# REGOLAMENTO (CE) N. 260/2007 DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2007

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

**(1)** Con il regolamento (CE) n. 1350/2006 [^2] («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno, attualmente classificabili ai codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 00 (codici NC dal 1 o gennaio 2007), originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

**(2)** Si ricorda che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1 o gennaio 2001 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

**(3)** A seguito dell’istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della RPC, alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto inoltre la possibilità di essere sentite.

**(4)** La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza. A tal fine la Commissione ha svolto ulteriori visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

| a) | —: Comptoir Lyonnais de Soudage SA, Lione, Francia; | — | Comptoir Lyonnais de Soudage SA, Lione, Francia; |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Comptoir Lyonnais de Soudage SA, Lione, Francia; |  |  |

| b) | —: Alexander Binzel Schweiβtechnik GmbH & Co., KG, Buseck, Germania, | — | Alexander Binzel Schweiβtechnik GmbH & Co., KG, Buseck, Germania, | — | Binzel France Sàrl, Strasburgo, Francia. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Alexander Binzel Schweiβtechnik GmbH & Co., KG, Buseck, Germania, |  |  |  |  |
| — | Binzel France Sàrl, Strasburgo, Francia. |  |  |  |  |

**(5)** Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

**(6)** Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

**(7)** Il prodotto in esame è costituito da alcuni tipi di elettrodi per saldatura in tungsteno («ET»), comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, tagliati o meno a misura. Esso è attualmente classificabile ai codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 00 (codici NC dal 1 o gennaio 2007). Il prodotto in esame è utilizzato nelle operazioni di saldatura e in procedure analoghe, compresa la saldatura ad arco in atmosfera inerte con elettrodi di tungsteno, la saldatura e il taglio al plasma e la spruzzatura a caldo.

**(8)** Un importatore ha contestato le conclusioni di cui al considerando 13 del regolamento provvisorio secondo le quali tutti gli ET costituiscono un prodotto unico ai fini del presente procedimento. Questo importatore ha sottolineato le diverse proprietà dei vari tipi di elettrodi di tungsteno e in particolare quelle di un tipo brevettato di ET sviluppato dall’importatore stesso.

**(9)** È dall’inizio dell’inchiesta, tuttavia, che la Commissione è al corrente dell’esistenza di vari tipi di ET. Oltre ad essere venduti in diversi spessori e lunghezze, gli ET possono essere fabbricati in tungsteno puro o in lega con una piccola percentuale di un metallo come il torio, il lantanio, il cerio, lo zirconio o una combinazione di questi. La lega incide sulle proprietà degli elettrodi, in particolare in termini di infiammabilità, stabilità e durabilità, e li rende meglio adatti ad applicazioni specifiche. Nonostante le variazioni delle caratteristiche tecniche dei diversi tipi di ET, si ritiene che le loro comuni caratteristiche fisiche di base e il loro grado di sostituibilità siano sufficienti per poterli considerare un unico prodotto ai fini del presente procedimento, dal momento che presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base.

**(10)** Va osservato tuttavia che, ai fini del calcolo dei margini di dumping e di pregiudizio, sono stati considerati i diversi tipi di ET sopraindicati.

**(11)** L’importatore di cui al considerando 8 ha inoltre sottolineato le differenze nei processi di produzione utilizzati dai produttori europei e da quelli cinesi e ha affermato che tali differenze si traducono in una maggiore qualità degli ET cinesi. Un produttore esportatore ha inoltre affermato che i suoi elettrodi sono di migliore qualità rispetto a quelli dei suoi concorrenti e, in ogni caso, più adatti al principale prodotto fabbricato dal gruppo, ovverosia la torcia per saldatura TIG. Per quanto riguarda quest’ultima affermazione, occorre sottolineare che, in base agli elementi di prova disponibili, le eventuali differenze di qualità non sono tali da impedire l’utilizzo, per l’applicazione in questione, di elettrodi fabbricati da altri produttori, anche nel caso in cui non garantiscano il montaggio ottimale alle torce. Quanto alle presunte differenze generali di qualità, evidenziate dall’importatore, tra gli ET fabbricati e venduti dall’industria comunitaria nella Comunità e gli ET importati nella Comunità a partire dalla RPC, non sono disponibili informazioni oggettive in grado di corroborare o quantificare la percezione di una differenza generale di qualità. Gli ET prodotti e venduti dall’industria comunitaria nella Comunità e gli ET importati nella Comunità a partire dalla RPC sono stati pertanto considerati prodotti simili a termini dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base e non sono stati effettuati adeguamenti a tale proposito nel calcolo del pregiudizio.

