroga, per il 2007, al regolamento (CE) n. 1445/95 per quanto riguarda la data di rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle carni bovine

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] , in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 [^2] , i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.

**(2)** Tenuto conto dei giorni festivi dell’anno 2007 e della pubblicazione irregolare della *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* in tali giorni, il periodo che intercorre tra la presentazione delle domande e il giorno in cui devono essere rilasciati i titoli risulta troppo breve per una corretta gestione del mercato e occorre quindi prolungarlo.

**(3)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, per il 2007 i titoli le cui domande sono presentate nei periodi indicati nell’allegato del presente regolamento sono rilasciati nelle date che figurano a fronte nello stesso allegato.

La deroga si applica a condizione che non sia stata presa, anteriormente alle suddette date di rilascio, nessuna delle misure particolari di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1445/95.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2007. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_143_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 ( [GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_408_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 47 del 16.2.2007, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_047_R_TOC) ).

| Periodi per la presentazione delle domande di titoli | Data di rilascio |
| --- | --- |
| dal 2 al 6 aprile 2007 | 12 aprile 2007 |
| dal 23 al 27 aprile 2007 | 3 maggio 2007 |
| dal 30 aprile al 4 maggio 2007 | 10 maggio 2007 |
| dal 21 al 25 maggio 2007 | 31 maggio 2007 |
| dal 6 al 10 agosto 2007 | 16 agosto 2007 |
| dal 17 al 21 dicembre 2007 | 28 dicembre 2007 |
| dal 24 al 28 dicembre 2007 | 4 gennaio 2008 |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (; rettifica nella ).