**(12)** In mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando da 12 a 15 del regolamento provvisorio.

D. DUMPING

**1.** Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

**(13)** Il produttore esportatore cui è stato rifiutato il TEM, in quanto non soddisfaceva il secondo criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, ha affermato che le discordanze riscontrate nel suo sistema contabile riguardavano solo un numero limitato di casi e che da allora il suo sistema era stato perfezionato per conformarsi alle norme internazionali in materia di contabilità. La società non ha tuttavia presentato alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione. Dagli elementi di prova raccolti durante la verifica in loco risulta inoltre chiaramente che le pratiche riscontrate, anche qualora fossero state corrette dopo il PI, costituivano una violazione manifesta dei principi contabili internazionali come pure delle norme cinesi di contabilità.

**(14)** In mancanza di altre osservazioni al riguardo quanto alla concessione del TEM, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 16 a 21 del regolamento provvisorio.

**2.** Trattamento individuale («TI»)

**(15)** Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie l’industria comunitaria ha contestato la concessione del TI al produttore esportatore di cui al considerando 13 dal momento che nei documenti contabili della società erano state rilevate discordanze anche nelle registrazioni delle vendite all’esportazione. A tale proposito va osservato che la società soddisfaceva tutti i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e che non vi era pertanto motivo di respingere la sua richiesta di TI. Inoltre, tutti gli elementi relativi alle rare operazioni di esportazione verso la Comunità effettuate dalla società durante il PI sono stati ottenuti nel corso della verifica in loco del principale questionario antidumping e l’unica correzione necessaria ai dati relativi alle esportazioni è stata apportata immediatamente. L’osservazione dell’industria comunitaria è stata quindi respinta.

**(16)** In mancanza di altre osservazioni al riguardo si confermano le conclusioni sul TI di cui ai considerando da 22 a 25 del regolamento provvisorio.

**3.** Valore normale

**a)** Determinazione del valore normale per il produttore esportatore della RPC cui è stato concesso il TEM

**(17)** Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie il produttore esportatore interessato ha presentato un valore normale mensile collegando il valore normale medio, verificato, del PI all’evoluzione dei prezzi della materia prima di base, il paratungstato di ammonio («PTA») allo scopo di dimostrare che, se si effettua un confronto con i prezzi mensili all’esportazione, verso la fine del PI il dumping non sussisteva più. Questo valore normale mensile indicava inoltre che le conclusioni provvisorie sul dumping erano essenzialmente dovute all’eccezionale incremento del prezzo del PTA, cui la società non aveva reagito immediatamente aumentando i suoi prezzi all’esportazione, ma solo alla fine del PI. La società ha chiesto alla Commissione di tenere conto di tale evoluzione e di considerare la possibilità di calcolare il margine di dumping in base unicamente agli ultimi sei mesi o all’ultimo trimestre del PI. Tale richiesta è stata tuttavia respinta in quanto considerare un PI diverso sarebbe stato discriminatorio nei confronti di tutte le altre società oggetto dell’inchiesta, le quali sono state interessate in ugual misura dal generale incremento del prezzo del PTA. La richiesta è inoltre in contrasto con il concetto stesso di periodo dell’inchiesta. Essa infatti comporta la scelta selettiva dei dati di una parte del periodo dell’inchiesta e mette pertanto in questione la rappresentatività delle conclusioni.

**(18)** In tale contesto, dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, l’industria comunitaria ha chiesto un adeguamento dei costi della materia prima utilizzati per costruire il valore normale della società cui è stato concesso il TEM. Secondo l’industria comunitaria tale adeguamento sarebbe giustificato a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base, poiché il mercato cinese del tungsteno è oggetto di ingerenze statali a livello macroeconomico per cui i prezzi della materia prima di base, il PTA, praticati sul mercato interno si sono mantenuti costantemente al di sotto dei prezzi all’esportazione.

**(19)** La richiesta di cui sopra è stata esaminata analizzando gli effetti delle politiche del governo cinese a livello macroeconomico che potrebbero essere state all’origine dei diversi prezzi del PTA nel mercato interno e in quello per l’esportazione. Dall’inchiesta è emerso che la politica cinese di rimborso dell’IVA all’esportazione scoraggia in una certa misura l’esportazione di tungsteno e di prodotti connessi come il TPA poiché agli esportatori viene rimborsata solo una parte dell’IVA pagata sulle materie prime di origine nazionale. Questo significa inoltre che i produttori di ET devono sostenere un costo supplementare all’atto dell’esportazione. È stato pertanto effettuato un adeguamento del valore normale, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, per riflettere il costo totale sostenuto a causa del suddetto sistema di IVA. Non si ritiene necessario effettuare ulteriori adeguamenti.

**(20)** A parte l’adeguamento del valore normale di cui sopra, viene confermato il metodo generale esposto nei considerando da 26 a 33 del regolamento provvisorio.

**b)** Determinazione del valore normale per i produttori esportatori della RPC cui non è stato concesso il TEM

**i)** Paese di riferimento

**(21)** In mancanza di osservazioni pertinenti sull’uso degli Stati Uniti d’America come paese di riferimento, sono confermati i considerando da 34 a 38 del regolamento provvisorio.

ii) Valore normale

**(22)** In mancanza di osservazioni sulla definizione del valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM, sono confermati in via definitiva i considerando da 39 a 46 del regolamento provvisorio.

**4.** Prezzi all’esportazione

**(23)** Per quanto riguarda i prezzi all’esportazione di una società cui è stato concesso il trattamento individuale e quelli della società che ha collaborato all’inchiesta cui non è stato concesso il TEM/TI, il cui margine di dumping è stato utilizzato come base per calcolare il margine di dumping nazionale, come illustrato nei considerando da 54 a 56 del regolamento provvisorio, i prezzi all’esportazione sono stati rivisti escludendo due transazioni avvenute al di fuori del PI.

**(24)** Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie il produttore esportatore cui è stato concesso il TEM, i cui prodotti sono stati esportati verso la Comunità tramite un importatore collegato e successivamente rivenduti a società collegate e indipendenti nella Comunità, ha affermato che le SGAV delle società collegate, utilizzate per costruire il prezzo all’esportazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, erano sopravvalutate e non riflettevano i costi generati dalle vendite degli ET. Il produttore esportatore ha chiesto alla Commissione di utilizzare le SGAV originali indicate nelle risposte al questionario dei distributori collegati, le quali non avevano potuto essere accettate inizialmente in mancanza di elementi di prova relativi al metodo di imputazione dei costi. La società ha fornito elementi di prova relativi al metodo di imputazione seguito in origine, basato su una norma interna tradizionalmente utilizzata dalle società. I dati presentati sono stati successivamente verificati in loco e si è riscontrato che il metodo di imputazione originale corrispondeva ai costi associati alle vendite degli ET. La richiesta è stata pertanto accettata e le SGAV dei distributori collegati sono state adeguate di conseguenza.

**(25)** Per quanto riguarda il margine di profitto dei due importatori indipendenti, uno dei quali è stato utilizzato provvisoriamente per la costruzione del prezzo all’esportazione del produttore esportatore sopraindicato, si è riscontrato che tali margini di profitto non dovevano essere utilizzati dal momento che le attività di questi importatori indipendenti non erano sufficientemente comparabili a quelle dell’importatore collegato in questione. La maggior parte degli ET importati da questo importatore collegato viene infatti successivamente integrata nel principale prodotto fabbricato dal gruppo, ovverosia la torcia per saldatura. Va inoltre osservato che il valore degli ET è inferiore a quello del prodotto finale. Si è pertanto concluso che il margine di profitto dell’importatore collegato avrebbe costituito una base più esatta per costruire il prezzo all’esportazione.

**(26)** In mancanza di ulteriori osservazioni sui prezzi all’esportazione è pertanto confermato il metodo generale indicato nei considerando 47 e 48 del regolamento provvisorio, ad eccezione dell’uso del margine di profitto dell’importatore collegato per costruire il prezzo all’esportazione del produttore cui è stato concesso il TEM, come descritto sopra.

**5.** Confronto

**(27)** I valori normali, descritti nei considerando da 17 a 20 e nel considerando 22, e i prezzi all’esportazione, rivisti come indicato nei considerando da 23 a 26, sono stati confrontati a livello di franco fabbrica. Per garantire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto conto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti ai fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, influivano sui prezzi e sulla loro comparabilità. I fattori per cui sono stati accettati adeguamenti sono le imposte indirette di cui al considerando 19, i costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e le spese accessorie, le spese relative all’imballaggio, le spese di credito e le commissioni bancarie.

**6.** Margine di dumping

**a)** Per il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta e al quale è stato concesso il TEM

**(28)** In base a quanto sopra esposto, il margine di dumping definitivo espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:

| Società | Margine di dumping definitivo |
| --- | --- |
| Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd | 17 % |

**b)** Per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e ai quali è stato concesso il trattamento individuale

**(29)** In seguito all’adeguamento del prezzo all’esportazione dell’altra società cui è stato concesso il trattamento individuale, i margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

| Società | Margine di dumping definitivo |
| --- | --- |
| Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd, | 107,3 % |
| Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd | 128,4 % |

**c)** Per tutti gli altri produttori esportatori

**(30)** In seguito all’adeguamento del prezzo all’esportazione del produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta e al quale non è stato concesso il TEM/TI, il livello nazionale di dumping definitivo è stato fissato a 160,2 % del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

E. PREGIUDIZIO

**1.** Produzione comunitaria

**(31)** In mancanza di osservazioni relative alla produzione comunitaria, si confermano i considerando 57 e 58 del regolamento provvisorio.

**2.** Definizione dell’industria comunitaria

**(32)** In mancanza di osservazioni relative alla definizione di industria comunitaria, si conferma il considerando 59 del regolamento provvisorio.

**3.** Consumo comunitario

**(33)** In mancanza di osservazioni relative al consumo nella Comunità, si conferma il considerando 60 del regolamento provvisorio.

**4.** Importazioni nella Comunità dal paese interessato

**(34)** In mancanza di osservazioni riguardo alle importazioni dal paese interessato, si confermano i considerando da 61 a 66 del regolamento provvisorio.

**5.** Situazione dell’industria comunitaria

**(35)** In mancanza di osservazioni relative alla situazione dell’industria comunitaria, si confermano i considerando da 67 a 93 del regolamento provvisorio.

F. NESSO DI CAUSALITÀ

**(36)** In mancanza di nuove e circostanziate informazioni o argomentazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 94 a 114 del regolamento provvisorio.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

**(37)** Tre esportatori, un’associazione di esportatori e un importatore hanno ribadito la loro preoccupazione quanto al fatto che i dazi provvisori avrebbero escluso gli esportatori cinesi dal mercato comunitario. Poiché vi sono solo due produttori comunitari e praticamente nessuna importazione da altri paesi, questo eliminerebbe la concorrenza dal mercato comunitario a scapito degli utilizzatori. È stato inoltre affermato che i due produttori comunitari avrebbero l’abitudine di controllare i prezzi sul mercato comunitario mediante pratiche anticoncorrenziali. Le parti in questione non hanno tuttavia fornito ulteriori elementi di prova a sostegno di tali affermazioni e nel corso dell’inchiesta non sono emerse indicazioni tali da far ritenere probabile il ricorso a tali pratiche.

**(38)** Come affermato nel regolamento provvisorio, l’obiettivo delle misure antidumping non è quello di impedire l’accesso al mercato comunitario agli esportatori dei paesi terzi, ma piuttosto quello di ristabilire le condizioni di parità che sono venute a mancare a motivo di pratiche commerciali sleali.

**(39)** Durante l’inchiesta non è emersa alcuna prova di questo presunto comportamento anticoncorrenziale e l’industria comunitaria non ha beneficiato di profitti eccezionalmente elevati, nemmeno prima che le importazioni dalla Cina riuscissero ad imporsi sul mercato comunitario. Oltre ai due produttori comunitari esistenti, il livello delle misure istituite dovrebbe consentire ad almeno alcuni produttori esportatori della RPC di continuare a vendere il prodotto in esame sul mercato comunitario. L’obiettivo dei dazi, quando sono basati sul pregiudizio, è infatti unicamente quello di innalzare i prezzi all’importazione a un livello tale da consentire all’industria comunitaria di realizzare un margine di profitto normale.

**(40)** Un importatore ha inoltre affermato che i dazi avrebbero messo a rischio l’esistenza della sua società. Quest’importatore commercializza un tipo unico di elettrodo di alta qualità e se fosse costretto a cessare la propria attività gli utilizzatori finali degli ET, a suo avviso, verrebbero pregiudicati in termini di innovazione e di qualità del servizio.

**(41)** Tuttavia, come affermato nel regolamento provvisorio, le conseguenze generali per gli importatori di un eventuale aumento dei prezzi delle importazioni del prodotto in esame sarebbero quelle di ristabilire un normale livello di concorrenza con i produttori comunitari, senza impedire agli importatori di vendere il prodotto in esame. Inoltre, visti gli alti margini di profitto constatati a livello degli importatori che hanno collaborato, è improbabile che, anche nel caso in cui l’imposizione di misure comporti una diminuzione del volume delle importazioni, essi vengano esclusi dal mercato. Il distributore/dettagliante svolge un ruolo fondamentale nel mercato degli elettrodi per saldatura in quanto offre all’utilizzatore finale i vantaggi di uno «sportello unico» per tutte le esigenze di quest’ultimo in materia di saldatura. È pertanto assai probabile che questi operatori mantengano un ruolo importante nel mercato anche dopo l’istituzione di misure.

**(42)** Una parte ha inoltre affermato che gli ET importati dal suo gruppo sono complementari alle torce per saldatura fabbricate dalla stessa società. Se l’istituzione di misure antidumping spingesse gli utilizzatori verso elettrodi più economici provenienti da altri fornitori, le prestazioni e la durabilità delle torce della società ne risentirebbero, con ripercussioni negative sul complesso delle sue attività. Si ritiene tuttavia che, anche qualora i clienti di questi utilizzatori non fossero a conoscenza di queste conseguenze tecniche negative, è improbabile che il livello relativamente basso dei dazi proposti per questo esportatore li spinga a scegliere altre fonti di approvvigionamento. Non sono stati inoltre forniti elementi di prova delle presunte ripercussioni negative.

**(43)** In mancanza di informazioni o argomentazioni sostanzialmente nuove in proposito, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 115 a 132 del regolamento provvisorio.

H. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

**1.** Livello di eliminazione del pregiudizio

**(44)** Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie l’industria comunitaria ha sostenuto che l’adeguamento di cui al considerando 136 del regolamento provvisorio per le operazioni realizzate dagli importatori era eccessivo per due motivi:

— non tutti gli importatori effettuano la totalità delle operazioni indicate nel considerando, vale a dire, imballaggio, stoccaggio, controllo qualità, marchiatura e, in alcuni casi, lavorazione degli elettrodi. A volte le condizioni in cui gli elettrodi vengono esportati dalla RPC non richiedono che gli importatori effettuino la maggior parte di queste operazioni,

— anche qualora tali operazioni fossero effettuate da un determinato importatore, i relativi costi, in base alle stime dell’industria comunitaria, sarebbero notevolmente inferiori all’importo dell’adeguamento stabilito in via provvisoria dalla Commissione.

**(45)** La Commissione ha esaminato più approfonditamente la questione raccogliendo, tra l’altro, informazioni dettagliate da un altro importatore indipendente. Dall’inchiesta è emerso che tanto gli elettrodi di produzione comunitaria quanto quelli importati sono venduti attraverso una grande varietà di canali e spesso rivenduti più volte tra il produttore e l’utilizzatore finale. Gli operatori di questo mercato svolgono, in varia misura, funzioni quali il controllo qualità, l’immagazzinamento e la logistica, il re-imballaggio, la commercializzazione e l’assistenza post-vendita. Dopo aver esaminato tutte le informazioni disponibili, è stato preso in considerazione un metodo più sistematico e uniforme di tener conto delle operazioni effettuate dagli importatori allo scopo di confrontare i prezzi all’importazione e i prezzi dell’industria comunitaria adeguati a uno stadio commerciale comune.

**(46)** A tal fine, le vendite del prodotto simile realizzate dall’industria comunitaria nel mercato comunitario sono state utilizzate come base per effettuare una stima delle differenze di prezzi a seconda dei diversi stadi commerciali: commercianti, dettaglianti, utilizzatori finali e produttori di apparecchiature originali. Questo adeguamento relativo allo stadio commerciale è stato pertanto applicato al posto dell’adeguamento di cui al considerando 136 del regolamento provvisorio.

**(47)** Un esportatore ha segnalato un errore nei dati sulle vendite utilizzati per calcolare il suo margine di pregiudizio. Anche altri errori di trascrizione nei dati utilizzati per i margini di pregiudizio sono stati rettificati. In seguito a tali rettifiche il margine di pregiudizio di un esportatore e il margine di pregiudizio nazionale sono stati ridotti.

**(48)** Si è inoltre constatato che, a causa del calendario irregolare delle esportazioni di alcuni esportatori della RPC e dell’andamento del tasso di cambio USD/EUR durante il PI, l’uso di tassi di cambio mensili dava risultati assai più precisi dell’uso di un singolo tasso annuale. I calcoli sono stati pertanto riveduti per tutti gli esportatori.

**(49)** Un esportatore e un’associazione di esportatori hanno affermato che i tempi tra l’acquisto della materia prima e la vendita di un elettrodo di tungsteno finito a un commerciante sono notevolmente maggiori per gli esportatori della RPC che per l’industria comunitaria, a causa dei tempi di trasporto più lunghi e delle procedure doganali. Questo significherebbe naturalmente che occorre più tempo perché i prezzi degli esportatori cinesi riflettano gli aumenti di prezzo della materia prima rispetto a quelli dell’industria comunitaria e, secondo l’importatore, tale aspetto andrebbe preso in considerazione nel calcolo del pregiudizio.

**(50)** Pur riconoscendo che il periodo di tempo tra la fabbricazione del prodotto e la sua consegna al cliente è maggiore per gli esportatori cinesi, non si ritiene che questo sia un fattore pertinente per la determinazione del pregiudizio. I dati utilizzati nell’inchiesta sono definiti per data di fattura, che normalmente corrisponde alla data in cui le merci vengono spedite dalla fabbrica. Vi è inoltre uno sfasamento temporale tra il momento in cui il prezzo viene negoziato sulla base degli attuali livelli dei prezzi delle materie prime e la data di spedizione, ma non vi è motivo di ritenere che tale intervallo di tempo sia maggiore per i produttori cinesi che per i produttori comunitari. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

**(51)** Di conseguenza, i margini medi ponderati di pregiudizio definitivi per le società cui è stato concesso il trattamento individuale o il TEM sono i seguenti:

| Società | Margine di pregiudizio definitivo |
| --- | --- |
| Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd | 22,7 % |
| Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd | 41,0 % |
| Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd | 38,8 % |
| Tutte le altre società | 63,5 % |

**2.** Forma e livello dei dazi

**(52)** Alla luce di quanto precede e in conformità dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo al livello sufficiente per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni senza superare il margine di dumping accertato.

**(53)** Sulla scorta di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo sono le seguenti:

| Società | Dazio definitivo |
| --- | --- |
| Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd | 17,0 % |
| Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd | 41,0 % |
| Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd | 38,8 % |
| Tutte le altre società | 63,5 % |

**(54)** Le aliquote del dazio antidumping applicabili a titolo individuale ad alcune società, indicate nel presente regolamento, sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società interessate. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e il cui indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

**(55)** Eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione [^3] con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l’esportazione collegati, ad esempio, al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

**(56)** Al fine di garantire la corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo dovrebbe essere applicato non solo agli esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta, ma anche alle società che non hanno effettuato esportazioni durante il PI. Queste ultime, tuttavia, se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma del regolamento di base, sono invitate a presentare una richiesta di riesame a norma di tale articolo, affinché la loro situazione sia esaminata individualmente.

**3.** Impegni

**(57)** In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi, due produttori esportatori della RPC hanno offerto impegni sui prezzi a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

**(58)** Il prodotto in esame è caratterizzato da un gran numero di tipi di prodotto i cui prezzi variano notevolmente. I due produttori esportatori hanno offerto un solo prezzo minimo all’importazione («PMI») per tutti i tipi di prodotto a un livello che non avrebbe garantito l’eliminazione del dumping pregiudizievole per tutti i prodotti. Va inoltre osservato che, anche qualora i produttori esportatori in questione avessero offerto un PMI diverso per ciascun tipo di prodotto, il gran numero di tipi di prodotto rende praticamente impossibile stabilire PMI significativi per ciascuno di loro tali da poter essere debitamente controllati dalla Commissione.

**(59)** Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto in esame è stato inoltre caratterizzato da prezzi notevolmente variabili, che lo rendono inadatto ad impegni su prezzi fissi. Per risolvere tale problema entrambe le società hanno proposto di indicizzare il PMI in base alla volatilità dei prezzi del PTA. Poiché nel caso di uno dei produttori esportatori non si è potuto stabilire una stretta correlazione fra la volatilità dei prezzi del PTA e quella dei prezzi degli ET durante il periodo dell’inchiesta, è risultato impossibile indicizzare il PMI sulla base dei prezzi dei PTA per questo produttore esportatore specifico.

**(60)** Uno dei produttori esportatori possiede inoltre varie società collegate nella CE, le quali vendono anche altri prodotti agli stessi clienti. Questa complessa struttura di vendita aumenta i rischi di elusione.

**(61)** In base a quanto sopra, si è concluso che gli impegni offerti dovevano essere respinti.

**4.** Riscossione definitiva dei dazi provvisori e monitoraggio speciale

**(62)** In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio, vale a dire dal regolamento (CE) n. 1350/2006, siano definitivamente riscossi sino all’aliquota dei dazi definitivi istituiti. Qualora i dazi definitivi siano inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi risultino superiori ai dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori.

**(63)** Al fine di minimizzare i rischi di elusione collegati alla grande differenza tra le aliquote del dazio, si ritiene necessario nella fattispecie adottare misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Queste misure speciali, che si applicano solamente alle società che beneficiano di un’aliquota del dazio individuale, sono le seguenti: la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati in allegato al presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

**(64)** Si ricorda inoltre che, qualora le esportazioni delle società soggette ad aliquote del dazio individuali più basse aumentino notevolmente in volume dopo l’istituzione delle misure antidumping, questo aumento di volume potrebbe essere considerato come un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all’istituzione di misure conformemente a quanto specificato nell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e in presenza delle necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si può fra l’altro esaminare la necessità di eliminare le aliquote del dazio individuali e di istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Viene istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, tagliati o meno a misura, classificati con i codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 00 (codici TARIC 8101 99 10 10 e 8515 90 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese.

**2.** Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sui prodotti fabbricati dalle società elencate in appresso sono le seguenti: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd 17,0 % A754 Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd 41,0 % A755 Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd 38,8 % A756 Tutte le altre società 63,5 % A999

**3.** L’applicazione di dazi individuali specifici per le imprese citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dello Stato membro di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

**4.** Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

## **Articolo 2**

Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 1350/2006 sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, tagliati o meno a misura, classificati con i codici NC ex 8101 99 10 e ex 8515 90 00 (codici TARIC 8101 99 10 10 e 8515 90 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi risultino superiori ai dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 2007. *Per il Consiglio* *Il presidente* F.-W. STEINMEIER

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( [GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_340_R_TOC) ).

[^2] [GU L 250 del 14.9.2006, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_250_R_TOC) .

[^3]

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H, ufficio J-79 5/16

B-1049 Bruxelles.

La fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento deve essere corredata da una dichiarazione firmata da un responsabile della società secondo lo schema seguente:

1) nome e funzione ricoperta dal responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale;

2) la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di [volume] di elettrodi di tungsteno venduto per l’esportazione nella Comunità europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese]. Dichiaro che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete e corrette».

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ().
[^2]: .